Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Cosa succede se l’impresa smette di pagare i canoni del leasing? Per anni la materia è stata regolata solo dai contratti, spesso a sfavore dell’utilizzatore. Dal 2017 la legge fissa una soglia precisa per la risoluzione e un meccanismo che impedisce al concedente di guadagnarci due volte. Ecco le regole, comma per comma.

Quando c’è grave inadempimento (comma 137)

Costituisce grave inadempimento dell’utilizzatore il mancato pagamento di almeno (art. 1, comma 137, L. 124/2017):

Sotto queste soglie, il concedente non può risolvere il contratto per inadempimento: è una tutela contro le risoluzioni per ritardi minimi, che in passato i contratti consentivano anche per un solo canone arretrato.

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Cosa accade dopo la risoluzione (comma 138)

In caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene (a valori di mercato), dedotti:

In altre parole: il concedente trattiene quanto gli spetta e restituisce l’eventuale eccedenza; se il ricavato non basta, l’utilizzatore resta debitore della differenza (comma 138). Il meccanismo serve a evitare che il concedente cumuli la ripresa del bene e l’incasso integrale dei canoni, arricchendosi ingiustamente.

La vendita “trasparente” (comma 139)

Obbligo del concedente Finalità
Vendere a valori di mercato Evitare svendite a danno dell’utilizzatore
Procedure competitive / stima indipendente Garantire la congruità del prezzo (comma 139)
Informare l’utilizzatore Trasparenza sul ricavato e sui conteggi

Il concedente deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nella rivendita; deve ricollocare il bene secondo valori di mercato, facendo riferimento a pubbliche rilevazioni di prezzo o, in mancanza, a una stima di un perito scelto dalle parti o nominato dal presidente del tribunale (comma 139). Una rivendita poco trasparente o a prezzo vile riduce indebitamente l’eccedenza spettante all’utilizzatore o ne aumenta il debito residuo, ed è perciò contestabile.

Differenza con il vecchio regime e i contratti anteriori

Prima del 2017 si distingueva tra leasing “di godimento” e “traslativo”, con applicazione analogica di regole diverse (artt. 1526 e 1458 c.c.). Oggi la L. 124/2017 detta una disciplina unitaria e imperativa per la risoluzione dei contratti che vi rientrano. Attenzione però ai contratti anteriori: le Sezioni Unite hanno chiarito che la legge del 2017 non è retroattiva. Ai leasing traslativi risolti per inadempimento prima dell’entrata in vigore della legge, seguiti dal fallimento dell’utilizzatore, continua ad applicarsi in via analogica l’art. 1526 c.c. (vendita con riserva di proprietà), e non l’art. 72-quater della legge fallimentare. Per il quadro generale si veda la guida sul leasing.

Errori frequenti

Spunti pratici

Esempio pratico

Un’impresa salta cinque canoni di un leasing immobiliare: sotto la soglia dei sei, il concedente non può ancora risolvere (comma 137). Al sesto canone non pagato risolve, riprende l’immobile e lo rivende a valori di mercato con perizia indipendente (comma 139). Dal ricavato deduce canoni scaduti, capitale a scadere, riscatto e spese: l’eventuale eccedenza viene restituita all’impresa (comma 138); se il ricavato non basta, l’impresa resta debitrice della differenza. Se il contratto fosse stato risolto prima del 2017 e l’impresa fosse poi fallita, il conteggio avrebbe seguito l’art. 1526 c.c., secondo le Sezioni Unite.

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Domande frequenti

Quando il concedente può risolvere il leasing per inadempimento?

In caso di grave inadempimento: mancato pagamento di almeno sei canoni mensili (o due trimestrali) per i leasing immobiliari, o quattro canoni mensili per gli altri (art. 1, comma 137, L. 124/2017). Sotto queste soglie non può risolvere.

Cosa succede al bene dopo la risoluzione?

Il concedente lo riprende e lo rivende a valori di mercato; trattiene canoni scaduti, capitale a scadere, riscatto e spese, e restituisce all'utilizzatore l'eventuale eccedenza (comma 138). Se il ricavato non basta, l'utilizzatore resta debitore della differenza.

La rivendita del bene deve seguire regole particolari?

Sì: deve avvenire a valori di mercato, con trasparenza e pubblicità, facendo riferimento a pubbliche rilevazioni di prezzo o a una stima di un perito indipendente (comma 139), per evitare svendite a danno dell'utilizzatore.

La legge del 2017 vale anche per i leasing più vecchi?

No: la L. 124/2017 non è retroattiva. Le Sezioni Unite hanno chiarito che ai leasing traslativi risolti prima della legge, seguiti dal fallimento dell'utilizzatore, si applica in via analogica l'art. 1526 c.c. e non l'art. 72-quater l. fall.

Cosa cambia rispetto al vecchio regime?

Prima del 2017 si distinguevano leasing di godimento e traslativo, con regole analogiche diverse (artt. 1526 e 1458 c.c.). La L. 124/2017 ha introdotto una disciplina unitaria e imperativa per la risoluzione dei contratti che vi rientrano.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.