Testo dell'articoloVigente
L’appaltatore può affidare ad altri l’esecuzione, in tutto o in parte, dell’opera? La regola del codice è netta: serve l’autorizzazione del committente. E negli appalti pubblici le regole sono ancora più dettagliate. Vediamo quando il subappalto è lecito e quali responsabilità genera.
La regola dell’art. 1656
L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio se non è stato autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.). La ragione è che l’appalto si fonda, di norma, sulla fiducia nell’organizzazione e nelle capacità dell’appaltatore scelto: introdurre un terzo richiede il consenso del committente.
Cosa cambia con il subappalto
Con il subappalto nasce un secondo contratto di appalto tra l’appaltatore (che diventa committente del subappalto) e il subappaltatore. Verso il committente originario, però, resta responsabile l’appaltatore: il subappalto non lo libera dagli obblighi assunti. Si crea così una catena di rapporti.
| Rapporto | Parti | Chi risponde verso il committente |
|---|---|---|
| Appalto principale | Committente – Appaltatore | L’appaltatore (anche per l’operato del subappaltatore) |
| Subappalto | Appaltatore – Subappaltatore | Il subappaltatore verso l’appaltatore |
La responsabilità verso i lavoratori
La responsabilità solidale per retribuzioni e contributi (art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003) si estende lungo tutta la catena: il committente risponde in solido con l’appaltatore e con ciascun subappaltatore. È un motivo in più per autorizzare con attenzione i subappalti e verificarne la regolarità.
Il subappalto negli appalti pubblici
Nel codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) il subappalto è ammesso ma regolato: va indicato/autorizzato, il subappaltatore deve possedere i requisiti, e sono previsti limiti, verifiche antimafia e tutele retributive. Le soglie e i divieti di “subappalto a cascata” sono stati più volte modificati anche per adeguarsi al diritto UE.
Differenza con la cessione del contratto
Da non confondere col subappalto è la cessione del contratto d’appalto (art. 1406): nella cessione l’appaltatore esce dal rapporto e un terzo prende il suo posto (serve il consenso del committente, art. 1406); nel subappalto l’appaltatore resta e affida a un terzo l’esecuzione, restando responsabile.
Spunti pratici
- Niente subappalto senza autorizzazione del committente (art. 1656).
- L’appaltatore resta responsabile verso il committente anche per l’operato del subappaltatore.
- Solidarietà retributiva lungo tutta la catena (art. 29 d.lgs. 276/2003).
- Appalti pubblici: rispetta i requisiti e i limiti del d.lgs. 36/2023.
Esempio pratico
Un’impresa appaltatrice di una ristrutturazione vuole affidare gli impianti a una ditta specializzata: chiede e ottiene l’autorizzazione del committente (art. 1656). Verso il committente continua a rispondere l’appaltatore, anche per eventuali difetti degli impianti; i lavoratori del subappaltatore sono comunque tutelati dalla solidarietà ex art. 29.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Quanta IRPEF devi pagare?
Calcola l'IRPEF lorda e netta con scaglioni, aliquote e detrazioni aggiornati, per capire cosa aspettarti dal modello 730.
Domande frequenti