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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’appaltatore può affidare ad altri l’esecuzione, in tutto o in parte, dell’opera? La regola del codice è netta: serve l’autorizzazione del committente. E negli appalti pubblici le regole sono ancora più dettagliate. Vediamo quando il subappalto è lecito e quali responsabilità genera.

La regola dell’art. 1656

L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio se non è stato autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.). La ragione è che l’appalto si fonda, di norma, sulla fiducia nell’organizzazione e nelle capacità dell’appaltatore scelto: introdurre un terzo richiede il consenso del committente.

Cosa cambia con il subappalto

Con il subappalto nasce un secondo contratto di appalto tra l’appaltatore (che diventa committente del subappalto) e il subappaltatore. Verso il committente originario, però, resta responsabile l’appaltatore: il subappalto non lo libera dagli obblighi assunti. Si crea così una catena di rapporti.

Rapporto Parti Chi risponde verso il committente
Appalto principale Committente – Appaltatore L’appaltatore (anche per l’operato del subappaltatore)
Subappalto Appaltatore – Subappaltatore Il subappaltatore verso l’appaltatore

La responsabilità verso i lavoratori

La responsabilità solidale per retribuzioni e contributi (art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003) si estende lungo tutta la catena: il committente risponde in solido con l’appaltatore e con ciascun subappaltatore. È un motivo in più per autorizzare con attenzione i subappalti e verificarne la regolarità.

Il subappalto negli appalti pubblici

Nel codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) il subappalto è ammesso ma regolato: va indicato/autorizzato, il subappaltatore deve possedere i requisiti, e sono previsti limiti, verifiche antimafia e tutele retributive. Le soglie e i divieti di “subappalto a cascata” sono stati più volte modificati anche per adeguarsi al diritto UE.

Differenza con la cessione del contratto

Da non confondere col subappalto è la cessione del contratto d’appalto (art. 1406): nella cessione l’appaltatore esce dal rapporto e un terzo prende il suo posto (serve il consenso del committente, art. 1406); nel subappalto l’appaltatore resta e affida a un terzo l’esecuzione, restando responsabile.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un’impresa appaltatrice di una ristrutturazione vuole affidare gli impianti a una ditta specializzata: chiede e ottiene l’autorizzazione del committente (art. 1656). Verso il committente continua a rispondere l’appaltatore, anche per eventuali difetti degli impianti; i lavoratori del subappaltatore sono comunque tutelati dalla solidarietà ex art. 29.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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