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Art. 2007 c.c. Distruzione del titolo
In vigore
Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all’emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente. Le spese sono a carico del richiedente. Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni dell’articolo precedente. CAPO III – Dei titoli all'ordine
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In sintesi
La distruzione del titolo al portatore
L'articolo 2007 del Codice Civile chiude la triade di norme dedicate alla perdita materiale del titolo al portatore, insieme all'art. 2005 (deterioramento) e all'art. 2006 (smarrimento e sottrazione). Il caso qui regolato e' quello piu' definitivo: il titolo non esiste piu' fisicamente. Un incendio, un'inondazione, una distruzione volontaria accidentale — la causa non rileva; cio' che conta e' che il documento cartaceo sia andato perduto in modo permanente e non recuperabile.
L'onere della prova: il nodo centrale
La norma ruota attorno alla prova della distruzione. A differenza del deterioramento (art. 2005), dove il titolo viene fisicamente esibito, la distruzione implica l'assenza del documento. Tizio, che vanta un'obbligazione al portatore andata bruciata nell'incendio del suo studio, deve provare: (a) che possedeva il titolo e (b) che e' stato distrutto. Strumenti probatori tipici sono il certificato della caserma dei vigili del fuoco, la perizia del perito assicurativo, la documentazione di acquisto del titolo, l'estratto conto se il titolo era dematerializzato solo parzialmente.
Duplicato o titolo equivalente
A prova raggiunta, l'emittente e' tenuto a rilasciare un duplicato — se il sistema lo consente — oppure un titolo equivalente, con identici diritti e scadenza. Le spese sono a carico del richiedente, esattamente come nell'art. 2005: il servizio di sostituzione e' dovuto per legge, ma il costo operativo grava su chi lo richiede.
Il rinvio all'art. 2006: la prova non raggiunta
Il secondo comma introduce una clausola di chiusura elegante: se la prova della distruzione non viene raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente. Significa che Caio, che sostiene di aver distrutto il titolo ma non riesce a documentarlo, si trova nella stessa posizione di chi l'ha smarrito: potra' denunciare il fatto all'emittente e attendere la scadenza della prescrizione per ottenere la prestazione, con il rischio che nel frattempo un eventuale terzo possessore lo riscuota ottenendo la liberazione del debitore.
Sistemi dematerializzati e rilevanza residua
Con la progressiva dematerializzazione dei titoli di credito — obbligazioni societarie, titoli di Stato, azioni — la distruzione del supporto cartaceo ha perso gran parte della sua rilevanza pratica: il diritto sopravvive nella registrazione contabile. L'art. 2007 conserva pero' piena applicazione per i titoli ancora emessi in forma cartacea (alcuni buoni fruttiferi, titoli esteri, documenti di antica emissione) e per le fattispecie storiche ancora in contenzioso.
Coordinamento sistematico
Le tre norme 2005-2007 formano un sistema coerente: se il titolo c'e' ma e' danneggiato si applica il 2005; se e' scomparso ma potenzialmente in circolazione il 2006; se e' scomparso definitivamente il 2007. Il confine tra smarrimento e distruzione e' spesso sottile e dipende dalla prova che il possessore riesce a fornire.
Domande frequenti