Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Il consenso valido

Per le attività di marketing il GDPR richiede, di regola, un consenso che sia libero, specifico, informato e inequivocabile, manifestato con una chiara azione positiva (art. 4, n. 11, e art. 7 GDPR). Niente caselle pre-spuntate, niente consenso “forzato” o accorpato ad altro: l’utente deve poter scegliere consapevolmente di ricevere comunicazioni promozionali.

Email marketing e newsletter

L’invio di email promozionali e newsletter rientra tra le comunicazioni indesiderate disciplinate anche dall’art. 130 del Codice Privacy: serve il consenso preventivo del destinatario. Il consenso al marketing va tenuto distinto da quello per altre finalità (es. profilazione), che richiede una base separata e specifica.

L’eccezione del soft spam

Esiste una deroga, il cosiddetto soft spam (art. 130, comma 4, Codice Privacy): l’impresa può inviare email promozionali su propri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati, agli indirizzi forniti dal cliente in occasione della vendita, purché il cliente non si sia opposto e gli sia data, in ogni messaggio, la possibilità di opporsi facilmente. Vale solo per clienti propri e prodotti analoghi.

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La revoca e la disiscrizione

Il consenso deve poter essere revocato in qualsiasi momento, con la stessa facilità con cui è stato prestato (art. 7, par. 3, GDPR). In concreto, ogni comunicazione di marketing deve contenere un meccanismo semplice di disiscrizione (link di unsubscribe). La revoca non pregiudica la liceità del trattamento prima effettuato.

La prova del consenso

Il titolare deve poter dimostrare che l’interessato ha prestato il consenso (art. 7, par. 1). È quindi necessario conservare prova di quando e come è stato raccolto (es. log dell’iscrizione, doppio opt-in). Anche qui vale l’accountability: senza prova del consenso, il trattamento di marketing è a rischio di sanzione.

Esempio pratico

Una SRL raccoglie iscrizioni alla newsletter con consenso specifico e doppio opt-in, conservando la prova. Ai clienti che hanno già acquistato invia, in soft spam, offerte su prodotti analoghi, con il link di disiscrizione in ogni email. Chi si oppone viene immediatamente rimosso dalle liste.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

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Domande frequenti

Serve il consenso per inviare email promozionali?

Sì, di regola serve il consenso preventivo, libero e specifico del destinatario (art. 7 GDPR e art. 130 Codice Privacy).

Cos'è il soft spam?

L'eccezione che consente email su prodotti analoghi ai propri clienti, agli indirizzi forniti in fase di vendita, salvo opposizione e con possibilità di disiscriversi.

Il consenso si può revocare?

Sì, in qualsiasi momento e con la stessa facilità con cui è stato prestato; ogni email deve avere un link di disiscrizione.

Devo conservare la prova del consenso?

Sì: il titolare deve poter dimostrare quando e come è stato raccolto (es. doppio opt-in), per il principio di accountability.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.