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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cos’è la DPIA

La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA, dall’inglese Data Protection Impact Assessment) è l’analisi preventiva con cui il titolare valuta i rischi di un trattamento per i diritti e le libertà delle persone e individua le misure per mitigarli (art. 35 GDPR). Va svolta prima di avviare il trattamento, quando questo può presentare un rischio elevato.

Quando è obbligatoria

La DPIA è richiesta in particolare nei casi di: valutazione sistematica e globale di aspetti personali basata su trattamento automatizzato (profilazione) con effetti significativi; trattamento su larga scala di dati particolari (salute, opinioni, ecc.) o relativi a condanne penali; monitoraggio sistematico su larga scala di zone accessibili al pubblico. Il Garante pubblica un elenco di trattamenti che la richiedono.

Come si svolge

La DPIA contiene almeno: una descrizione sistematica del trattamento e delle sue finalità; una valutazione della necessità e proporzionalità rispetto agli scopi; una valutazione dei rischi per gli interessati; le misure previste per affrontare i rischi e dimostrare la conformità. Dove è nominato, il DPO va consultato. È un documento vivo, da rivedere se il trattamento cambia.

Il legame con privacy by design

La DPIA è strettamente collegata ai principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (privacy by design e by default, art. 25 GDPR): le misure di tutela vanno pensate quando si progetta un nuovo prodotto, servizio o software, non aggiunte dopo. La DPIA è lo strumento per farlo in modo strutturato sui trattamenti rischiosi.

La consultazione preventiva

Se, nonostante le misure individuate, la DPIA indica che il trattamento presenterebbe comunque un rischio elevato, il titolare deve consultare preventivamente il Garante prima di procedere (art. 36 GDPR). È un passaggio eccezionale, ma previsto per i casi di rischio residuo non gestibile autonomamente.

Esempio pratico

Una SRL vuole introdurre un sistema di profilazione dei clienti per offerte mirate su larga scala. Prima di attivarlo svolge una DPIA: descrive il trattamento, valuta necessità e rischi (es. decisioni automatizzate), definisce misure (trasparenza, minimizzazione, possibilità di opporsi). Coinvolge il DPO e, se il rischio resta elevato, consulta il Garante.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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