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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La liquidazione giudiziale è la procedura che, nel Codice della crisi, ha sostituito il fallimento: accertata l’insolvenza e tramontato il risanamento, si liquida il patrimonio del debitore per soddisfare i creditori secondo le regole del concorso.

Cos’è e da dove nasce

Introdotta dagli artt. 121 e seguenti del Codice della crisi (D.Lgs 14/2019), la liquidazione giudiziale ha preso il posto del fallimento (r.d. 267/1942), eliminandone anche il nome e lo stigma. La funzione resta: liquidare in modo ordinato e paritario il patrimonio dell’imprenditore insolvente.

I presupposti e le soglie

Si apre nei confronti dell’imprenditore commerciale in stato di insolvenza (art. 2 CCII) che superi almeno una delle soglie dimensionali dell’art. 121 (attivo annuo oltre 300.000 euro, ricavi lordi oltre 200.000 euro, debiti anche non scaduti oltre 500.000 euro) e con debiti scaduti e non pagati di ammontare non irrisorio. Può chiederla il debitore, uno o più creditori o il pubblico ministero. Sotto le soglie si applicano le procedure di sovraindebitamento.

Gli organi

Aperta la procedura con sentenza, operano: il tribunale, il giudice delegato (vigila e autorizza), il curatore (amministra e liquida il patrimonio, forma lo stato passivo, predispone il programma di liquidazione) e il comitato dei creditori (rappresenta i creditori ed esprime pareri).

Lo spossessamento

Con l’apertura, il debitore è spossessato: perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni, che confluiscono nella massa attiva gestita dal curatore (art. 142 CCII). Gli atti compiuti dal debitore dopo l’apertura sono inefficaci verso i creditori.

Le azioni revocatorie

Il curatore può recuperare alla massa beni e pagamenti usciti prima dell’apertura tramite le azioni revocatorie (artt. 163 ss. CCII): possono essere dichiarati inefficaci atti a titolo gratuito, pagamenti anomali e atti pregiudizievoli compiuti nel cosiddetto “periodo sospetto”, a tutela della par condicio creditorum.

Accertamento del passivo e riparto

I creditori presentano domanda di insinuazione al passivo; il curatore forma lo stato passivo, reso esecutivo dal giudice. Liquidato l’attivo (vendita di beni e azienda), il ricavato è distribuito secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione (spese di giustizia, privilegi, pegno, ipoteca) e, per il residuo, in proporzione tra i creditori chirografari.

L’esdebitazione finale

La persona fisica, al termine, può accedere all’esdebitazione (artt. 278 ss. CCII), liberandosi dei debiti residui non soddisfatti: è la “seconda chance” che consente di ripartire. Le società, invece, di regola si estinguono con la chiusura.

Spunti pratici

Esempio pratico

Una SRL insolvente, senza prospettive di risanamento, viene dichiarata in liquidazione giudiziale su istanza di un creditore. Il curatore prende in carico i beni, esercita una revocatoria su un pagamento anomalo, vende l’azienda e gli immobili, forma lo stato passivo e ripartisce il ricavato secondo le prelazioni. I soci, in linea di massima, non rispondono oltre il conferimento.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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