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La composizione negoziata della crisi d’impresa è un percorso volontario e riservato che permette all’imprenditore in difficoltà di trattare con i creditori, assistito da un esperto indipendente, per risanare l’azienda prima di arrivare alla liquidazione giudiziale (il “fallimento”). Non è una procedura concorsuale: l’imprenditore resta alla guida dell’impresa, decide lui se proseguire e può fermarsi in qualsiasi momento. È disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi (d.lgs. 14/2019), profondamente rimaneggiati dal cosiddetto “correttivo-ter” (d.lgs. 136/2024).
Questa guida spiega in modo concreto quando ha senso attivarla, come funziona passo dopo passo e quali sono i suoi esiti possibili. Il messaggio di fondo è uno: lo strumento funziona solo se ci si muove per tempo e con il supporto di professionisti competenti.
A cosa serve e perché è diversa dalle altre procedure
L’obiettivo della composizione negoziata è il risanamento di una crisi reversibile: si rivolge a imprese che hanno ancora prospettive concrete di continuità, non a imprese ormai decotte. L’imprenditore mantiene la gestione ordinaria e straordinaria dell’azienda (a differenza di quanto avviene nelle procedure concorsuali) e conduce le trattative con banche, fornitori, fisco e altri creditori con l’aiuto di un esperto terzo.
Tre caratteristiche la distinguono nettamente dal passato:
- È volontaria: nessuno può imporla; è l’imprenditore a decidere di attivarla.
- È riservata: l’istanza e le trattative non sono pubbliche e non vengono iscritte nel registro delle imprese, salvo che si chiedano le misure protettive. Questo tutela la reputazione commerciale e i rapporti con clienti e fornitori.
- Non è uno stigma: non comporta lo spossessamento dell’imprenditore né l’apertura di una procedura concorsuale.
Chi può accedere
Può chiedere la nomina dell’esperto l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, quando il risanamento appare ragionevolmente perseguibile.
Lo strumento è aperto anche alle imprese cosiddette “sotto soglia”, cioè le micro e piccole imprese che non superano i parametri dimensionali di legge (art. 25-quater del Codice). Per queste è previsto un percorso semplificato, calibrato sulle loro effettive capacità amministrative, e l’istanza può essere presentata anche tramite un Organismo di composizione della crisi (OCC).
Un punto importante introdotto con il correttivo-ter: la valutazione di partenza non deve fondarsi su ottimistiche previsioni di crescita futura, ma sui flussi di cassa correnti dell’impresa. Serve cioè una crisi ancora gestibile, non un’azienda priva di liquidità e prospettive.
Come si attiva: piattaforma, test e documenti
L’intera procedura passa da una piattaforma telematica unica nazionale, accessibile dal sito delle Camere di Commercio (composizionenegoziata.camcom.it). Sulla piattaforma l’imprenditore presenta l’istanza, ottiene la nomina dell’esperto e gestisce poi tutta la documentazione delle trattative.
Prima ancora di presentare l’istanza è disponibile un test pratico di risanamento: uno strumento di autodiagnosi che, sulla base dell’entità del debito e dei flussi di cassa attesi, aiuta a capire se il risanamento è verosimilmente alla portata dell’impresa. È un primo filtro di realtà, da usare con onestà.
All’istanza vanno allegati documenti che fotografano la situazione aziendale, tra cui:
- bilanci degli ultimi tre esercizi e situazione patrimoniale ed economico-finanziaria aggiornata;
- un piano finanziario per i sei mesi successivi e una relazione sull’attività in corso;
- l’elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti;
- la situazione debitoria verso fisco, enti previdenziali e agente della riscossione;
- una relazione che illustra le iniziative che l’imprenditore intende adottare.
La completezza e la coerenza di questi documenti sono decisive: è qui che, in concreto, si gioca la credibilità della proposta di fronte all’esperto e ai creditori.
L’esperto indipendente: chi è, cosa fa, quanto costa
L’esperto è una figura terza e indipendente (in genere un commercialista, un avvocato o un consulente del lavoro con specifica formazione) che non sostituisce l’imprenditore e non decide al suo posto: agevola le trattative, verifica la concretezza delle prospettive di risanamento e vigila sulla correttezza e buona fede delle parti.
La nomina spetta a una commissione costituita presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di regione, composta da membri designati dal presidente della sezione specializzata in materia d’impresa del tribunale, dalla Camera di Commercio e dal Prefetto. L’imprenditore non sceglie liberamente l’esperto: è la commissione a individuarlo, a garanzia di terzietà.
Il compenso dell’esperto è determinato in percentuale sull’attivo dell’impresa, secondo gli scaglioni previsti dall’art. 25-ter del Codice, tra un minimo e un massimo. È previsto un onorario fisso ridotto nei casi in cui l’imprenditore non si presenti al primo incontro o la procedura sia archiviata subito dopo.
Quanto dura il percorso
L’incarico dell’esperto si chiude di norma dopo 180 giorni dall’accettazione della nomina, se entro quel termine le parti non individuano una soluzione adeguata. Tuttavia l’incarico può proseguire per non oltre ulteriori 180 giorni quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione è resa necessaria dal ricorso al tribunale per le misure protettive o le autorizzazioni. La durata massima complessiva del percorso può quindi arrivare a 360 giorni.
Attenzione a non confondere questo termine con la durata delle misure protettive, che segue regole proprie (vedi sotto). I due piani temporali non coincidono: è una delle ragioni per cui la tempistica va governata con l’aiuto di un professionista.
Misure protettive e cautelari
Sono il vero “scudo” della composizione negoziata. Su richiesta dell’imprenditore, le misure protettive impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa durante le trattative, e bloccano i creditori dall’acquisire diritti di prelazione non concordati. Servono a “congelare” la situazione per dare respiro alla negoziazione.
Funzionano così:
- l’imprenditore le chiede tramite la piattaforma e ne dà pubblicità nel registro delle imprese; da quel momento producono effetto;
- entro il giorno successivo deve depositare un ricorso al tribunale per la conferma; in mancanza, le misure diventano inefficaci;
- il tribunale fissa l’udienza, sente l’esperto e, con ordinanza, conferma, modifica o revoca le misure, fissandone la durata.
Il giudice stabilisce una durata iniziale non inferiore a 30 e non superiore a 120 giorni, prorogabile su istanza delle parti e sentito l’esperto. La durata complessiva non può comunque eccedere i 240 giorni, incluse le proroghe. Accanto alle misure protettive, il tribunale può adottare misure cautelari specifiche, funzionali al buon esito delle trattative.
Durante il percorso, gli atti di straordinaria amministrazione (e i pagamenti non coerenti con le trattative) richiedono particolare cautela: l’imprenditore informa preventivamente l’esperto e, in vari casi, occorre l’autorizzazione del tribunale, ad esempio per contrarre finanziamenti prededucibili o per trasferire l’azienda. Sono passaggi tecnici in cui un errore può compromettere l’intera operazione.
I possibili esiti
Se le trattative hanno successo, l’art. 23 del Codice prevede diversi sbocchi, di crescente formalità:
- Un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni, che dà accesso ad alcune misure premiali fiscali;
- Un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto, che produce gli effetti di un piano attestato di risanamento senza bisogno della relazione di un attestatore esterno;
- Un accordo con effetti del piano attestato di risanamento ai sensi dell’art. 56, predisposto secondo le regole ordinarie;
- L’accesso a uno strumento di regolazione della crisi, come l’accordo di ristrutturazione dei debiti o il concordato preventivo.
Se invece le trattative non portano a una soluzione ma si sono svolte secondo correttezza e buona fede (lo certifica l’esperto nella relazione finale), l’imprenditore può presentare entro 60 giorni una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies): una via di uscita liquidatoria, senza voto dei creditori, che il tribunale omologa valutandone la convenienza. È compatibile anche con la cessione dell’azienda in continuità indiretta.
Riservatezza e rapporti con banche, creditori e fisco
La riservatezza è strutturale: salvo la pubblicità delle misure protettive, le trattative restano confidenziali. Le banche non possono sospendere o revocare gli affidamenti per il solo fatto dell’accesso alla composizione negoziata, e tutti i creditori sono tenuti a comportarsi secondo buona fede.
Sul fronte fiscale lo strumento offre vantaggi concreti. Sono previste misure premiali (art. 25-bis): riduzione al tasso legale degli interessi sui debiti tributari per il periodo delle trattative, dimezzamento di sanzioni e interessi nelle ipotesi previste, e possibilità di rateizzare fino a 72 rate mensili i tributi non ancora iscritti a ruolo.
Il correttivo-ter ha inoltre introdotto, dal 28 settembre 2024, la possibilità di un vero e proprio accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione (art. 23, comma 2-bis): consente, a determinate condizioni, il pagamento parziale e dilazionato del debito tributario, con rateizzazione che può arrivare fino a 120 rate mensili. Restano esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea e, allo stato, i debiti contributivi e previdenziali.
Quando conviene attivarla e quando è troppo tardi
La regola pratica è semplice: la composizione negoziata conviene quando la crisi è ai primi segnali, l’impresa ha ancora liquidità per gestire l’ordinaria amministrazione e le prospettive di risanamento sono concrete. È il momento in cui i creditori sono più disponibili a trattare e in cui le misure protettive e premiali producono il massimo effetto.
Diventa invece troppo tardi quando l’impresa è già insolvente in modo irreversibile, priva di flussi di cassa e di un mercato, oppure quando i debiti sono ormai tutti iscritti a ruolo e le azioni esecutive sono in fase avanzata. In questi casi lo strumento rischia di tradursi solo in tempo perso, e l’unico sbocco realistico resta una procedura liquidatoria. Anche l’aver atteso troppo prima di tutelare il patrimonio rende le trattative molto più fragili.
Conclusione: un percorso da non affrontare da soli
La composizione negoziata è uno degli strumenti più efficaci a disposizione di chi vuole evitare la liquidazione giudiziale, ma è anche tecnicamente complesso: richiede di leggere correttamente i flussi di cassa, predisporre una documentazione credibile, scegliere i tempi giusti per le misure protettive e negoziare con banche e fisco. Ogni passaggio ha scadenze rigide e conseguenze irreversibili. Per questo è essenziale farsi affiancare per tempo da un advisor o da un professionista esperto in crisi d’impresa, che valuti la reale praticabilità del risanamento e imposti la strategia prima che le opzioni si chiudano. Una consulenza tempestiva è, molto spesso, ciò che fa la differenza tra salvare l’impresa e doverla liquidare.
Domande frequenti
Cos'è la composizione negoziata?
Un percorso volontario e riservato (artt. 12-25 CCII) in cui un esperto indipendente aiuta l'imprenditore a trattare con i creditori, senza perdere la gestione dell'azienda. Non è una procedura concorsuale.
Chi può accedervi?
L'imprenditore commerciale e agricolo di qualsiasi dimensione in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, quando il risanamento è ragionevolmente perseguibile (art. 12 CCII).
Cosa sono le misure protettive?
Dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (artt. 18-19 CCII); vanno confermate dal tribunale e durano in genere fino a 120 giorni prorogabili.
L'imprenditore perde la gestione dell'azienda?
No: conserva la gestione ordinaria e straordinaria (art. 21 CCII), ma per gli atti straordinari informa l'esperto, che può esprimere dissenso.
Cosa succede se le trattative falliscono?
L'imprenditore valuta gli strumenti di regolazione della crisi; chi ha tentato seriamente la composizione può accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII).