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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La concessione di vendita è il contratto con cui un’impresa distribuisce in proprio i prodotti di un produttore, comprandoli e rivendendoli. È il modello di tante reti (auto, elettronica, beni di marca), ma è un contratto atipico, non disciplinato dal codice: per questo le clausole — e ciò che la giurisprudenza ricava in via analogica — pesano moltissimo. Ecco come funziona.

Cos’è la concessione di vendita

È il contratto con cui un produttore (concedente) attribuisce a un imprenditore (concessionario) il diritto di acquistare e rivendere i propri prodotti in una zona, secondo standard concordati. A differenza dell’agente, il concessionario compra e rivende in proprio, assumendo il rischio dell’invenduto: guadagna sul margine, non su una provvigione.

Differenza con agenzia e franchising

Profilo Concessione Agenzia Franchising
Cosa fa Compra e rivende in proprio Promuove per il preponente Usa format e marchio della rete
Guadagno Margine sulla rivendita Provvigione Margine, paga royalties
Disciplina Atipica (giurisprudenza) Artt. 1742 ss. c.c. L. 129/2004

Esclusiva e obblighi tipici

Le clausole più ricorrenti sono: l’esclusiva di zona (il concedente non nomina altri concessionari nell’area); gli obblighi di acquisto minimo; il rispetto di standard commerciali, di assistenza e di immagine; talvolta il divieto di trattare prodotti concorrenti. La distribuzione selettiva ed esclusiva è lecita nei limiti del diritto della concorrenza (regolamenti UE sulle intese verticali).

Durata, recesso e preavviso

Trattandosi di contratto atipico, durata e recesso sono rimessi all’autonomia delle parti. La giurisprudenza richiede però che il recesso da un rapporto a tempo indeterminato sia esercitato con un preavviso congruo e secondo buona fede (art. 1375 c.c.): un recesso “a sorpresa”, dopo investimenti indotti nel concessionario, può essere fonte di responsabilità (abuso del diritto di recesso).

L’indennità di fine rapporto

Il concessionario, di regola, non ha diritto all’indennità di fine rapporto prevista per l’agente (art. 1751), perché opera in proprio. La giurisprudenza tende a escludere l’applicazione analogica dell’art. 1751 alla concessione, salvo che il contratto la preveda. Da qui l’importanza di negoziare clausole su scorte, investimenti e preavviso.

Spunti pratici

Esempio pratico

Una società diventa concessionaria esclusiva di un marchio di elettrodomestici in una provincia: acquista i prodotti e li rivende, con obblighi di acquisto minimo e standard di assistenza. Dopo anni di investimenti, il concedente recede senza preavviso: pur essendo il contratto atipico, il recesso contrario a buona fede (art. 1375) può esporre il concedente a responsabilità. L’indennità ex art. 1751, invece, non spetta salvo patto.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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