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La concessione di vendita è il contratto con cui un’impresa distribuisce in proprio i prodotti di un produttore, comprandoli e rivendendoli. È il modello di tante reti (auto, elettronica, beni di marca), ma è un contratto atipico, non disciplinato dal codice: per questo le clausole — e ciò che la giurisprudenza ricava in via analogica — pesano moltissimo. Ecco come funziona.
Cos’è la concessione di vendita
È il contratto con cui un produttore (concedente) attribuisce a un imprenditore (concessionario) il diritto di acquistare e rivendere i propri prodotti in una zona, secondo standard concordati. A differenza dell’agente, il concessionario compra e rivende in proprio, assumendo il rischio dell’invenduto: guadagna sul margine, non su una provvigione.
Differenza con agenzia e franchising
| Profilo | Concessione | Agenzia | Franchising |
|---|---|---|---|
| Cosa fa | Compra e rivende in proprio | Promuove per il preponente | Usa format e marchio della rete |
| Guadagno | Margine sulla rivendita | Provvigione | Margine, paga royalties |
| Disciplina | Atipica (giurisprudenza) | Artt. 1742 ss. c.c. | L. 129/2004 |
Esclusiva e obblighi tipici
Le clausole più ricorrenti sono: l’esclusiva di zona (il concedente non nomina altri concessionari nell’area); gli obblighi di acquisto minimo; il rispetto di standard commerciali, di assistenza e di immagine; talvolta il divieto di trattare prodotti concorrenti. La distribuzione selettiva ed esclusiva è lecita nei limiti del diritto della concorrenza (regolamenti UE sulle intese verticali).
Durata, recesso e preavviso
Trattandosi di contratto atipico, durata e recesso sono rimessi all’autonomia delle parti. La giurisprudenza richiede però che il recesso da un rapporto a tempo indeterminato sia esercitato con un preavviso congruo e secondo buona fede (art. 1375 c.c.): un recesso “a sorpresa”, dopo investimenti indotti nel concessionario, può essere fonte di responsabilità (abuso del diritto di recesso).
L’indennità di fine rapporto
Il concessionario, di regola, non ha diritto all’indennità di fine rapporto prevista per l’agente (art. 1751), perché opera in proprio. La giurisprudenza tende a escludere l’applicazione analogica dell’art. 1751 alla concessione, salvo che il contratto la preveda. Da qui l’importanza di negoziare clausole su scorte, investimenti e preavviso.
Spunti pratici
- Cura le clausole: il contratto è atipico, conta ciò che scrivi.
- Esclusiva e minimi: bilancia tutele e vincoli, nel rispetto dell’antitrust.
- Recesso: pattuisci un preavviso congruo (buona fede, art. 1375) per evitare liti.
- No indennità automatica ex art. 1751: se la vuoi, scrivila in contratto.
Esempio pratico
Una società diventa concessionaria esclusiva di un marchio di elettrodomestici in una provincia: acquista i prodotti e li rivende, con obblighi di acquisto minimo e standard di assistenza. Dopo anni di investimenti, il concedente recede senza preavviso: pur essendo il contratto atipico, il recesso contrario a buona fede (art. 1375) può esporre il concedente a responsabilità. L’indennità ex art. 1751, invece, non spetta salvo patto.
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