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In sintesi
- Il trattamento integrativo (ex bonus Renzi/100 euro) vale fino a 1.200 euro l’anno per chi ha un reddito complessivo fino a 15.000 euro, a condizione che l’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente superi la detrazione dell’art. 13 TUIR ridotta di 75 euro (soglia di capienza 1.880 euro, detrazione piena 1.955 euro).
- Tra 15.000 e 28.000 euro spetta solo se la somma di alcune detrazioni specifiche (carichi di famiglia, lavoro dipendente, mutui prima casa ante 2021) supera l’imposta lorda: l’importo erogato è pari alla differenza, comunque non oltre 1.200 euro. Oltre 28.000 euro non spetta.
- Dal 2025, a regime anche nel 2026 (L. 207/2024, confermata dalla legge di bilancio 2026), il nuovo taglio del cuneo fiscale aggiunge una somma esentasse fino a 20.000 euro di reddito complessivo (7,1%, 5,3% o 4,8% del reddito di lavoro dipendente a seconda della fascia) e, tra 20.000 e 40.000 euro, una detrazione aggiuntiva di 1.000 euro che decresce da 32.000 fino ad azzerarsi a 40.000.
- Trattamento integrativo e nuovo cuneo fiscale sono istituti distinti e cumulabili: chi rientra nei requisiti di entrambi li percepisce insieme in busta paga. Un’interazione tecnica, però, può far perdere il trattamento integrativo a chi ha un reddito compreso indicativamente tra 8.500 e 9.000 euro: un nodo segnalato dagli operatori e non ancora risolto con un intervento normativo.
- In sede di conguaglio, se un importo si rivela non spettante e supera 60 euro, il recupero avviene in 8 rate per il trattamento integrativo e in 10 rate per la nuova somma o detrazione del cuneo fiscale.
Il trattamento integrativo: chi ha diritto e quanto vale
Il trattamento integrativo, introdotto dall’art. 1 del D.L. 3/2020 e conosciuto come erede del “bonus 80 euro” poi “bonus 100 euro”, non è una detrazione ma una somma che non concorre alla formazione del reddito ed è erogata direttamente in busta paga a chi supera un test di capienza fiscale. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 2-3, L. 207/2024) lo ha stabilizzato “a regime” insieme al nuovo assetto IRPEF a tre scaglioni, e la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) non ne ha modificato i valori.
Per i redditi complessivi fino a 15.000 euro il trattamento spetta per intero, 1.200 euro annui (riproporzionati sul periodo di lavoro nell’anno), se l’imposta lorda calcolata sui soli redditi di lavoro dipendente e su alcuni assimilati (esclusi pensioni e assegni equiparati) è superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, TUIR, diminuita di 75 euro. Poiché la detrazione ordinaria per questa fascia è di 1.955 euro, la soglia di capienza effettiva è 1.880 euro: se l’imposta lorda resta sotto questa cifra, il lavoratore è “incapiente” e il trattamento non spetta, pur avendo un reddito basso.
Per la fascia tra 15.000 e 28.000 euro la logica si inverte: il trattamento spetta solo se la somma di alcune detrazioni indicate dalla norma — quelle per carichi di famiglia (art. 12 TUIR), quella per lavoro dipendente (art. 13, comma 1, TUIR), gli interessi su mutui per l’abitazione principale contratti fino al 31 dicembre 2021 e alcune rate di detrazioni pluriennali per spese sostenute entro la stessa data — supera l’imposta lorda. In questo caso l’importo riconosciuto non è fisso, ma pari alla differenza tra le detrazioni spettanti e l’imposta lorda, comunque entro il tetto di 1.200 euro. È una situazione che riguarda in pratica chi ha detrazioni particolarmente elevate (mutui consistenti, più familiari a carico): la maggior parte dei lavoratori in questa fascia, senza oneri deducibili rilevanti, non riceve il trattamento integrativo. Oltre i 28.000 euro di reddito complessivo il trattamento integrativo non è previsto in nessun caso.
La franchigia di 75 euro non è un dettaglio marginale: è stata introdotta proprio per compensare l’aumento della detrazione da lavoro dipendente, passata da 1.880 a 1.955 euro con la stessa riforma. Senza quella correzione, la detrazione più alta avrebbe reso “troppo capienti” alcuni lavoratori con redditi bassi, facendo loro perdere il trattamento integrativo che la norma vuole invece garantire.
Il nuovo taglio del cuneo fiscale: bonus esentasse e detrazione aggiuntiva
Dal 2025 la riduzione del cuneo fiscale non passa più da uno sconto sui contributi INPS (l’esonero contributivo 6-7% in vigore fino al 2024), ma da due misure fiscali “a regime”, introdotte dall’art. 1, commi 4-9, L. 207/2024 e confermate senza modifiche dalla legge di bilancio 2026: uno sconto contributivo riduce anche la futura pensione, una misura fiscale no.
Per i titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) con reddito complessivo fino a 20.000 euro, il comma 4 riconosce una somma che non concorre alla formazione del reddito, calcolata applicando al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito una percentuale che dipende dal reddito di lavoro dipendente rapportato all’intero anno:
- 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non supera 8.500 euro;
- 5,3% se è compreso tra 8.500 e 15.000 euro;
- 4,8% se supera 15.000 euro (fino alla soglia di 20.000 euro di reddito complessivo).
Per i redditi complessivi superiori a 20.000 e fino a 40.000 euro spetta invece un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno: è pari a 1.000 euro fissi per i redditi fino a 32.000 euro, poi decresce linearmente — secondo la formula 1.000 euro moltiplicato per il rapporto tra (40.000 meno il reddito complessivo) e 8.000 — fino ad azzerarsi esattamente a 40.000 euro. Entrambe le misure sono riconosciute in automatico dal sostituto d’imposta, senza bisogno di alcuna richiesta del lavoratore.
Trattamento integrativo e nuovo cuneo fiscale: si cumulano?
Sì. Sono due istituti giuridicamente distinti — il trattamento integrativo nasce dal D.L. 3/2020, la nuova somma e la detrazione aggiuntiva dalla legge di bilancio 2025 — e nessuna disposizione li dichiara alternativi tra loro. Chi ha i requisiti per entrambi (tipicamente un reddito complessivo fino a 15.000 euro, capiente per il trattamento integrativo, e un reddito di lavoro dipendente che rientra nelle prime due fasce del cuneo fiscale) li riceve entrambi in busta paga, come mostra l’esempio di Tizio più avanti.
C’è però un punto delicato, segnalato da diversi operatori ma non ancora risolto con un intervento normativo ufficiale: la nuova somma esentasse del comma 4 riduce l’imponibile fiscale (per definizione non concorre al reddito), e quindi abbassa anche l’imposta lorda usata per il test di capienza del trattamento integrativo. Per una fascia di reddito stretta — indicativamente tra 8.500 e 9.000 euro — l’effetto combinato può portare l’imposta lorda sotto la soglia dei 1.880 euro, facendo perdere il trattamento integrativo a chi, senza il nuovo bonus, lo avrebbe incassato. Il Governo ha annunciato l’intenzione di correggere la distorsione, ma non risulta ancora un provvedimento attuativo.
Come funzionano in busta paga e i conguagli
Entrambe le famiglie di benefici sono applicate mensilmente e in automatico dal sostituto d’imposta, sul reddito presunto per l’anno: il lavoratore non deve fare domanda. A fine anno (o alla cessazione del rapporto) scatta il conguaglio, che verifica la spettanza effettiva sul reddito realmente percepito, incrociando anche le Certificazioni Uniche di eventuali altri datori di lavoro nello stesso anno.
Se in sede di conguaglio un importo risulta non spettante e la cifra da restituire supera 60 euro, il recupero non avviene in un’unica soluzione ma è rateizzato: per il trattamento integrativo in 8 rate di pari importo, a partire dalla prima retribuzione utile; per la nuova somma esentasse o la detrazione aggiuntiva del cuneo fiscale in 10 rate, secondo quanto chiarito dalla circolare n. 4/E/2025. Alla cessazione del rapporto di lavoro, invece, il recupero avviene in un’unica soluzione, senza rateizzazione, salvo incapienza della retribuzione finale. Chi non ha un sostituto d’imposta (per esempio i lavoratori domestici) o a cui il datore non ha riconosciuto il beneficio può comunque farlo valere nella dichiarazione dei redditi.
| Reddito complessivo | Trattamento integrativo (D.L. 3/2020) | Bonus/detrazione cuneo fiscale (L. 207/2024) |
|---|---|---|
| Fino a 8.500 € | Fino a 1.200 € se capiente (imposta lorda > 1.880 €) | Somma esentasse 7,1% del reddito di lavoro dipendente |
| 8.501 – 15.000 € | Fino a 1.200 € se capiente | Somma esentasse 5,3% |
| 15.001 – 20.000 € | Solo se detrazioni > imposta lorda, max 1.200 € | Somma esentasse 4,8% |
| 20.001 – 28.000 € | Solo se detrazioni > imposta lorda, max 1.200 € | Detrazione 1.000 € (fino a 32.000 €) |
| 28.001 – 32.000 € | Non spetta | Detrazione 1.000 € |
| 32.001 – 40.000 € | Non spetta | Detrazione in decalage fino a zero |
| Oltre 40.000 € | Non spetta | Non spetta |
Esempio pratico
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Tizio, dipendente a tempo indeterminato per tutto l’anno, ha un reddito complessivo (coincidente con quello di lavoro dipendente) di 12.000 euro. La detrazione art. 13 TUIR è 1.955 euro, ridotta di 75 per il test del trattamento integrativo: soglia 1.880 euro. L’imposta lorda è 23% × 12.000 = 2.760 euro, superiore alla soglia: Tizio è capiente e riceve il trattamento integrativo pieno, 1.200 euro. In più, essendo il suo reddito di lavoro dipendente tra 8.500 e 15.000 euro, gli spetta la somma esentasse del 5,3%: 5,3% × 12.000 = 636 euro. Totale annuo dai due strumenti: 1.836 euro, che si cumulano perché sono istituti distinti.
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Caia, dipendente senza figli a carico né mutuo, ha un reddito complessivo di 22.000 euro: le sue detrazioni ordinarie non superano l’imposta lorda, quindi non ha diritto al trattamento integrativo in questa fascia. Rientrando però tra 20.000 e 32.000 euro, riceve per intero la detrazione aggiuntiva di 1.000 euro. Se Caia avesse un mutuo prima casa con interessi detraibili significativi o più familiari a carico, la somma delle sue detrazioni potrebbe superare l’imposta lorda e farle scattare anche una quota di trattamento integrativo, nel limite della differenza e comunque non oltre 1.200 euro.
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Sempronio ha un reddito complessivo di 35.000 euro, nella fascia di decalage: la sua detrazione aggiuntiva è 1.000 × [(40.000 – 35.000) / 8.000] = 1.000 × 0,625 = 625 euro. Nessun trattamento integrativo, essendo il reddito oltre 28.000 euro.
Domande frequenti
Quanto vale il trattamento integrativo nel 2026?
Fino a 1.200 euro l’anno per chi ha un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro ed è capiente (imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente superiore a 1.880 euro). Tra 15.000 e 28.000 euro spetta solo in presenza di detrazioni particolarmente elevate, per un importo pari alla differenza tra queste e l’imposta lorda, comunque entro 1.200 euro.
Il trattamento integrativo e il bonus del cuneo fiscale si possono avere insieme?
Sì. Sono misure distinte — una nasce dal D.L. 3/2020, l’altra dalla legge di bilancio 2025 — e nessuna norma le rende alternative: chi ha i requisiti per entrambe le riceve entrambe in busta paga, come mostra l’esempio di chi ha un reddito tra 8.500 e 15.000 euro.
Perché quest’anno non mi hanno riconosciuto il trattamento integrativo pur avendo un reddito basso?
Il motivo più comune è la mancanza di capienza: se l’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente resta sotto la detrazione spettante (ridotta di 75 euro), il trattamento non spetta. Per una fascia di reddito ristretta, tra circa 8.500 e 9.000 euro, questo può dipendere anche dall’interazione con la nuova somma esentasse del cuneo fiscale, che riducendo l’imponibile abbassa l’imposta lorda: un effetto segnalato dagli operatori ma per cui non risulta ancora un correttivo normativo.
Cosa succede se ho avuto più datori di lavoro nello stesso anno?
Ogni sostituto calcola i benefici sul proprio reddito, senza conoscere gli altri rapporti salvo che il lavoratore consegni le Certificazioni Uniche precedenti. Il conguaglio finale ricalcola la spettanza sul reddito complessivo effettivo: se emerge un importo non dovuto superiore a 60 euro, viene recuperato in 8 rate (trattamento integrativo) o 10 rate (bonus e detrazione del cuneo fiscale).
Come recupero gli importi se il sostituto d’imposta non li ha riconosciuti?
Presentando la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF) relativa all’anno d’imposta di riferimento, facendo concorrere i benefici non riconosciuti in busta paga alla determinazione del saldo IRPEF. È il caso tipico di chi ha cessato il rapporto di lavoro senza conguaglio o di chi non ha un sostituto d’imposta.
Da leggere insieme
- No tax area 2026: chi non paga IRPEF e perché
- Calcolo IRPEF 2026: da reddito imponibile a imposta netta
- Addizionali IRPEF regionali e comunali in busta paga
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In sintesi
Indice dei contenuti
Nel cedolino di ogni lavoratore dipendente convivono due meccanismi fiscali che incidono direttamente sul netto in tasca: le detrazioni da lavoro dipendente e il trattamento integrativo, cioe quello che il linguaggio comune chiama ancora bonus 100 euro. Pur agendo entrambi a favore dei redditi medio-bassi, hanno natura giuridica diversa e seguono regole proprie. Capire come operano e essenziale per leggere correttamente la busta paga e per non farsi sorprendere dai conguagli.
Le detrazioni da lavoro dipendente: l'art. 13 del TUIR
L'art. 13 del Testo unico delle imposte sui redditi riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente una detrazione d'imposta, cioe una somma che si sottrae direttamente all'IRPEF lorda gia calcolata. Non e una riduzione dell'imponibile, ma uno sconto sull'imposta. La caratteristica fondamentale e la sua natura decrescente: l'importo e piu elevato per i redditi bassi e diminuisce progressivamente man mano che il reddito cresce, fino ad azzerarsi superata una soglia stabilita dalla legge. E un congegno di progressivita che rafforza quella propria delle aliquote IRPEF.
La no tax area
Proprio perche le detrazioni sono piu alte in basso, esiste la cosiddetta no tax area: una fascia di reddito da lavoro dipendente entro la quale la detrazione spettante e tale da annullare del tutto l'imposta dovuta. Sotto quel livello, in sostanza, il lavoratore non paga IRPEF. La no tax area non e un'esenzione formale, ma il risultato matematico del confronto tra imposta lorda e detrazione spettante: quando la seconda eguaglia o supera la prima, l'imposta netta e zero.
Il trattamento integrativo: cos'e e da dove nasce
Il trattamento integrativo e una somma erogata in busta paga ai dipendenti con redditi medio-bassi. E l'evoluzione del bonus introdotto nel 2020, a sua volta erede del cosiddetto bonus 80 euro del 2014. La differenza tecnica rispetto alle detrazioni e sostanziale: non si tratta di uno sconto sull'imposta, ma di un'integrazione che si aggiunge al netto. In pratica e una somma che il datore eroga e poi recupera in compensazione. Spetta in misura piena ai redditi piu bassi e si azzera oltre una determinata soglia di reddito complessivo.
Il nodo della capienza delle detrazioni
Per una fascia intermedia di reddito il diritto al trattamento integrativo non e automatico, ma e subordinato a una condizione di capienza: il beneficio spetta solo se l'ammontare di alcune detrazioni spettanti supera l'imposta lorda di un certo importo. E un criterio pensato per evitare di erogare il trattamento a chi gia azzera l'imposta per altra via. Per questo, a parita di reddito, due lavoratori con carichi familiari o oneri detraibili diversi possono trovarsi in posizioni differenti rispetto al trattamento integrativo.
Come operano in busta paga
Entrambe le voci sono gestite dal datore di lavoro nella sua veste di sostituto d'imposta. Le detrazioni vengono applicate mese per mese sulle mensilita ordinarie, ragguagliate al periodo di lavoro; il trattamento integrativo viene erogato in quota mensile a chi ne ha diritto. Va ricordato che le detrazioni da lavoro si applicano sulle mensilita ordinarie ma seguono regole proprie sulle mensilita aggiuntive, e questo spiega perche su tredicesima e quattordicesima la trattenuta fiscale appare proporzionalmente piu alta.
Conguaglio e dichiarazione dei redditi
Poiche detrazioni e trattamento integrativo dipendono dal reddito effettivo dell'anno, la loro misura provvisoria applicata mese per mese viene verificata a consuntivo. In sede di conguaglio di fine anno, o tramite la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF), si ricalcola quanto effettivamente spettava: se il reddito e cresciuto oltre le previsioni, parte del beneficio puo dover essere restituito; se invece e sceso, puo emergere un credito. Per questo cambi di lavoro, piu rapporti nello stesso anno o redditi aggiuntivi possono generare conguagli a debito.
Perche soglie e importi cambiano
Le soglie di reddito e gli importi di detrazioni e trattamento integrativo sono fissati dalla legge e vengono periodicamente aggiornati, anche nell'ambito delle manovre di bilancio e delle riforme dell'IRPEF. Per questo, quando si verifica una situazione concreta, occorre sempre fare riferimento ai valori dell'anno di competenza e alla normativa vigente in quel periodo, evitando di applicare meccanicamente cifre relative ad anni passati.
Casi pratici
Caso 1: lavoratore nella no tax area
Tizio ha un reddito da lavoro dipendente molto contenuto. La detrazione spettante ai sensi dell'art. 13 TUIR e tale da superare l'IRPEF lorda calcolata sul suo imponibile: il risultato e che l'imposta netta dovuta e pari a zero. Tizio rientra cosi nella no tax area e percepisce un netto sostanzialmente coincidente con l'imponibile fiscale, fatte salve le ritenute previdenziali.
Caso 2: conguaglio dopo due rapporti nello stesso anno
Caia ha lavorato per due datori diversi nel corso dell'anno. Ciascun sostituto ha applicato detrazioni e trattamento integrativo come se fosse l'unico, senza conoscere l'altro reddito. In sede di dichiarazione, sommati i due redditi, la detrazione complessivamente spettante risulta inferiore a quella gia goduta: emerge percio un conguaglio a debito. E una situazione fisiologica quando piu rapporti si cumulano nello stesso periodo d'imposta.
Domande frequenti
Qual e la differenza tra detrazione e trattamento integrativo?
La detrazione da lavoro dipendente riduce l'IRPEF lorda gia calcolata; il trattamento integrativo non e una detrazione ma una somma che si aggiunge al netto in busta paga. Hanno quindi natura giuridica diversa pur favorendo entrambi i redditi medio-bassi.
Cos'e la no tax area?
E la fascia di reddito da lavoro dipendente entro la quale le detrazioni spettanti azzerano completamente l'imposta dovuta. Non e un'esenzione formale, ma il risultato del confronto tra imposta lorda e detrazione spettante.
Perche su tredicesima e quattordicesima trattengono di piu?
Perche le detrazioni da lavoro dipendente seguono regole proprie sulle mensilita aggiuntive e non si applicano nello stesso modo delle mensilita ordinarie: di conseguenza la quota di imposta su tredicesima e quattordicesima risulta proporzionalmente piu elevata.
Perche a fine anno mi e stato chiesto un conguaglio a debito?
Perche detrazioni e trattamento integrativo sono applicati mese per mese in via provvisoria e poi ricalcolati sul reddito effettivo dell'anno. Se il reddito complessivo e cresciuto, parte del beneficio gia goduto puo dover essere restituita in sede di conguaglio o dichiarazione.
Gli importi e le soglie sono fissi?
No. Soglie e importi sono stabiliti dalla legge e aggiornati periodicamente, anche con le manovre di bilancio. Occorre sempre riferirsi ai valori dell'anno di competenza e alla normativa vigente.