- La tredicesima matura per ratei mensili (1/12 al mese) e si paga di regola a dicembre.
- Calcolo: retribuzione mensile × mesi lavorati ÷ 12 (mese intero oltre i 15 giorni).
- È tassata con IRPEF ordinaria senza le detrazioni per lavoro dipendente → netto più basso.
- Le assenze non retribuite riducono il rateo; molte assenze tutelate no (dipende dal CCNL).
Testo dell'articoloVigente
La tredicesima è la mensilità aggiuntiva che la maggior parte dei lavoratori dipendenti riceve a fine anno. Si matura mese per mese, si calcola in dodicesimi quando non si è lavorato tutto l’anno e, sul piano fiscale, viene tassata in modo che il netto appaia più basso di una busta paga normale. Questa guida spiega come si calcola il rateo, chi ne ha diritto, quando si paga e perché la trattenuta fiscale è più pesante.
Che cos’è la tredicesima
La tredicesima mensilità (o gratifica natalizia) è una retribuzione aggiuntiva, prevista dai contratti collettivi, che si aggiunge alle dodici mensilità ordinarie. Spetta ai lavoratori dipendenti secondo le regole del CCNL applicato e matura in proporzione al periodo lavorato nell’anno. Molti rapporti a tempo determinato e a tempo parziale la maturano: questi ultimi in proporzione all’orario ridotto.
Come si calcola: la regola dei dodicesimi
L’importo pieno della tredicesima corrisponde, di norma, a una mensilità della retribuzione lorda spettante. Chi non ha lavorato l’intero anno matura un rateo: la tredicesima si divide in dodicesimi e se ne maturano tanti quanti sono i mesi di lavoro nell’anno. In genere il mese si considera utile quando si è lavorato per un numero minimo di giorni stabilito dal CCNL (spesso almeno quindici).
| Situazione | Tredicesima maturata |
|---|---|
| Lavoro per tutto l’anno | Importo pieno (12/12) |
| Assunzione in corso d’anno | Tanti dodicesimi quanti i mesi lavorati |
| Part-time | In proporzione all’orario ridotto |
| Cessazione in corso d’anno | Ratei maturati, liquidati col fine rapporto |
Alcune assenze sospendono la maturazione (ad esempio aspettative non retribuite), mentre altre la conservano: il dettaglio è nel contratto collettivo.
Quando si paga
La tredicesima si eroga di regola a dicembre, in prossimità delle festività; la data precisa è fissata dal CCNL. Alla cessazione del rapporto in corso d’anno, i ratei maturati e non ancora pagati vengono liquidati con le competenze di fine rapporto.
Va distinta la tredicesima dalla quattordicesima, una mensilità aggiuntiva ulteriore che non tutti i contratti collettivi prevedono: dove esiste, di norma si eroga in estate (spesso a giugno o luglio) e segue una propria regola di maturazione, anch’essa in dodicesimi. Le due gratifiche sono autonome: si può avere diritto alla sola tredicesima, oppure a entrambe, a seconda del CCNL applicato.
Tredicesima e altri istituti retributivi
La tredicesima incide anche su altre voci del rapporto di lavoro, perché è retribuzione a tutti gli effetti:
- concorre, secondo le regole del CCNL, alla base di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) e di alcune indennità;
- matura, in proporzione, anche durante alcuni periodi di assenza tutelata (ad esempio in parte durante la maternità, secondo la disciplina applicabile), mentre si sospende durante le assenze non retribuite;
- per i lavoratori a chiamata o con orari variabili, si calcola sulla retribuzione effettivamente maturata nel periodo di riferimento.
È quindi importante che il cedolino esponga la tredicesima come voce autonoma, così da poter verificare correttamente sia l’importo sia la sua corretta incidenza sugli altri istituti.
Come viene tassata la tredicesima
La tredicesima concorre al reddito imponibile ed è soggetta a IRPEF (D.P.R. 917/1986) e ad addizionali. La ragione per cui il netto appare più basso di una mensilità ordinaria è duplice:
- sulla tredicesima non si applicano le detrazioni per lavoro dipendente (art. 13 TUIR), che vengono ripartite sulle mensilità ordinarie: di conseguenza l’IRPEF incide in misura piena;
- aggiungendosi al reddito dell’anno, la tredicesima può essere tassata con l’aliquota marginale più alta.
Restano dovuti anche i contributi previdenziali. Il risultato è che il netto della tredicesima è, in proporzione, inferiore a quello di una busta paga mensile.
Spunti pratici
- Conta i mesi, non i giorni. Per stimare il rateo ragiona in dodicesimi: il mese conta se hai superato la soglia minima di giorni del CCNL.
- Non stupirti del netto. La trattenuta più alta dipende dall’assenza delle detrazioni mensili, non da un errore.
- Part-time: tutto in proporzione. Con orario ridotto anche la tredicesima si riduce in proporzione.
- Alla cessazione, verifica i ratei. I dodicesimi maturati ti spettano comunque e vanno liquidati col fine rapporto.
Casi pratici
Tizio — assunto a luglio. Tizio inizia a luglio: a dicembre matura circa sei dodicesimi di tredicesima, non l’importo pieno.
Caia — il netto ‘leggero’. Caia riceve la tredicesima e nota che il netto è più basso del solito: è l’effetto dell’assenza delle detrazioni mensili su quella somma.
Sempronio — le dimissioni a settembre. Sempronio si dimette a settembre: con il fine rapporto gli vengono liquidati i ratei di tredicesima maturati da gennaio.
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