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Ultimo aggiornamento: 12 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
  • Gli arretrati nascono perché il contratto decorre dal 1° gennaio dell’anno iniziale del triennio ma viene firmato molto dopo: spettano le differenze già maturate.
  • Si calcolano sommando, mese per mese, la differenza tra il nuovo trattamento e quello vecchio, al netto degli acconti già ricevuti (indennità di vacanza contrattuale).
  • Gli arretrati di anni precedenti seguono di regola la tassazione separata, distinta da quella ordinaria del mese.
Questa scheda fa parte della guida Aumenti dei dipendenti pubblici, con il confronto tra tutti i comparti.

Perché esistono gli arretrati

I contratti del pubblico impiego coprono un triennio (ad esempio 2022-2024) ma vengono spesso sottoscritti quando quel periodo è già in larga parte trascorso. Poiché gli aumenti decorrono retroattivamente dall’inizio del triennio, al lavoratore spettano le differenze già maturate: sono questi gli arretrati, pagati di norma in un’unica soluzione.

Come si calcolano

Il calcolo è concettualmente semplice: per ogni mese trascorso dalla decorrenza si determina la differenza tra il nuovo trattamento tabellare e quello precedente, e si sommano tutte le differenze. Da questo totale si sottraggono gli acconti già erogati nel frattempo, in particolare l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta in attesa del rinnovo. Per questo l’arretrato «netto» risulta inferiore alla semplice somma degli aumenti.

Come sono tassati

Il punto più delicato è quello fiscale. Gli emolumenti arretrati riferiti ad anni precedenti rientrano, di regola, nella tassazione separata prevista dal TUIR per i compensi relativi ad annualità pregresse: non si sommano cioè al reddito del mese in cui vengono pagati, ma sono tassati con un’aliquota calcolata sui redditi degli anni precedenti. È un meccanismo che evita di far «scattare» aliquote più alte solo perché in un mese arriva una somma consistente. L’Agenzia delle Entrate effettua poi un ricalcolo successivo e può conguagliare.

Attenzione agli effetti collaterali

Gli arretrati possono incidere su altri fronti: addizionali, eventuali prestazioni collegate al reddito e, in alcuni casi, l’ISEE dell’anno di riferimento. Conviene quindi conservare il cedolino con il dettaglio degli arretrati e la voce di tassazione applicata.

Domande frequenti

Perché gli arretrati sono più bassi della somma degli aumenti?

Perché dal totale si sottraggono gli acconti già ricevuti (indennità di vacanza contrattuale) e poi si applica la tassazione.

Gli arretrati sono tassati come lo stipendio del mese?

No. Gli emolumenti arretrati di anni precedenti seguono di regola la tassazione separata, con un’aliquota basata sui redditi degli anni passati e un successivo ricalcolo.

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Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.