Art. 1917 c.c. Assicurazione della responsabilità civile
In vigore
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
In sintesi
Struttura e funzione dell'assicurazione RC
L'art. 1917 c.c. disciplina l'assicurazione della responsabilita' civile, con cui l'assicurato trasferisce all'assicuratore il rischio economico derivante dall'obbligo di risarcire i danni cagionati a terzi. La norma pone le regole fondamentali che si applicano in via generale a tutti i contratti RC, salve discipline speciali (RC auto, RC professionale, ecc.).
Il fatto dedotto in contratto e la coincidenza temporale
La copertura opera per i fatti accaduti durante il tempo dell'assicurazione. Questo principio, detto «loss occurrence», significa che il danno deve verificarsi mentre la polizza e' in vigore, indipendentemente da quando il terzo avanza la propria pretesa. Ad esempio, se Tizio causa un sinistro stradale il giorno prima della scadenza della polizza, l'assicuratore resta obbligato anche se la vittima Caio agisce in giudizio due anni dopo. Nelle polizze professionali e' spesso pattuita la clausola «claims made» (richiesta presentata durante la vigenza), che deroga parzialmente a questo schema: la sua ammissibilita' e' stata riconosciuta dalla giurisprudenza e dal D.lgs. 209/2005 per le assicurazioni obbligatorie.
Esclusione del dolo
I fatti dolosi sono esclusi dalla copertura per una ragione di ordine pubblico: assicurare le conseguenze di atti intenzionalmente illeciti incentiverebbe la commissione di illeciti. L'esclusione riguarda il dolo dell'assicurato, non la semplice colpa grave: un chirurgo che per negligenza grave causa lesioni al paziente resta coperto dalla sua polizza RC professionale, mentre un dolo omicidiario o una truffa deliberata non lo sarebbero.
Il pagamento diretto al terzo danneggiato
Il terzo comma introduce una facolta' (per l'assicuratore) e un obbligo (su richiesta dell'assicurato) di pagare direttamente il danneggiato, saltando l'intermediazione dell'assicurato. Questo meccanismo e' particolarmente utile quando l'assicurato e' insolvente o quando si vuole chiudere rapidamente la vertenza. La norma va letta in sinergia con l'azione diretta prevista per la RC auto dal Codice delle Assicurazioni (art. 144 D.lgs. 209/2005), che riconosce al danneggiato un vero e proprio diritto soggettivo ad agire direttamente contro l'assicuratore RC del responsabile.
La gestione delle spese legali
Le spese di resistenza all'azione del danneggiato — ovvero le spese processuali e di difesa legale sostenute per contestare la pretesa — sono a carico dell'assicuratore entro il quarto del massimale. Se il danno liquidato supera il capitale assicurato, la ripartizione diventa proporzionale: l'assicuratore copre le spese in misura pari al rapporto tra il massimale e il danno totale. Questa regola incentiva l'assicuratore a difendersi attivamente, sapendo che il costo delle spese legali rientra nella copertura nei limiti indicati.
La chiamata in causa dell'assicuratore
L'ultimo comma consente all'assicurato convenuto in giudizio dal danneggiato di chiamare in causa il proprio assicuratore. In questo modo il giudizio si svolge in contraddittorio con tutte le parti interessate e la sentenza fa stato anche nei confronti dell'assicuratore, che non potra' successivamente contestare nel rapporto interno quanto gia' accertato nel giudizio principale. E' una norma di economia processuale che evita la duplicazione dei giudizi.
Domande frequenti