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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1909 c.c. Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose

In vigore

delle cose L’assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell’assicurato; l’assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso. Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l’avvenire una proporzionale riduzione del premio.

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In sintesi

  • Sovrassicurazione dolosa: se l'assicurato ha agito con dolo, il contratto e' nullo; l'assicuratore in buona fede conserva i premi del periodo in corso.
  • Sovrassicurazione senza dolo: il contratto vale fino al valore reale del bene; l'assicurato ha diritto a ridurre proporzionalmente il premio per il futuro.
  • Tutela del principio indennitario: la norma impedisce che l'assicurazione diventi strumento di arricchimento oltre il danno reale.
  • Buona fede dell'assicuratore: in caso di dolo dell'assicurato, l'assicuratore non deve restituire i premi gia' riscossi per il periodo corrente.
  • Riduzione automatica: senza dolo, il massimale eccedente si riduce di diritto al valore reale e il premio futuro si abbassa di conseguenza.

La sovrassicurazione: definizione e casistiche

L'art. 1909 c.c. disciplina la situazione opposta alla sottoassicurazione: il caso in cui la somma assicurata supera il valore reale del bene. La sovrassicurazione puo' nascere da un errore di valutazione iniziale, da una successiva svalutazione del bene, oppure — nella versione piu' grave — dalla deliberata intenzione dell'assicurato di percepire un indennizzo superiore al danno effettivo. La norma distingue nettamente le due ipotesi, riservando conseguenze severe solo al comportamento doloso.

Sovrassicurazione dolosa: nullita' del contratto

Se l'assicurato ha agito con dolo — cioe' ha stipulato consapevolmente la polizza per una somma superiore al valore reale, nell'intento di trarne un vantaggio illecito — il contratto e' dichiarato invalido. La norma non usa la parola «nullo» ma l'effetto e' la invalidita' della copertura eccedente il valore reale. L'assicuratore che sia in buona fede (non sapeva della sovravalutazione) conserva il diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso: e' una sorta di indennizzo per la sua posizione contrattuale legittima. Tizio assicura un magazzino per 1.000.000 di euro sapendo che vale 400.000: il contratto non e' valido e Tizio non percepira' l'indennizzo superiore al danno reale.

Sovrassicurazione senza dolo: riduzione e rimborso parziale del premio

Quando la somma assicurata supera il valore reale senza dolo da parte del contraente (es. stima errata, svalutazione del bene nel tempo), la sanzione e' piu' mite: il contratto rimane valido ma produce effetti solo fino alla concorrenza del valore reale. La parte eccedente e' inefficace. Caio assicura un impianto per 500.000 euro, ma per effetto dell'ammortamento il valore reale scende a 300.000: la polizza copre solo 300.000 euro. Per il futuro, Caio ha diritto a una riduzione proporzionale del premio: essendo coperto per meno, paga di meno. Questo meccanismo restitutorio si applica solo pro futuro, non retroattivamente.

Il rapporto con il principio indennitario

L'art. 1909 e' la proiezione applicativa del principio indennitario (art. 1905): se l'assicurazione danni serve a reintegrare il patrimonio leso, e' coerente che non possa eccedere il valore reale del bene. Consentire indennizzi superiori al danno creerebbe un incentivo perverso: l'assicurato potrebbe avere interesse a provocare il sinistro (moral hazard). La norma presidia quindi l'intero sistema dell'assicurazione danni, prevenendo usi fraudolenti del contratto.

Differenza tra dolo e colpa

La norma richiede il dolo, non la mera colpa. Un assicurato che per negligenza o errore sovrastimi il valore del bene non incorre nella sanzione della invalidita': il contratto resta valido con i limiti descritti nel secondo comma. Solo la sovravalutazione deliberata e intenzionale, finalizzata a trarre un indebito vantaggio, determina l'applicazione del primo comma. La prova del dolo spetta all'assicuratore che intende liberarsi dall'obbligo di indennizzo.

Domande frequenti

Cosa succede se assicuro un bene per piu' del suo valore reale?

Se c'e' stato dolo, il contratto e' invalido e l'assicuratore conserva i premi del periodo in corso; senza dolo, il contratto vale solo fino al valore reale con riduzione del premio futuro.

Posso incassare un indennizzo superiore al danno effettivo?

No: il principio indennitario (art. 1905) e l'art. 1909 impediscono che l'assicurazione produca un arricchimento superiore al pregiudizio reale.

Se il valore del mio bene scende dopo la stipula, ho diritto a pagare meno premio?

Si: in caso di sovrassicurazione senza dolo, il contraente ha diritto a una riduzione proporzionale del premio per il futuro.

Chi deve provare il dolo in caso di sovrassicurazione?

L'assicuratore che vuole invocare la nullita' del contratto deve provare che l'assicurato ha agito con dolo nel momento della stipula.

Qual e' la differenza tra sovrassicurazione e assicurazione parziale?

Nella sovrassicurazione la somma assicurata supera il valore reale (art. 1909); nell'assicurazione parziale e' inferiore (art. 1907): in entrambi i casi l'indennizzo e' limitato al danno effettivo.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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