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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1888 c.c. Prova del contratto

In vigore

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.

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In sintesi

  • Forma scritta ad probationem: il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto; la forma non e' richiesta per la validita' ma per la prova.
  • Obbligo di rilasciare la polizza: l'assicuratore deve consegnare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento sottoscritto equivalente.
  • Diritto al duplicato: il contraente puo' richiedere duplicati o copie della polizza, a proprie spese; l'assicuratore puo' esigere la presentazione o restituzione dell'originale.
  • Funzione della polizza: il documento scritto serve da un lato a provare il contratto, dall'altro a identificare le condizioni di copertura in caso di sinistro.

La forma scritta nel contratto di assicurazione

L'art. 1888 c.c. stabilisce che il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. Si tratta della cosiddetta forma scritta ad probationem: la scrittura non e' richiesta per la validita' dell'accordo (ad substantiam), ma costituisce il mezzo esclusivo di prova. Ne consegue che un contratto di assicurazione concluso verbalmente e' in linea di principio valido, ma non potra' essere provato in giudizio in mancanza di un documento scritto, salvo il giuramento decisorio o confessione della parte.

La polizza di assicurazione

L'assicuratore e' obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione, che e' il documento contrattuale per eccellenza nel settore assicurativo. La polizza contiene in genere: le generalita' delle parti, la descrizione del rischio assicurato, il massimale (o il capitale assicurato), il premio, la durata, le clausole generali e particolari di polizza, le esclusioni. In alternativa alla polizza in senso stretto, l'assicuratore puo' rilasciare altro documento da lui sottoscritto (ad es. un certificato o una nota di copertura a carattere definitivo) avente il medesimo valore probatorio.

Duplicati e copie della polizza

Il co. 2 dell'art. 1888 c.c. prevede che l'assicuratore sia tenuto, a richiesta e a spese del contraente, a rilasciare duplicati o copie della polizza. La norma tutela il contraente che abbia smarrito o deteriorato il documento originale, consentendogli di ottenerne un altro. Tuttavia, l'assicuratore puo' esigere la presentazione o la restituzione dell'originale prima di emettere il duplicato, onde evitare la circolazione di piu' esemplari del medesimo documento, con i rischi di confusione o abuso che ne deriverebbero.

Distinzione tra polizze nominative, all'ordine e al portatore

L'art. 1888 c.c. va letto in combinazione con l'art. 1889 c.c., che disciplina la circolazione delle polizze all'ordine e al portatore. Le polizze nominative sono intrasferibili salvo cessione del credito; quelle all'ordine si trasferiscono mediante girata; quelle al portatore si trasferiscono con la semplice consegna. In tutti i casi, la polizza scritta rimane il documento fondamentale per esercitare i diritti verso l'assicuratore.

Implicazioni pratiche

Si consideri Caio, titolare di una polizza furto sulla propria autovettura. In caso di sinistro, Caio deve presentare la polizza (o il certificato equivalente) per azionare la copertura. Se la polizza e' andata smarrita, Caio puo' chiedere all'assicuratore il rilascio di un duplicato, sostenendo le relative spese di emissione. L'assicuratore, prima di emettere il duplicato, potra' richiedere a Caio di restituire l'originale o di dichiararne formalmente lo smarrimento.

Rapporti con il codice delle assicurazioni private

Il d.lgs. 209/2005 (CAP) ha introdotto obblighi informativi precontrattuali e contrattuali ulteriori a carico delle compagnie, in particolare per le polizze vita (art. 185 CAP) e per le polizze danni (art. 132 CAP). Tali obblighi si affiancano — senza sostituire — la disciplina dell'art. 1888 c.c., che resta il fondamento dell'obbligo di documentazione scritta del contratto assicurativo.

Domande frequenti

Il contratto di assicurazione e' nullo se non e' scritto?

No. La forma scritta e' richiesta solo ad probationem: il contratto verbale e' valido ma non potra' essere provato in giudizio in assenza di un documento scritto.

Cosa deve contenere la polizza di assicurazione?

Di regola: dati delle parti, descrizione del rischio, massimale o capitale assicurato, premio, durata, clausole generali e particolari, esclusioni e franchigie.

Il contraente ha diritto a un duplicato della polizza in caso di smarrimento?

Si'. Il contraente puo' richiedere duplicati o copie a proprie spese; l'assicuratore puo' pero' esigere la presentazione o la restituzione dell'originale prima di emetterli.

Un 'certificato di assicurazione' equivale alla polizza?

Si', purche' sia sottoscritto dall'assicuratore e contenga gli elementi essenziali del contratto. L'art. 1888 c.c. ammette 'altro documento sottoscritto' come alternativa alla polizza in senso stretto.

L'assicuratore puo' rifiutarsi di rilasciare la polizza?

No, salvo in caso di mancato pagamento del premio. Una volta concluso il contratto, l'assicuratore e' obbligato a rilasciare la polizza o il documento equivalente.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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