La Legge 22 dicembre 2017, n. 219 («Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento») disciplina il consenso informato, il diritto di rifiutare le cure, le disposizioni anticipate di trattamento – le DAT, comunemente chiamate «biotestamento» – e la pianificazione condivisa delle cure. Fondata sugli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la dignità e l’autodeterminazione della persona nelle scelte sulla propria salute, comprese quelle relative alla fase finale della vita, alla terapia del dolore e al divieto di ostinazione irragionevole nelle cure. Questa raccolta presenta tutti i 8 articoli con sintesi, commento, casi pratici e domande frequenti, a fini divulgativi.
Consenso informato e fine vita – il fondamento e i diritti del paziente
Minori, incapaci e persone fragili
DAT (biotestamento) e pianificazione delle cure
Disposizioni transitorie e finali
I contenuti hanno finalità divulgativa e non costituiscono consulenza medica o legale. Per il testo ufficiale e gli aggiornamenti si rinvia alla Gazzetta Ufficiale e a Normattiva.
Biotestamento e disposizioni anticipate di trattamento
Il biotestamento, in termini giuridici disposizioni anticipate di trattamento, è lo strumento con cui una persona maggiorenne e capace di intendere e volere esprime in anticipo le proprie scelte in materia di trattamenti sanitari, per il caso in cui in futuro non sia più in grado di decidere autonomamente. Nasce dal principio del consenso informato e dal diritto di ciascuno di accettare o rifiutare le cure proposte, espressione della libertà personale e del diritto alla salute riconosciuti dalla Costituzione.
La disciplina riconosce che nessun trattamento sanitario può essere imposto contro la volontà consapevole della persona, salvo i casi previsti dalla legge, e fornisce un quadro per far valere questa volontà anche quando la persona non può più esprimerla direttamente.
Gli istituti collegati
- Consenso informato: il diritto a ricevere informazioni complete e a decidere consapevolmente sulle proprie cure.
- Disposizioni anticipate di trattamento: le indicazioni con cui si esprimono accettazione o rifiuto di determinati trattamenti per il futuro.
- Fiduciario: la persona di fiducia eventualmente nominata per rappresentare la volontà del disponente nei rapporti con i medici.
- Pianificazione condivisa delle cure: il percorso, concordato con il medico, in caso di patologia cronica e invalidante.
Forma, conservazione ed efficacia
Per produrre effetti, le disposizioni anticipate devono rispettare requisiti di forma e possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento da chi le ha rese. La loro conservazione e accessibilità è un aspetto delicato: serve che, al momento del bisogno, i sanitari possano effettivamente conoscerle. Il fiduciario svolge un ruolo di garanzia, facendo da ponte tra la volontà espressa in passato e le decisioni cliniche del momento. Si tratta di una materia che intreccia diritto, etica e medicina, e in cui la chiarezza della manifestazione di volontà è la migliore tutela del rispetto delle proprie scelte.