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Art. 1882 c.c. Nozione
In vigore
L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
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In sintesi
La nozione codicistica di contratto di assicurazione
L'art. 1882 c.c. fornisce la definizione normativa del contratto di assicurazione, che costituisce il cardine della disciplina contenuta nel Capo XX del Codice civile (artt. 1882-1932). La norma individua due elementi essenziali: il pagamento di un premio da parte dell'assicurato e l'assunzione dell'obbligazione di indennizzo o di pagamento da parte dell'assicuratore.
Le due grandi categorie: assicurazione danni e assicurazione sulla vita
La definizione ricomprende due tipologie fondamentalmente diverse di contratto. L'assicurazione contro i danni (ramo danni) ha funzione indennitaria: l'assicuratore si obbliga a rivalere l'assicurato del danno subito a seguito di un sinistro (incendio, furto, responsabilita' civile, ecc.), entro i limiti del massimale convenuto. L'assicurazione sulla vita (ramo vita) ha invece funzione previdenziale e finanziaria: l'assicuratore si obbliga a corrispondere un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (decesso, sopravvivenza a una certa data, invalidita').
Il premio: corrispettivo dell'assunzione del rischio
Il premio e' l'elemento economico che distingue l'assicurazione da forme di solidarieta' o mutualita' non contrattuali. Esso viene calcolato dall'assicuratore in base alla probabilita' statistica del rischio assicurato (tavole di mortalita' per il ramo vita, statistiche sinistri per il ramo danni) e remunera l'assunzione del rischio stesso. L'obbligo di pagare il premio sorge al momento della conclusione del contratto e la mancata corresponsione produce effetti disciplinati dagli artt. 1901 e ss. c.c.
Il sinistro e l'evento
Nell'assicurazione danni, il sinistro e' l'evento dannoso che determina l'obbligo di indennizzo: deve essere incerto nell'an o nel quando, futuro e non dipendente dalla sola volonta' dell'assicurato. Nell'assicurazione vita, l'evento attinente alla vita umana puo' essere certo nel verificarsi (la morte) ma incerto nel quando, oppure incerto nell'an (la sopravvivenza a una data). In entrambi i casi l'aleato ria' e' elemento costitutivo del contratto.
Profili normativi e regolatori
Il Codice civile disciplina il contratto in termini generali, ma la materia assicurativa e' fortemente regolata dal diritto speciale: il Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) disciplina l'accesso al mercato, la vigilanza (IVASS), i requisiti patrimoniali degli assicuratori, la tutela dei contraenti e le specifiche tipologie di polizza. Le norme del Codice civile si applicano in via suppletiva o in quanto compatibili con la disciplina speciale.
Distinzione dall'art. 1917 c.c. (assicurazione della responsabilita' civile)
L'assicurazione della responsabilita' civile e' una species dell'assicurazione danni: Tizio assicura il rischio di dover risarcire i danni causati a terzi. In questo caso l'assicuratore paga non all'assicurato Tizio ma al danneggiato Caio (o rimborsa Tizio delle somme gia' pagate). La definizione dell'art. 1882 c.c. e' sufficientemente ampia da ricomprendere anche questa ipotesi.
Domande frequenti