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Art. 1842 c.c. Nozione
In vigore
L’apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'apertura di credito bancario: la nozione codicistica
L'art. 1842 c.c. fornisce la definizione legale dell'apertura di credito bancario, istituto cardine del diritto bancario italiano e strumento fondamentale per il finanziamento delle imprese e dei privati. La norma individua l'essenza dell'istituto nella messa a disposizione di una somma di denaro: la banca non trasferisce immediatamente il denaro all'accreditato, ma si obbliga a tenerlo disponibile affinche' questi possa utilizzarlo quando lo ritiene opportuno.
La struttura del contratto
L'apertura di credito e' un contratto consensuale (si perfeziona con il semplice consenso delle parti), bilateralmente obbligatorio (la banca si obbliga a mantenere la disponibilita'; l'accreditato si obbliga a pagare le commissioni e gli interessi) e a esecuzione continuata (l'obbligo della banca perdura per tutta la durata del contratto).
L'oggetto dell'obbligazione principale della banca e' la disponibilita', non l'erogazione. Questo e' il tratto distintivo rispetto al mutuo: nel mutuo la banca consegna il denaro immediatamente e la restituzione avviene nel tempo; nell'apertura di credito la banca mantiene un plafond utilizzabile, e l'accreditato utilizza solo cio' di cui ha bisogno.
Durata determinata e indeterminata
Il contratto puo' avere durata determinata o indeterminata. Nel primo caso, alla scadenza il fido si estingue automaticamente. Nel secondo caso, la banca (o l'accreditato) puo' recedere dal contratto con le modalita' previste dall'art. 1845 c.c. La distinzione e' rilevante perche' incide sulla facolta' di recesso: per il contratto a tempo determinato, il recesso anticipato e' ammesso solo per giusta causa (art. 1845 comma 1); per quello a tempo indeterminato e' sufficiente il preavviso (art. 1845 comma 3).
Apertura di credito e fido bancario nella prassi
Nella prassi commerciale, l'apertura di credito assume diverse forme: il classico fido in conto corrente (che consente al cliente di andare in rosso fino a un certo importo), lo smobilizzo crediti, l'anticipo su fatture. In tutti questi casi l'elemento comune e' la pre-costituzione di una disponibilita' a favore dell'accreditato, che questi attiva solo all'occorrenza. Tizio ottiene dalla sua banca un fido di 100.000 euro: paga interessi solo sulle somme effettivamente utilizzate, non sull'intero importo del fido (salvo commissioni di messa a disposizione).
L'apertura di credito e' soggetta alla disciplina del Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993) e alle disposizioni di Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni bancarie, che impongono requisiti di forma scritta e di indicazione del tasso di interesse effettivo annuo (TAEG/ISC).
Domande frequenti