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Art. 1822 c.c. Promessa di mutuo
In vigore
Chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l’adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell’altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie. CAPO XVI – Del conto corrente
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La promessa di mutuo e il rischio di insolvenza
L'articolo 1822 del Codice Civile disciplina la promessa di mutuo, ossia il contratto preliminare con cui una parte si obbliga a concedere un prestito in futuro. La norma introduce una causa legale di esonero dall'obbligo di adempiere: il sopravvenuto deterioramento delle condizioni patrimoniali del promissario.
Il presupposto del rifiuto lecito
Il promittente mutuante puo' rifiutare l'erogazione del prestito promesso quando ricorrono cumulativamente due condizioni. La prima: le condizioni patrimoniali del promissario devono essere peggiorate al punto da rendere notevolmente difficile la restituzione. Non basta un deterioramento lieve o temporaneo; occorre una situazione oggettivamente grave, come uno stato di sovraindebitamento, l'insorgenza di procedure concorsuali, la perdita significativa di patrimonio o di reddito.
La seconda condizione: non devono essere offerte idonee garanzie. Se Tizio ha promesso a Caio un prestito di centomila euro e Caio successivamente fallisce, Tizio puo' rifiutare l'erogazione. Ma se Caio, nonostante le difficolta', offre un'ipoteca su un immobile di valore sufficiente a coprire il credito, Tizio non puo' piu' legittimamente rifiutare.
Natura giuridica e fondamento
La norma codifica il principio del mutamento delle condizioni contrattuali (rebus sic stantibus) applicato al contesto del mutuo. La promessa di prestito e' stata fatta presupponendo una certa solidita' economica del promissario: se tale presupposto viene meno dopo la promessa e prima dell'erogazione, sarebbe irragionevole costringere il mutuante a consegnare il denaro a un soggetto che presumibilmente non sara' in grado di restituirlo.
Il fondamento e' quindi la protezione del mutuante dal rischio di credito sopravvenuto, in deroga al principio generale di vincolativita' del contratto preliminare. La norma bilancia tale deroga con la possibilita' per il promissario di offrire garanzie adeguate, preservando cosi' il suo interesse a ricevere il finanziamento promesso.
Valutazione del deterioramento patrimoniale
Il giudizio sulla gravita' del deterioramento e' rimesso alla valutazione del giudice, che considera la situazione patrimoniale complessiva del promissario, l'entita' del prestito promesso e il rapporto tra le due. Un piccolo prestito potrebbe non essere messo a rischio anche da difficolta' economiche non trascurabili; un finanziamento ingente potrebbe risultare a rischio anche in presenza di segnali moderati di deterioramento.
Collocazione sistematica
L'art. 1822 chiude il Capo XVIII del Titolo III del Libro IV, dedicato al mutuo (artt. 1813-1822 c.c.). L'articolo successivo (1823 c.c.) apre il Capo XIX, dedicato al contratto di conto corrente, segnando il passaggio a una diversa figura contrattuale tipica.
Domande frequenti
Chi ha promesso un mutuo puo' sempre rifiutarsi di erogarlo?
No. Il rifiuto e' lecito solo se le condizioni patrimoniali del promissario sono notevolmente peggiorate e non sono offerte garanzie idonee a tutelare la restituzione.
Il promissario puo' fare qualcosa per ottenere comunque il prestito?
Si'. Offrendo garanzie adeguate, come un'ipoteca, un pegno o una fideiussione, il promissario neutralizza il diritto del mutuante di rifiutare l'erogazione.
Quanto deve essere grave il peggioramento patrimoniale per giustificare il rifiuto?
Deve rendere notevolmente difficile la restituzione: non bastano difficolta' lievi o temporanee. Il giudice valuta la situazione complessiva del promissario in rapporto all'entita' del prestito promesso.
La norma si applica anche se il deterioramento era prevedibile al momento della promessa?
In linea di principio no: l'art. 1822 c.c. presuppone un mutamento sopravvenuto dopo la promessa. Se il mutuante era gia' a conoscenza delle difficolta', il rifiuto potrebbe non essere giustificato.
Cosa succede se il mutuante rifiuta ingiustificatamente l'erogazione?
Il promissario puo' agire per inadempimento contrattuale, chiedendo il risarcimento del danno o, se ne ricorrono i presupposti, l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di dare a mutuo.