Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1818 c.c. – Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1817 - Art. 1817 c.c.: Termine per la restituzione fissato dal giudice→Cod. civ. art. 1819 - Articolo 1819 Codice Civile: Restituzione rateale→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1816 c.c.: Termine per la restituzione fissato dalle parti→Articolo 1820 Codice Civile: Mancato pagamento degli interessi→Art. 1815 Codice Civile: Interessi→Articolo 1821 Codice Civile: Danni al mutuatario per vizi delle cose→Articolo 1814 Codice Civile: Trasferimento della proprietà→Articolo 1822 Codice Civile: Promessa di mutuo→Art. 1813 Codice Civile: Nozione
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il mutuo di cose diverse dal denaro
L'articolo 1818 del Codice Civile disciplina una fattispecie particolare all'interno del contratto di mutuo: il caso in cui oggetto del prestito non siano somme di denaro, bensì altre cose fungibili. Si pensi al mutuo di grano, olio, carburante, materie prime o qualsiasi altra merce determinata nel genere. In tali ipotesi, l'obbligazione restitutoria ha per oggetto cose della stessa specie e qualità, non una somma di denaro equivalente.
L'impossibilita' o notevole difficoltà di restituzione
La norma prevede che, qualora la restituzione in natura divenga impossibile o notevolmente difficile per una causa non imputabile al debitore, questi sia tenuto a pagare il corrispondente valore in denaro. Il meccanismo e' analogo a quello della sopravvenuta impossibilita' della prestazione, con la differenza che qui si tratta di un'obbligazione di genere, che in linea di principio non si estingue mai per impossibilita' (genus nunquam perit).
L'art. 1818 c.c. introduce quindi un temperamento a tale regola: quando la reperibilita' di beni della specie pattuita diventi oggettivamente impossibile o richieda uno sforzo sproporzionato rispetto all'equilibrio contrattuale originario, il legislatore ammette la conversione dell'obbligazione restitutoria in un equivalente monetario.
Assenza di colpa del debitore
Il presupposto indefettibile e' che la difficoltà o l'impossibilita' non sia imputabile al mutuatario. Se Tizio ha ricevuto in prestito cento quintali di grano e non può restituirli perché la specie e' stata colpita da una malattia diffusa o perché il mercato di riferimento e' stato bloccato da provvedimenti autoritativi, egli potra' pagare il controvalore. Viceversa, se la difficoltà dipende da una sua scelta (ad esempio ha consumato o ceduto i beni senza dotarsi della scorta necessaria per la restituzione), la norma non lo esonera: dovrà procurarsi le cose pattuite o rispondere del danno.
Il criterio di valutazione: tempo e luogo della restituzione
Il valore da corrispondere e' determinato con riferimento al tempo e al luogo in cui avrebbe dovuto avvenire la restituzione. Questo parametro temporale e spaziale e' fondamentale: il prezzo di mercato può variare significativamente a seconda della piazza e del momento. La scelta del legislatore tutela il mutuante, evitando che il mutuatario si giovi di una valutazione effettuata in un momento o luogo in cui il bene e' meno costoso.
In caso di controversia, il giudice procedera' a una stima del valore di mercato del bene alla data e nel luogo di prevista restituzione, avvalendosi eventualmente di consulenti tecnici.
Rilevanza pratica
Oggi il mutuo di cose diverse dal denaro e' meno diffuso rispetto al passato, ma conserva rilevanza in alcuni settori: prestiti di materie prime tra imprese, accordi informali di scambio di merci, prestiti in natura nell'agricoltura. La norma assume inoltre interesse sistematico come esempio di adattamento del contratto a sopravvenienze oggettive che alterano l'equilibrio prestativo originario.
Domande frequenti
A quali tipi di mutuo si applica l'art. 1818 c.c.?
Si applica ai mutui aventi ad oggetto cose fungibili diverse dal denaro, come merci, materie prime o altri beni determinati nel genere (es. grano, olio, carburante).
Quando il mutuatario può pagare il valore invece di restituire la cosa?
Quando la restituzione e' diventata impossibile o notevolmente difficile per una causa a lui non imputabile, come eventi di mercato straordinari o circostanze oggettive indipendenti dalla sua volontà.
Come si calcola il valore da pagare?
Il valore e' determinato con riferimento al tempo e al luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita la restituzione, in genere il prezzo di mercato in quel momento e in quella piazza.
Se il mutuatario ha consumato i beni, può invocare l'art. 1818 c.c.?
No. La norma richiede che la difficoltà non sia imputabile al debitore. Se ha disposto dei beni senza tenerli disponibili per la restituzione, non può avvalersi della conversione in denaro.
Perché la regola 'genus nunquam perit' non si applica in questo caso?
L'art. 1818 c.c. introduce un'eccezione al principio: quando la reperibilita' del genere pattuito diventa oggettivamente impossibile o sproporzionatamente difficile, il legislatore ammette la sostituzione con il controvalore in denaro.