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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1818 c.c. Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione

In vigore

restituzione Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.

In sintesi

  • Cose diverse dal denaro: la norma si applica ai mutui aventi ad oggetto beni fungibili non monetari (es. grano, carburante, merci).
  • Impossibilita' sopravvenuta: se la restituzione della stessa quantita' e qualita' diventa impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, egli puo' pagare il valore equivalente.
  • Parametro di valutazione: il valore e' calcolato con riferimento al tempo e al luogo in cui la restituzione avrebbe dovuto essere eseguita.
  • Tutela dell'equilibrio contrattuale: la norma evita che il mutuatario sia costretto a restituire cio' che non e' piu' reperibile o e' divenuto eccessivamente oneroso per cause a lui non imputabili.

Il mutuo di cose diverse dal denaro

L'articolo 1818 del Codice Civile disciplina una fattispecie particolare all'interno del contratto di mutuo: il caso in cui oggetto del prestito non siano somme di denaro, bensì altre cose fungibili. Si pensi al mutuo di grano, olio, carburante, materie prime o qualsiasi altra merce determinata nel genere. In tali ipotesi, l'obbligazione restitutoria ha per oggetto cose della stessa specie e qualita', non una somma di denaro equivalente.

L'impossibilita' o notevole difficolta' di restituzione

La norma prevede che, qualora la restituzione in natura divenga impossibile o notevolmente difficile per una causa non imputabile al debitore, questi sia tenuto a pagare il corrispondente valore in denaro. Il meccanismo e' analogo a quello della sopravvenuta impossibilita' della prestazione, con la differenza che qui si tratta di un'obbligazione di genere, che in linea di principio non si estingue mai per impossibilita' (genus nunquam perit).

L'art. 1818 c.c. introduce quindi un temperamento a tale regola: quando la reperibilita' di beni della specie pattuita diventi oggettivamente impossibile o richieda uno sforzo sproporzionato rispetto all'equilibrio contrattuale originario, il legislatore ammette la conversione dell'obbligazione restitutoria in un equivalente monetario.

Assenza di colpa del debitore

Il presupposto indefettibile e' che la difficolta' o l'impossibilita' non sia imputabile al mutuatario. Se Tizio ha ricevuto in prestito cento quintali di grano e non puo' restituirli perche' la specie e' stata colpita da una malattia diffusa o perche' il mercato di riferimento e' stato bloccato da provvedimenti autoritativi, egli potra' pagare il controvalore. Viceversa, se la difficolta' dipende da una sua scelta (ad esempio ha consumato o ceduto i beni senza dotarsi della scorta necessaria per la restituzione), la norma non lo esonera: dovra' procurarsi le cose pattuite o rispondere del danno.

Il criterio di valutazione: tempo e luogo della restituzione

Il valore da corrispondere e' determinato con riferimento al tempo e al luogo in cui avrebbe dovuto avvenire la restituzione. Questo parametro temporale e spaziale e' fondamentale: il prezzo di mercato puo' variare significativamente a seconda della piazza e del momento. La scelta del legislatore tutela il mutuante, evitando che il mutuatario si giovi di una valutazione effettuata in un momento o luogo in cui il bene e' meno costoso.

In caso di controversia, il giudice procedera' a una stima del valore di mercato del bene alla data e nel luogo di prevista restituzione, avvalendosi eventualmente di consulenti tecnici.

Rilevanza pratica

Oggi il mutuo di cose diverse dal denaro e' meno diffuso rispetto al passato, ma conserva rilevanza in alcuni settori: prestiti di materie prime tra imprese, accordi informali di scambio di merci, prestiti in natura nell'agricoltura. La norma assume inoltre interesse sistematico come esempio di adattamento del contratto a sopravvenienze oggettive che alterano l'equilibrio prestativo originario.

Domande frequenti

A quali tipi di mutuo si applica l'art. 1818 c.c.?

Si applica ai mutui aventi ad oggetto cose fungibili diverse dal denaro, come merci, materie prime o altri beni determinati nel genere (es. grano, olio, carburante).

Quando il mutuatario puo' pagare il valore invece di restituire la cosa?

Quando la restituzione e' diventata impossibile o notevolmente difficile per una causa a lui non imputabile, come eventi di mercato straordinari o circostanze oggettive indipendenti dalla sua volonta'.

Come si calcola il valore da pagare?

Il valore e' determinato con riferimento al tempo e al luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita la restituzione, in genere il prezzo di mercato in quel momento e in quella piazza.

Se il mutuatario ha consumato i beni, puo' invocare l'art. 1818 c.c.?

No. La norma richiede che la difficolta' non sia imputabile al debitore. Se ha disposto dei beni senza tenerli disponibili per la restituzione, non puo' avvalersi della conversione in denaro.

Perche' la regola 'genus nunquam perit' non si applica in questo caso?

L'art. 1818 c.c. introduce un'eccezione al principio: quando la reperibilita' del genere pattuito diventa oggettivamente impossibile o sproporzionatamente difficile, il legislatore ammette la sostituzione con il controvalore in denaro.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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