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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1798 c.c. Nozione

In vigore

Il sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più persone affidano a un terzo una cosa o una pluralità di cose, rispetto alla quale sia nata tra essi controversia, perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia sarà definita.

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In sintesi

  • Definizione legale: il sequestro convenzionale e' il contratto con cui due o piu' persone affidano a un terzo una cosa oggetto di controversia tra loro.
  • Finalita' di custodia: il terzo (sequestratario) deve custodire la cosa per tutto il tempo in cui dura la controversia tra le parti.
  • Restituzione condizionata: il sequestratario restituisce la cosa a chi risultera' averne diritto alla definizione della controversia.
  • Natura contrattuale: si distingue dal sequestro giudiziario, che e' disposto dal giudice e non richiede accordo tra le parti.
  • Pluralita' di cose: il contratto puo' avere ad oggetto una singola cosa o una pluralita' di cose contestate.

Collocazione sistematica e natura giuridica

L'art. 1798 c.c. apre il Capo XIII del Titolo III del Libro IV, dedicato al sequestro convenzionale. La norma fornisce la definizione legale di questo contratto, distinguendolo con precisione dal sequestro giudiziario disciplinato dal codice di procedura civile (art. 670 c.p.c. e seguenti). Il sequestro convenzionale e' un contratto reale: si perfeziona con la consegna della cosa al sequestratario, richiedendo quindi non solo il consenso delle parti ma anche la traditio materiale.

Struttura del contratto

Il contratto di sequestro convenzionale presenta una struttura trilaterale peculiare. Da un lato vi sono le parti in conflitto (almeno due persone tra cui esiste una controversia); dall'altro il sequestratario, che e' un soggetto terzo e neutrale rispetto alla controversia. Le parti affidano la cosa al sequestratario mediante accordo comune: non e' possibile un sequestro convenzionale unilaterale. Tizio e Caio litigano sull'appartenenza di un quadro; si accordano per depositarlo presso il notaio Sempronio finche' il giudice non decide a chi spetta.

La controversia come presupposto

Elemento essenziale della fattispecie e' l'esistenza di una controversia tra le parti rispetto alla cosa sequestrata. La controversia puo' essere gia' pendente in giudizio o semplicemente in atto tra le parti in via stragiudiziale. Non e' necessario che sia stata proposta una domanda giudiziale: e' sufficiente che vi sia un conflitto serio e concreto sull'appartenenza o sulla disponibilita' della cosa. La controversia deve riguardare specificamente la cosa affidata al sequestratario, non genericamente il rapporto tra le parti.

Obblighi del sequestratario

Il sequestratario assume un'obbligazione di custodia fino alla definizione della controversia e di restituzione alla parte che risultera' avente diritto. La sua posizione e' di neutralita' assoluta: non puo' favorire nessuna delle parti ne' compiere atti che alterino la cosa o ne pregiudichino il valore. La definizione della controversia puo' avvenire per via giudiziaria (sentenza passata in giudicato), arbitrale o transattiva: in ogni caso, una volta stabilito chi ha diritto, il sequestratario e' tenuto a restituire senza indugio.

Distinzione dal sequestro giudiziario

Il sequestro giudiziario e' un provvedimento cautelare disposto dal giudice su istanza di parte (art. 670 c.p.c.) e si fonda su un'iniziativa processuale unilaterale. Il sequestro convenzionale, invece, nasce da un accordo bilaterale (o multilaterale) tra le parti stesse. I due istituti hanno in comune la finalita' conservativa della cosa controversa, ma differiscono profondamente per fonte (contratto vs. provvedimento giudiziario), presupposti e disciplina applicabile.

Applicazioni pratiche

Il sequestro convenzionale trova applicazione tipica nelle controversie ereditarie (i coeredi affidano a un terzo un bene mobile conteso), nelle dispute societarie (quote di partecipazione depositate presso un fiduciario) e nei contenziosi commerciali in attesa di arbitrato. Rispetto al sequestro giudiziario offre maggiore flessibilita' ma richiede la cooperazione di entrambe le parti, che in presenza di conflitto acceso spesso manca.

Domande frequenti

Che cos'e' il sequestro convenzionale?

E' il contratto con cui due o piu' parti in conflitto affidano a un terzo neutrale (sequestratario) una cosa contestata, perche' la custodisca fino alla definizione della controversia e la restituisca a chi ne avra' diritto.

Qual e' la differenza tra sequestro convenzionale e sequestro giudiziario?

Il sequestro convenzionale nasce da un accordo tra le parti (art. 1798 c.c.); il sequestro giudiziario e' invece un provvedimento cautelare disposto dal giudice su istanza unilaterale di una parte (art. 670 c.p.c.).

E' necessario che la controversia sia gia' in corso davanti al giudice?

No. E' sufficiente che esista una controversia seria tra le parti sulla cosa da sequestrare, anche se non e' stata ancora instaurata alcuna azione giudiziaria.

Il sequestro convenzionale si perfeziona con il solo consenso?

No. Il contratto e' reale: si perfeziona con la consegna materiale della cosa al sequestratario. Il consenso delle parti e' necessario ma non sufficiente.

Quando deve restituire la cosa il sequestratario?

Alla definizione della controversia, cioe' quando e' stabilito con certezza (per sentenza, arbitrato o transazione) a chi spetta la cosa. Il sequestratario restituisce alla parte che risulta avente diritto.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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