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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1771 c.c. Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa

In vigore

la cosa Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositario. Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Restituzione a richiesta: il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo termine stabilito nell'interesse del depositario.
  • Riconsegna anticipata dal depositario: il depositario puo' chiedere in qualunque momento che il depositante riprenda la cosa, salvo termine nell'interesse del depositante.
  • Termine del giudice: anche senza termine convenuto, il giudice puo' concedere al depositante un congruo termine per ritirare la cosa.
  • Interesse del termine: e' fondamentale stabilire a favore di chi sia stato pattuito il termine, perche' solo la parte favorita puo' rinunciarvi.
  • Mora del creditore: il rifiuto ingiustificato del depositante di ritirare la cosa espone quest'ultimo a responsabilita' per i costi di custodia prolungata.

Il meccanismo della restituzione

L'articolo 1771 del Codice Civile regola il momento e le modalita' della restituzione della cosa depositata, che costituisce l'obbligazione principale del depositario. La norma bilancia i contrapposti interessi: il depositante vuole poter riprendere la cosa quando vuole; il depositario vuole potersi liberare della custodia quando il contratto lo consente.

La restituzione su richiesta del depositante

Il primo comma sancisce il principio fondamentale: il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede. Non e' necessaria alcuna motivazione, preavviso o forma particolare. La richiesta puo' essere verbale, scritta o anche solo comportamentale (ad esempio, presentarsi a ritirare la cosa).

L'unica eccezione riguarda il termine convenuto nell'interesse del depositario: se le parti hanno stabilito che il deposito duri per un periodo determinato a vantaggio del depositario (ad esempio perche' la cosa gli serve come garanzia per un credito che lui vanta), il depositante non puo' pretendere la restituzione anticipata. In questo caso il termine e' una garanzia per il depositario che solo lui puo' rinunciare.

La restituzione anticipata su richiesta del depositario

Specularmente, il depositario puo' chiedere in qualunque momento che il depositante riprenda la cosa, salvo che il termine sia stato convenuto nell'interesse del depositante. Se il termine e' stato stabilito a favore di quest'ultimo, il depositario deve attenderne la scadenza prima di liberarsi dell'obbligo di custodia.

Esempio pratico: Tizio deposita i propri sci presso l'amico Caio da novembre ad aprile, termine stabilito nell'interesse di Tizio che vuole tenerli a portata di mano per la stagione. Caio non puo' restituire gli sci a gennaio perche' lo spazio in garage si e' ridotto: deve attendere aprile o chiedere il consenso di Tizio.

Il termine giudiziale per il ritiro

Il terzo comma introduce uno strumento pratico importante: anche quando non sia stato convenuto alcun termine, il giudice puo' concedere al depositante un termine congruo per ritirare la cosa. Questa possibilita' e' utile quando il depositante si trova in difficolta' temporanea (assenza, malattia, problemi logistici) e ha bisogno di un po' di tempo per organizzarsi, pur non avendo contrattualmente diritto a ulteriore custodia.

La mora del depositante

Se il depositario chiede la restituzione e il depositante si rifiuta ingiustificatamente di ritirare la cosa, si configura la mora del creditore (art. 1206 c.c.). In questo caso il depositario cessa di rispondere dei danni alla cosa non imputabili a sua colpa, ha diritto al rimborso delle spese di custodia eccedenti quelle pattuite e puo' procedere alla costituzione in mora formale e, eventualmente, alla vendita giudiziale della cosa (art. 1515 c.c. per analogia o art. 1686 c.c. per i vettori).

Profili pratici per operatori commerciali

Nei contratti di deposito commerciale e' fondamentale specificare in modo chiaro a favore di quale parte e' stato stabilito il termine. L'ambiguita' sul punto genera frequenti contenziosi. Una clausola ben redatta potrebbe prevedere: «Il deposito ha durata fino al [data], termine stabilito nell'interesse esclusivo del depositante/depositario. Solo la parte nel cui interesse il termine e' stabilito puo' rinunciarvi anticipatamente.»

Domande frequenti

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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