Art. 1748 c.c. Diritti dell’agente ed obblighi del preponente
In vigore
Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito. L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente. L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
In sintesi
Il diritto alla provvigione: fondamento economico del contratto di agenzia
L'articolo 1748 c.c. e' la disposizione piu' articolata del Capo XII dedicato al contratto di agenzia e disciplina il cuore economico del rapporto: il diritto dell'agente alla provvigione. La norma, di matrice in larga parte inderogabile, risponde all'esigenza di garantire all'agente un'adeguata remunerazione per la propria attivita' di promozione e conclusione degli affari.
Provvigione per affari conclusi durante il contratto
Il primo comma stabilisce il principio base: la provvigione spetta per tutti gli affari conclusi durante il contratto grazie all'intervento dell'agente. Il nesso causale tra l'attivita' dell'agente e la conclusione dell'affare e' il presupposto fondamentale. Non basta che l'affare sia avvenuto nella zona dell'agente: occorre che sia stato l'agente a promuoverlo o facilitarlo concretamente.
Provvigione sui clienti acquisiti: la clausola di riserva
Il secondo comma introduce una tutela importante: la provvigione e' dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente direttamente (senza l'intermediazione attiva dell'agente) con clienti che l'agente aveva in precedenza acquisito, per affari dello stesso tipo o rientranti nella zona o categoria riservata all'agente. Cio' impedisce al preponente di sfruttare il lavoro di acquisizione dell'agente eludendo il pagamento della provvigione trattando direttamente con i clienti da lui portati. La deroga e' ammessa solo con esplicito patto contrario.
Esempio: Tizio ha acquisito come cliente Sempronio per la fornitura di cancelleria. Se Caio (preponente) conclude un ulteriore contratto di cancelleria con Sempronio senza passare per Tizio, la provvigione e' comunque dovuta all'agente, salvo diverso accordo.
Provvigione post-scioglimento del contratto
Il terzo comma affronta il delicato tema delle provvigioni maturate dopo la fine del contratto di agenzia. La norma riconosce il diritto alla provvigione se: la proposta e' pervenuta al preponente o all'agente prima dello scioglimento del contratto; oppure l'affare e' concluso entro un termine ragionevole dallo scioglimento e la sua conclusione e' riconducibile prevalentemente all'attivita' dell'agente. In tali casi, la provvigione spetta al precedente agente, salvo che specifiche circostanze rendano equo ripartirla tra gli agenti che si sono succeduti.
Momento di maturazione e pagamento
I commi successivi regolano il momento in cui la provvigione diventa esigibile. La regola suppletiva e' che essa spetta dal momento in cui il preponente ha eseguito (o avrebbe dovuto eseguire) la propria prestazione. Un tetto inderogabile scatta comunque quando il terzo ha eseguito la propria prestazione: da quel momento, la provvigione e' dovuta anche se il preponente fosse inadempiente. Se il contratto tra preponente e terzo non viene eseguito (per accordo tra di loro), l'agente ha diritto a una provvigione ridotta secondo gli usi o, in mancanza, determinata dal giudice in via equitativa.
Restituzione della provvigione e spese
L'agente e' tenuto a restituire le provvigioni gia' riscosse solo se e' certo che il contratto non sara' eseguito per cause non imputabili al preponente. Infine, la norma esclude espressamente il diritto al rimborso delle spese di agenzia: l'agente, a differenza del mandatario, opera a proprio rischio e carico le spese di esercizio della propria attivita'.
Domande frequenti