Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1745 c.c. – Rappresentanza dell’agente

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto concluso per il tramite dell’agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all’agente.

L’agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell’interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest’ultimo.

In sintesi

  • Dichiarazioni sull'esecuzione del contratto: le comunicazioni relative all'esecuzione di un contratto concluso tramite agente si considerano validamente rese all'agente stesso, senza necessità di rivolgersi direttamente al preponente.
  • Reclami per inadempimento: anche i reclami per inadempienze contrattuali possono essere indirizzati all'agente, che funge da intermediario legittimato a riceverli.
  • Provvedimenti cautelari: l'agente è legittimato a richiedere misure cautelari nell'interesse del preponente per tutelare i diritti di quest'ultimo.
  • Conservazione dei diritti del preponente: l'agente può presentare reclami necessari affinché i diritti del preponente non vadano persi o pregiudicati.
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La rappresentanza dell'agente nel contratto di agenzia

L'articolo 1745 c.c. disciplina uno degli aspetti operativi più rilevanti del contratto di agenzia: la legittimazione dell'agente a ricevere e a compiere atti giuridici nell'interesse del preponente, senza però conferirgli una procura in senso tecnico. Si tratta di una forma di rappresentanza limitata, ancorata alla fase esecutiva del contratto e non alla sua conclusione.

Dichiarazioni e reclami: l'agente come destinatario legittimato

Il primo comma stabilisce che le dichiarazioni riguardanti l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente, nonché i reclami relativi a inadempienze contrattuali, sono validamente fatte all'agente. Questo significa che il terzo contraente - cioè il cliente acquisito dall'agente - può rivolgersi direttamente a quest'ultimo per comunicare, ad esempio, un vizio del prodotto, un ritardo nella consegna o qualsiasi altra irregolarita' nell'esecuzione del rapporto contrattuale. L'agente diventa dunque il punto di contatto naturale anche nella fase successiva alla conclusione del contratto, con effetti giuridici pienamente validi nei confronti del preponente.

Si pensi a Tizio, agente di commercio che ha procurato a Caio (preponente) la fornitura di macchinari industriali. Se il cliente Sempronio constata un difetto di funzionamento, può presentare il reclamo direttamente a Tizio: questa comunicazione e' giuridicamente efficace come se fosse stata inviata al preponente Caio.

I poteri cautelari dell'agente

Il secondo comma attribuisce all'agente poteri di iniziativa autonoma: egli può richiedere provvedimenti cautelari e presentare reclami necessari per conservare i diritti spettanti al preponente. Si tratta di una previsione che tutela il preponente anche in situazioni di urgenza nelle quali egli non potrebbe intervenire tempestivamente. L'agente, che conosce la clientela e le dinamiche operative della zona assegnatagli, e' nella posizione migliore per agire prontamente.

Un esempio pratico: se il cliente di Caio rischia di cedere i propri beni in modo da rendere impossibile il recupero del credito, l'agente Tizio può richiedere un sequestro conservativo nell'interesse del preponente, senza dovere attendere istruzioni specifiche.

Limiti della rappresentanza

È fondamentale distinguere la rappresentanza di cui all'art. 1745 dalla rappresentanza negoziale disciplinata dall'art. 1745 letto in combinato disposto con l'art. 1742 c.c. L'agente di norma non ha il potere di concludere contratti in nome del preponente, salvo che gli sia stata conferita apposita procura. La norma in esame riguarda esclusivamente la fase esecutiva: ricezione di dichiarazioni, reclami e azioni conservative. Non comprende, quindi, la facolta' di modificare, risolvere o novare il contratto concluso.

Rilevanza pratica

Questa disposizione riduce il rischio di conflitti interpretativi tra le parti del contratto e agevola la gestione operativa dei rapporti commerciali. Il terzo contraente non deve preoccuparsi di individuare l'interlocutore corretto per le proprie comunicazioni post-contratto: l'agente e' legittimato a riceverle con piena efficacia giuridica. Per il preponente, la norma rafforza la funzione dell'agente come presidio operativo sul territorio, estendendo il suo ruolo ben oltre la semplice promozione degli affari.

Domande frequenti

Le dichiarazioni fatte all'agente sono valide come se fossero fatte al preponente?

Si'. L'art. 1745 c.c. stabilisce che le dichiarazioni relative all'esecuzione del contratto e i reclami per inadempienze rivolti all'agente sono giuridicamente validi nei confronti del preponente.

L'agente può agire in giudizio per conto del preponente?

L'agente può richiedere provvedimenti cautelari e presentare reclami necessari per conservare i diritti del preponente, ma non può agire in giudizio come rappresentante processuale salvo apposita procura.

Il cliente deve comunicare i difetti del prodotto al preponente o all'agente?

Può rivolgersi direttamente all'agente: la comunicazione e' pienamente efficace. Non e' necessario contattare direttamente il preponente.

L'agente può concludere contratti in nome del preponente grazie all'art. 1745?

No. L'art. 1745 riguarda solo la fase esecutiva (dichiarazioni, reclami, atti conservativi). Per concludere contratti serve una procura specifica ai sensi dell'art. 1742 c.c.

Cosa si intende per 'provvedimenti cautelari' che l'agente può richiedere?

Si tratta di misure urgenti previste dal codice di procedura civile (come il sequestro conservativo) finalizzate a preservare i diritti del preponente in situazioni di pericolo imminente.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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