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Art. 1725 c.c. Revoca del mandato oneroso
In vigore
La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare, salvo che ricorra una giusta causa. Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La revoca del mandato oneroso: profili risarcitori
L'articolo 1725 c.c. specifica le conseguenze economiche della revoca nel caso di mandato oneroso, distinguendo tra mandato a tempo determinato (o per affare determinato) e mandato a tempo indeterminato. La norma si giustifica con l'esigenza di tutelare il mandatario che, avendo accettato l'incarico a fronte di un corrispettivo, ha organizzato la propria attivita professionale e sostenuto costi in previsione dell'esecuzione dell'incarico.
Mandato oneroso a termine o per affare determinato
Il primo comma disciplina il caso del mandato oneroso conferito per un tempo determinato o per un determinato affare. Se Tizio ha incaricato Caio agente immobiliare di vendere un appartamento entro dodici mesi, e dopo tre mesi revoca il mandato senza che ricorra una giusta causa, Caio ha diritto al risarcimento del danno. Il danno risarcibile comprende tipicamente il lucro cessante — cioe il compenso che Caio avrebbe percepito se avesse completato l'incarico — e il danno emergente — cioe le spese gia sostenute per l'esecuzione del mandato.
La giurisprudenza ha chiarito che il risarcimento non e automaticamente pari all'intero compenso pattuito: occorre tenere conto dell'attivita effettivamente svolta, delle spese risparmiate grazie alla revoca anticipata e della possibilita per il mandatario di assumere altri incarichi nel periodo residuo. Il giudice quantifica il danno in base all'effettivo pregiudizio subito.
Mandato a tempo indeterminato: il preavviso
Il secondo comma introduce per il mandato a tempo indeterminato un meccanismo diverso: la revoca non comporta automaticamente obbligo risarcitorio, purche sia dato un congruo preavviso. La congruita del preavviso si valuta in relazione alla complessita dell'incarico, alle aspettative create nel mandatario e al tempo necessario per riorganizzare la propria attivita. In assenza di preavviso adeguato, il mandante risponde dei danni.
Se Tizio ha conferito a Caio un mandato di distribuzione commerciale a tempo indeterminato e lo revoca senza preavviso o con preavviso insufficiente, Caio ha diritto al risarcimento. Il risarcimento copre il pregiudizio derivante dalla mancata possibilita di organizzare la propria attivita in modo da attenuare le conseguenze della cessazione del rapporto.
Giusta causa
In entrambi i casi — mandato a termine e a tempo indeterminato — la presenza di una giusta causa esime il mandante dall'obbligo risarcitorio e, per il mandato a tempo indeterminato, anche dall'obbligo di preavviso. La giusta causa e un fatto oggettivo sopravvenuto che rende non piu esigibile la prosecuzione del rapporto: inadempimento grave del mandatario, perdita dei requisiti professionali, conflitto di interessi, comportamenti lesivi della fiducia. La valutazione della giusta causa e rimessa al giudice in caso di contestazione.
Mandato gratuito
L'art. 1725 si applica esclusivamente al mandato oneroso. Il mandato gratuito segue la disciplina generale dell'art. 1723 per quanto concerne la revocabilita, senza le specifiche garanzie risarcitorie previste dall'art. 1725. Il mandatario gratuito che subisce la revoca puo avere diritto al rimborso delle anticipazioni (art. 1720) e al risarcimento dei danni causalmente ricollegabili all'incarico, ma non al risarcimento del lucro cessante da mancato compenso.
Rapporti con la disciplina dell'agenzia
L'art. 1725 va coordinato con la disciplina del contratto di agenzia (artt. 1742 ss. c.c.) per i mandatari che rivestano la qualita di agenti. La normativa sull'agenzia — anche nella sua versione aggiornata dalle direttive europee — prevede specifiche indennita e obblighi di preavviso che in parte si sovrappongono e in parte integrano la disciplina generale dell'art. 1725.
Domande frequenti
Quanto deve essere lungo il preavviso per il mandato a tempo indeterminato?
La legge non fissa una durata minima, richiedendo un 'congruo preavviso'. La congruita si valuta caso per caso, in base alla complessita dell'incarico, alla durata del rapporto e al tempo necessario al mandatario per riorganizzare la propria attivita. In mancanza di accordo, decide il giudice.
Il mandante deve risarcire l'intero compenso se revoca il mandato prima della scadenza?
No. Il risarcimento e commisurato all'effettivo danno subito: comprende il lucro cessante, ma al netto delle spese risparmiate e delle possibilita di reinserimento del mandatario. Non e automaticamente pari all'intero compenso pattuito per la durata originaria.
La giusta causa elimina ogni obbligo del mandante?
Si. Ricorrendo una giusta causa, il mandante puo revocare il mandato oneroso senza obbligo di risarcimento, indipendentemente dal termine pattuito, e senza necessita di preavviso per il mandato a tempo indeterminato.
L'art. 1725 si applica al mandato gratuito?
No. La norma riguarda esclusivamente il mandato oneroso. Il mandato gratuito e soggetto alla disciplina generale dell'art. 1723: il mandante puo revocarlo liberamente, con eventuale risarcimento solo se era pattuita l'irrevocabilita e manca la giusta causa.
Cosa succede se il mandatario e anche un agente commerciale?
In tal caso si applicano anche le norme specifiche sul contratto di agenzia (artt. 1742 ss. c.c.), che prevedono obblighi di preavviso minimi e indennita di cessazione. La disciplina dell'agenzia si sovrappone e integra quella generale dell'art. 1725.