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Art. 1695 c.c. Calo naturale
In vigore
Per le cose che, data la loro particolare natura, sono soggette durante il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale, a meno che il mittente o il destinatario provi che la diminuzione non è avvenuta in conseguenza della natura delle cose o che per le circostanze del caso non poteva giungere alla misura accertata. Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il concetto di calo naturale
L'articolo 1695 del Codice Civile disciplina il cosiddetto calo naturale, ovvero la diminuzione fisiologica di peso o di misura che alcune categorie di merci subiscono inevitabilmente durante il trasporto per le loro intrinseche caratteristiche fisiche o biologiche. Si tratta di un fenomeno ben noto nel commercio di merci sfuse o deperibili: cereali, farine, carbone, sabbia, liquidi sfusi, spezie, frutta e verdura possono subire perdite di peso per evaporazione, assestamento, respirazione biologica o dispersione durante le operazioni di carico e scarico.
La soglia di responsabilita' del vettore
La norma stabilisce che il vettore risponde solo delle diminuzioni che superano il calo naturale. Cio' significa che esiste una soglia, definita dalla prassi commerciale, dagli usi di settore o da apposite tabelle di riferimento, al di sotto della quale la diminuzione e' considerata fisiologica e non genera obbligo di risarcimento. Solo la parte eccedente tale soglia e' imputabile al vettore come danno risarcibile.
Ad esempio, se per un certo tipo di cereale in trasporto su gomma il calo naturale e' stabilito nel 0,3% del peso consegnato, e all'arrivo manca il 0,5% del peso originario, il vettore risponde solo dello 0,2% eccedente, non dell'intera diminuzione.
La prova contraria della parte danneggiata
L'esonero del vettore entro i limiti del calo naturale non e' assoluto: il mittente Tizio o il destinatario Caio possono superarlo dimostrando uno di due fatti alternativi:
Il primo e' che la diminuzione non e' avvenuta in conseguenza della natura delle cose, ma per altra causa imputabile al vettore (es. cattiva tenuta del container, mancata copertura del carico con perdite da pioggia, ecc.).
Il secondo e' che per le circostanze del caso la diminuzione non poteva raggiungere la misura accertata: ad esempio, se il trasporto e' durato pochissime ore o si e' svolto in condizioni particolari che escludono il prodursi di un calo di quella entita', il mittente puo' dimostrare che il calo naturale non giustifica la perdita registrata.
Il calcolo per collo
Il secondo comma introduce una regola fondamentale di calcolo: il calo naturale deve essere valutato separatamente per ogni collo. Questa disposizione impedisce le compensazioni: non e' possibile sommare i cali di tutti i colli e confrontare il totale con la somma delle perdite, favorendo il vettore che avesse subito perdite elevate su alcuni colli e minime su altri. Ogni collo e' considerato autonomamente, e l'esonero opera solo per la quota di calo naturale di quel singolo collo.
Determinazione del calo naturale
La legge non fissa percentuali di calo naturale: esse sono determinate dagli usi commerciali, dai contratti collettivi di settore, dalle tariffe e dalle norme tecniche di riferimento per ciascuna categoria merceologica. In assenza di accordo specifico, la determinazione del calo naturale applicabile puo' richiedere una perizia tecnica. Il professionista che assiste un'impresa di import-export deve verificare se il contratto di trasporto o le condizioni generali del vettore specificano le percentuali di calo tollerate per le categorie merceologiche di interesse.
Domande frequenti
Cosa si intende per calo naturale nel trasporto di merci?
E' la diminuzione fisiologica di peso o misura che certe merci subiscono inevitabilmente durante il trasporto per le loro caratteristiche intrinseche: evaporazione di liquidi, assestamento di granaglie, respirazione biologica di frutta e verdura, dispersione di polveri. Rientra nei rischi normali del trasporto che il mittente deve accettare.
Il vettore risponde di tutta la merce mancante all'arrivo?
No: risponde solo della diminuzione che supera il calo naturale tollerato per quella categoria di merce. La parte rientrante nel calo fisiologico non e' risarcibile, salvo che il mittente o il destinatario dimostri che la perdita non e' dipesa dalla natura delle cose o non poteva essere cosi' elevata nelle circostanze concrete.
Come si determina la percentuale di calo naturale?
Non c'e' una tabella legale fissa: le percentuali sono stabilite dagli usi commerciali di settore, dai contratti-tipo, dalle condizioni generali del vettore o concordate caso per caso nel contratto di trasporto. In caso di controversia, la determinazione spetta al giudice, eventualmente con l'ausilio di un perito tecnico.
Perche' il calo si calcola per singolo collo e non sull'intero carico?
Per evitare che il vettore sfrutti il calo naturale di certi colli per compensare perdite eccessive su altri. Se il calcolo fosse globale, il vettore potrebbe non rispondere di danni rilevanti su singoli colli grazie al calo fisiologico di altri. Il calcolo per collo garantisce che ogni perdita sia valutata nel suo contesto specifico.
Il mittente puo' dimostrare che la perdita non dipende dalla natura della merce?
Si': l'art. 1695 c.c. consente al mittente o al destinatario di superare la presunzione di calo naturale dimostrando che la diminuzione e' avvenuta per causa diversa dalla natura delle cose (es. negligenza del vettore nella custodia) o che le circostanze del caso escludevano un calo di quella entita'.