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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1673 c.c. Perimento o deterioramento della cosa

In vigore

Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l’opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento è a carico dell’appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia. Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell’opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell’appaltatore.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Rischio prima dell'accettazione: se l'opera perisce o si deteriora per causa fortuita prima dell'accettazione, il rischio ricade sull'appaltatore.
  • Materia fornita dall'appaltatore: se tutti i materiali sono suoi, l'intero rischio del perimento e' a suo carico.
  • Materia fornita dal committente: il perimento della parte di materia fornita dal committente e' a rischio di quest'ultimo.
  • Criterio misto: se la materia e' fornita in parte da ciascuno, il rischio si ripartisce proporzionalmente alla provenienza dei materiali.
  • Mora del committente a verificare: se il committente e' in mora a verificare l'opera, il rischio si trasferisce su di lui.

La regola del rischio nell'appalto: art. 1673 c.c.

L'art. 1673 c.c. disciplina la ripartizione del rischio di perimento o deterioramento dell'opera in corso di esecuzione, nella fase compresa tra la consegna dei materiali e l'accettazione da parte del committente. La norma si fonda su un principio classico: res perit domino, il rischio della cosa grava su chi ne e' proprietario o su chi ha la disponibilita' dei materiali.

Prima fattispecie: materia dell'appaltatore

Quando e' l'appaltatore a fornire tutti i materiali, egli sopporta integralmente il rischio del perimento o del deterioramento causato da eventi fortuiti. La logica e' coerente con la struttura del contratto: l'appaltatore si e' obbligato a consegnare un'opera finita e funzionante; fino all'accettazione, il rischio della cosa e' suo. Se un incendio accidentale distrugge la struttura che Caio sta costruendo con propri materiali, Caio deve ricominciare i lavori a proprie spese o rinunciare al compenso.

Seconda fattispecie: materia del committente

Quando i materiali sono forniti dal committente, il rischio di perimento si ripartisce: per la parte di materia proveniente dal committente, il rischio e' a suo carico; per il resto (lavorazione, materiali dell'appaltatore) il rischio rimane in capo all'appaltatore. Esempio: Tizio fornisce il marmo per la pavimentazione. Se un evento fortuito distrugge il marmo posato, Tizio sopporta la perdita relativa al valore del materiale, mentre Caio sopporta il costo della posa gia' effettuata.

Il ruolo della mora del committente

La norma prevede un meccanismo di trasferimento del rischio: se il committente e' in mora a verificare l'opera, cioe' non compie le verifiche dovute nei tempi stabiliti o accordati, il rischio di perimento o deterioramento si trasferisce su di lui, indipendentemente da chi abbia fornito i materiali. Questo incentiva il committente a procedere tempestivamente alle verifiche e all'accettazione.

Esempio pratico: Tizio e Caio

Caio costruisce per Tizio un capannone. I materiali sono in parte di Caio (travi metalliche, calcestruzzo) e in parte di Tizio (lamiere speciali di pregio). Prima che Tizio verifichi l'opera, una grandinata eccezionale distrugge il tetto. Le lamiere di Tizio sono perdute: il rischio e' di Tizio. Le travi metalliche di Caio sono distrutte: il rischio e' di Caio. Se invece Tizio era gia' in mora a verificare l'opera, tutto il rischio si sposta su di lui.

Momento rilevante: l'accettazione

Il momento chiave e' l'accettazione dell'opera (art. 1665 c.c.). Prima di essa, il rischio segue le regole dell'art. 1673. Dopo l'accettazione, l'opera e' giuridicamente nella sfera del committente e il rischio si trasferisce definitivamente su di lui. L'accettazione espressa o tacita (uso dell'opera senza riserve) produce questo effetto liberatorio per l'appaltatore.

Applicazione pratica

La norma ha grande rilevanza pratica nei contratti di appalto edilizio e industriale: le parti spesso inseriscono clausole assicurative per coprire i rischi durante la fase di costruzione (CAR - Contractor's All Risk), che tengono conto proprio di questa ripartizione legale del rischio.

Domande frequenti

Se l'opera perisce per causa fortuita prima dell'accettazione, chi paga?

Se i materiali sono dell'appaltatore, il rischio e' tutto suo. Se i materiali sono del committente, il rischio di quella parte e' del committente. Se la causa e' mista, il rischio si ripartisce proporzionalmente.

Cosa succede se il committente e' in mora a verificare l'opera?

Il rischio di perimento o deterioramento si trasferisce sul committente, anche per la parte normalmente a carico dell'appaltatore.

Quando si trasferisce il rischio sul committente?

Al momento dell'accettazione dell'opera (art. 1665 c.c.) o quando il committente e' in mora a effettuare le verifiche dovute.

L'appaltatore e' sempre responsabile del perimento prima dell'accettazione?

Solo per la parte di materiali che ha fornito lui. Se i materiali sono del committente, la perdita di quella parte ricade sul committente.

Come si tutelano in pratica le parti contro il rischio di perimento?

Attraverso polizze assicurative CAR (Contractor's All Risk) che coprono i rischi durante la costruzione, tenendo conto della ripartizione prevista dall'art. 1673 c.c.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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