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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1666 c.c. Verifica e pagamento di singole partite

In vigore

Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l’appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell’opera eseguita. Il pagamento fa presumere l’accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Verifica per partite: negli appalti eseguiti a fasi successive, ciascuna parte puo' richiedere che la verifica avvenga partita per partita.
  • Pagamento proporzionale: l'appaltatore puo' esigere il pagamento in proporzione all'opera eseguita per ogni singola partita verificata.
  • Effetto presuntivo del pagamento: il pagamento della partita fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata.
  • Acconti privi di effetto accettativo: i semplici acconti non producono la presunzione di accettazione, a differenza del pagamento a saldo della partita.

L'appalto per partite: una struttura ricorrente nella prassi

L'articolo 1666 c.c. regola l'ipotesi, assai frequente nella pratica edilizia e industriale, in cui l'opera non viene eseguita in un'unica soluzione ma si articola in partite successive: lotti, fasi, segmenti di lavoro distinti e individuabili. Pensiamo alla costruzione di un complesso residenziale consegnato per edifici, o alla fornitura e posa di impianti eseguita per piani o corpi di fabbrica.

In questi casi il legislatore ha avvertito la necessita' di adattare il meccanismo di verifica e pagamento previsto dall'articolo 1665 alla realta' di rapporti contrattuali che si sviluppano nel tempo. La norma introduce due regole distinte: una procedurale (la verifica per partite) e una sostanziale (l'effetto del pagamento).

Il diritto alla verifica frazionata

Il primo comma attribuisce a ciascun contraente la facolta' di chiedere che la verifica avvenga sulle singole partite. L'iniziativa non spetta solo all'appaltatore che vuole essere pagato, ma anche al committente che ha interesse a controllare progressivamente la qualita' dei lavori. Tizio, committente di un impianto fotovoltaico realizzato per moduli, potra' richiedere la verifica di ogni stringa installata senza attendere il completamento dell'intero impianto.

La dottrina ha discusso se la richiesta di verifica per partite presupponga una previsione contrattuale o possa essere avanzata unilateralmente in corso d'opera. L'orientamento prevalente ritiene che la norma attribuisca un vero e proprio diritto potestativo: la richiesta e' efficace anche in assenza di pattuizione preventiva, purche' l'opera si presti oggettivamente a una divisione in partite distinte e autonomamente verificabili.

Il pagamento proporzionale all'avanzamento

Una volta eseguita la verifica frazionata, l'appaltatore puo' esigere il pagamento in proporzione all'opera eseguita. Questa previsione ha una duplice funzione: tutela finanziaria dell'appaltatore, che in contratti di lunga durata rischia di anticipare ingenti risorse produttive, e incentivo alla committente alla verifica tempestiva, che sblocca i pagamenti.

Il pagamento proporzionale e' una conseguenza della verifica, non un obbligo autonomo: se il committente non richiede la verifica per partite e l'appaltatore neppure, si torna alla regola generale dell'art. 1665, con pagamento a completamento e accettazione dell'intera opera.

L'effetto presuntivo del pagamento

Il secondo comma contiene la regola piu' rilevante sul piano pratico: il pagamento della partita fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata. Si tratta di una presunzione relativa (iuris tantum), superabile con prova contraria: il committente che abbia pagato pur rilevando difetti dovra' dimostrare di aver formulato riserve contestuali o di aver ignorato i vizi per cause a lui non imputabili.

La norma introduce pero' un'importante distinzione: il pagamento di semplici acconti non produce questo effetto. La differenza tra 'pagamento della partita' e 'acconto' e' sostanziale: il pagamento della partita e' il corrispettivo specifico per la singola fase verificata, mentre l'acconto e' un anticipo generico sul prezzo complessivo, non riferito a una partita specifica verificata e accettata.

Rilevanza pratica nei contratti di appalto complessi

Nei grandi appalti privati e pubblici, la struttura per SAL (stati avanzamento lavori) e' sostanzialmente la codificazione contrattuale del meccanismo dell'art. 1666. Ogni SAL corrisponde a una 'partita' nel linguaggio del codice: viene verificato, contabilizzato e pagato. Il certificato di pagamento del SAL, nella prassi degli appalti pubblici, assolve la funzione della verifica ex art. 1666.

Un profilo controverso riguarda la responsabilita' per vizi della partita pagata: la presunzione di accettazione non esclude la garanzia per vizi occulti ex art. 1667, che sopravvive all'accettazione (anche tacita) per i difetti non riconoscibili al momento della verifica. La Cassazione ha confermato che il pagamento del SAL non preclude al committente di far valere, nei termini di decadenza e prescrizione, i vizi emersi successivamente.

Domande frequenti

Quando si applica la verifica per singole partite?

Quando l'opera e' eseguita a fasi o segmenti distinti e qualsiasi contraente lo richiede. Non e' necessaria una previsione contrattuale preventiva: la richiesta puo' essere avanzata anche in corso d'opera.

Qual e' la differenza tra pagamento della partita e acconto?

Il pagamento della partita e' il corrispettivo specifico per la fase verificata e produce la presunzione di accettazione. L'acconto e' un anticipo generico sul prezzo e non ha effetto accettativo.

Il pagamento del SAL equivale all'accettazione della partita?

In linea generale si', se il SAL corrisponde a una partita verificata e il pagamento avviene a saldo della stessa. I semplici acconti intermedi non hanno questo effetto.

Dopo il pagamento della partita si perdono le garanzie per vizi?

No per i vizi occulti. La presunzione di accettazione non preclude la garanzia ex art. 1667 per difetti non riconoscibili al momento della verifica della partita.

Chi puo' chiedere la verifica per partite?

Ciascuno dei contraenti, sia l'appaltatore (per ottenere il pagamento progressivo) sia il committente (per controllare la qualita' dell'esecuzione frazionata nel tempo).

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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