Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1493 c.c. – Effetti della risoluzione del contratto

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.

Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.

In sintesi

  • In caso di risoluzione del contratto per vizi, il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare le spese di vendita legittimamente sostenute dal compratore.
  • Il compratore è obbligato a restituire la cosa al venditore, salvo che sia perita a causa dei vizi.
  • La norma regola la fase restitutoria conseguente alla risoluzione, completando la disciplina degli artt. 1490-1492 c.c.
  • Il rimborso delle spese riguarda solo quelle relative alla vendita, non i danni ulteriori che seguono al regime dell'art. 1494 c.c.
  • La disciplina si applica sia alla risoluzione giudiziale sia a quella stragiudiziale.
Indice dei contenuti

Gli effetti restitutori della risoluzione

L'art. 1493 c.c. disciplina le conseguenze patrimoniali della risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta, completando il quadro dei rimedi previsti dall'art. 1492 c.c. La risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti e comporta il ripristino della situazione anteriore al contratto: il venditore deve restituire il prezzo ricevuto e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente effettuati per la vendita.

Obbligo di restituzione della cosa

Sul compratore grava il corrispondente obbligo di restituire la cosa al venditore, salvo che questa non sia perita in conseguenza dei vizi. Se la cosa è perita per causa imputabile ai vizi stessi, il compratore è esonerato dalla restituzione e mantiene il diritto alla risoluzione con le conseguenti restituzioni a suo favore. Se invece la cosa è perita per altra causa (caso fortuito, colpa del compratore), l'art. 1492, comma 3 prevede che il compratore possa chiedere solo la riduzione del prezzo.

Spese e pagamenti rimborsabili

Il rimborso riguarda le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita: spese notarili, di trasporto, di registrazione e simili. Non rientrano invece i danni ulteriori derivati dai vizi, che sono disciplinati dall'art. 1494 c.c. e richiedono la prova della colpa del venditore (o la prova contraria che il venditore ignorava senza colpa i vizi).

Raccordo con la disciplina generale della risoluzione

La norma si inserisce nel sistema degli artt. 1458 ss. c.c. sulla risoluzione per inadempimento, adattandolo alla specificità della garanzia per vizi. La restituzione del prezzo non è subordinata alla prova della colpa del venditore, a differenza del risarcimento del danno ex art. 1494 c.c.

Domande frequenti

Quali sono gli effetti della risoluzione per vizi?

Il venditore restituisce il prezzo e rimborsa spese e pagamenti legittimi; il compratore restituisce la cosa, se non perita per i vizi (art. 1493 c.c.).

Cosa accade se la cosa è perita a causa dei vizi?

Il compratore è esonerato dalla restituzione e mantiene il diritto alla risoluzione e alle restituzioni a suo favore.

E se la cosa perisce per altra causa?

Per caso fortuito o colpa del compratore, questi può chiedere solo la riduzione del prezzo (art. 1492, comma 3).

Quali spese sono rimborsabili?

Le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita: notarili, di trasporto, di registrazione e simili.

I danni ulteriori da vizi rientrano qui?

No: sono disciplinati dall'art. 1494 c.c. e richiedono la prova della colpa del venditore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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