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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1493 c.c. Effetti della risoluzione del contratto

In vigore

In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita. Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.

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In sintesi

  • In caso di risoluzione del contratto per vizi, il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare le spese di vendita legittimamente sostenute dal compratore.
  • Il compratore è obbligato a restituire la cosa al venditore, salvo che sia perita a causa dei vizi.
  • La norma regola la fase restitutoria conseguente alla risoluzione, completando la disciplina degli artt. 1490-1492 c.c.
  • Il rimborso delle spese riguarda solo quelle relative alla vendita, non i danni ulteriori che seguono al regime dell'art. 1494 c.c.
  • La disciplina si applica sia alla risoluzione giudiziale sia a quella stragiudiziale.

Gli effetti restitutori della risoluzione

L'art. 1493 c.c. disciplina le conseguenze patrimoniali della risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta, completando il quadro dei rimedi previsti dall'art. 1492 c.c. La risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti e comporta il ripristino della situazione anteriore al contratto: il venditore deve restituire il prezzo ricevuto e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente effettuati per la vendita.

Obbligo di restituzione della cosa

Sul compratore grava il corrispondente obbligo di restituire la cosa al venditore, salvo che questa non sia perita in conseguenza dei vizi. Se la cosa è perita per causa imputabile ai vizi stessi, il compratore è esonerato dalla restituzione e mantiene il diritto alla risoluzione con le conseguenti restituzioni a suo favore. Se invece la cosa è perita per altra causa (caso fortuito, colpa del compratore), l'art. 1492, comma 3 prevede che il compratore possa chiedere solo la riduzione del prezzo.

Spese e pagamenti rimborsabili

Il rimborso riguarda le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita: spese notarili, di trasporto, di registrazione e simili. Non rientrano invece i danni ulteriori derivati dai vizi, che sono disciplinati dall'art. 1494 c.c. e richiedono la prova della colpa del venditore (o la prova contraria che il venditore ignorava senza colpa i vizi).

Raccordo con la disciplina generale della risoluzione

La norma si inserisce nel sistema degli artt. 1458 ss. c.c. sulla risoluzione per inadempimento, adattandolo alla specificità della garanzia per vizi. La restituzione del prezzo non è subordinata alla prova della colpa del venditore, a differenza del risarcimento del danno ex art. 1494 c.c.

Domande frequenti

Cosa deve restituire il venditore in caso di risoluzione per vizi?

Il venditore deve restituire il prezzo ricevuto e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita, come spese notarili, di trasporto o di registrazione.

Il compratore deve restituire la cosa viziata al venditore?

Sì, salvo che la cosa sia perita in conseguenza dei vizi stessi. In quel caso il compratore è esonerato dalla restituzione e mantiene il diritto alla risoluzione con le restituzioni del prezzo e delle spese.

Il rimborso delle spese comprende anche i danni subiti dal compratore?

No. Il rimborso ex art. 1493 c.c. riguarda solo le spese di vendita. I danni ulteriori derivati dai vizi seguono il regime dell'art. 1494 c.c. e richiedono la prova della colpa del venditore.

La risoluzione per vizi richiede la prova della colpa del venditore?

No. La restituzione del prezzo e delle spese conseguente alla risoluzione opera indipendentemente dalla colpa del venditore: è sufficiente che i vizi ricadano nell'ambito dell'art. 1490 c.c. La colpa rileva invece per il risarcimento del danno ex art. 1494 c.c.

L'art. 1493 c.c. si applica anche alla risoluzione stragiudiziale?

Sì. Gli effetti restitutori disciplinati dall'art. 1493 c.c. operano tanto nella risoluzione pronunciata dal giudice quanto in quella ottenuta stragiudizialmente, purché la risoluzione sia stata validamente conseguita nei termini dell'art. 1495 c.c.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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