In sintesi
- Il fondo ha una dotazione di 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027.
- Beneficiarie sono le donne vittime di violenza di genere prese in carico nell’ambito degli interventi di protezione di cui all’art. 5-bis del D.L. 93/2013.
- Il fondo copre l’accesso a tutti i servizi, strumenti e agevolazioni per i quali la fruizione è condizionata alla presentazione dell’ISEE.
- La misura opera per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all’avvio degli interventi di protezione.
- La norma è in attesa di decreto attuativo: le modalità operative non sono ancora definite.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
Il comma 231 della L. 199/2025 istituisce un fondo da 6 milioni di euro per il 2026 e il 2027, finalizzato a consentire alle donne vittime di violenza di genere di accedere a servizi, strumenti e agevolazioni condizionati alla presentazione dell’ISEE, per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all’avvio degli interventi di protezione. Decreto attuativo atteso.
Approfondimento normativo completo: Comma 231 LB 2026: fondo ISEE per donne vittime di violenza.
Cosa prevede il fondo per le donne vittime di violenza e l'accesso ai servizi ISEE
Il comma 231 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) affronta una delle principali difficoltà pratiche che le donne vittime di violenza di genere incontrano nel percorso di uscita dalla violenza: l’accesso a servizi, prestazioni e agevolazioni pubbliche è spesso condizionato alla presentazione dell’ISEE, che presuppone una situazione patrimoniale e reddituale stabile. Una donna che ha appena intrapreso un percorso di protezione può trovarsi in una condizione economica precaria e priva degli strumenti necessari per richiedere l’ISEE in modo ordinario.
Per rispondere a questa esigenza, il comma 231 istituisce un fondo da 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato a consentire alle donne vittime di violenza di genere di accedere a ogni servizio, strumento e agevolazione per i quali la fruizione sia condizionata alla presentazione dell’ISEE, per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all’avvio degli interventi di protezione previsti dall’art. 5-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.
Attenzione: la norma è in attesa di decreto attuativo. Le modalità operative del fondo — incluse le procedure per accedervi, il soggetto che gestisce le istanze e le forme concrete di supporto alle beneficiarie — saranno definite presumibilmente con DPCM su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il MEF. Fino alla pubblicazione di tale decreto, non è possibile indicare come richiedere il beneficio né a quali uffici rivolgersi specificamente per questa misura.
Checklist: cosa sapere se si è una donna vittima di violenza che necessita di accedere a servizi ISEE
- Verificare di essere già state prese in carico nell’ambito degli interventi di protezione di cui all’art. 5-bis del D.L. 93/2013: questo è il presupposto per accedere al fondo.
- Rivolgersi al centro antiviolenza o al servizio sociale di riferimento, che sono i soggetti che avviano il percorso di protezione e potranno informare sulle modalità di accesso al fondo una volta definite.
- Tenere traccia della data di presa in carico, poiché il fondo opera per i soli primi dodici mesi successivi a tale data.
- Monitorare le comunicazioni istituzionali del Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità in attesa della pubblicazione del decreto attuativo.
- Non rinunciare a richiedere servizi o agevolazioni ISEE-dipendenti: il fondo è stato istituito proprio per rimuovere questo ostacolo. Attendere le istruzioni operative prima di presentare eventuali richieste legate a questa misura.
Caso 1 — Caia: donna presa in carico da un centro antiviolenza, vuole accedere a un alloggio pubblico
Scenario. Caia, 34 anni, è stata presa in carico da un centro antiviolenza riconosciuto nell’ambito degli interventi di protezione di cui all’art. 5-bis del D.L. 93/2013. Ha bisogno di accedere a un alloggio di edilizia residenziale pubblica, la cui assegnazione è condizionata alla presentazione dell’ISEE, ma non è in grado di produrre una DSU ordinaria nella sua situazione attuale.
Come si legge in pratica. Il fondo istituito dal comma 231 è stato concepito proprio per situazioni come quella di Caia. Durante i primi dodici mesi dalla presa in carico, il fondo dovrebbe consentirle di accedere al servizio di alloggio pubblico anche in assenza di un ISEE ordinario. Le modalità concrete — chi gestisce la richiesta, quali documenti presentare, come il fondo copre il requisito ISEE — saranno definite nel decreto attuativo. Caia deve rivolgersi al centro antiviolenza e attendere le istruzioni operative.
Riepilogo caso Caia
- Caia è presa in carico nell’ambito degli interventi di protezione: presupposto soddisfatto.
- Il fondo consente l’accesso a servizi ISEE-dipendenti come l’edilizia residenziale pubblica.
- La misura opera per i primi dodici mesi dalla presa in carico.
- Le modalità operative saranno definite dal decreto attuativo non ancora pubblicato.
- Caia deve rivolgersi al centro antiviolenza per essere orientata sulle procedure.
Caso 2 — Tizio (operatore di un centro antiviolenza): come supportare le utenti nell'accesso al fondo
Scenario. Tizio è un operatore di un centro antiviolenza riconosciuto. Una delle donne seguite dal centro ha bisogno di accedere a prestazioni sociali agevolate ISEE-dipendenti nel giro di pochi giorni. Vuole sapere come utilizzare il nuovo fondo per supportarla.
Come si legge in pratica. Il fondo del comma 231 è destinato alle donne prese in carico nell’ambito degli interventi di protezione: il centro antiviolenza di Tizio è presumibilmente coinvolto nel percorso di presa in carico. Tuttavia, le modalità operative del fondo non sono ancora definite: manca il decreto attuativo. Tizio deve monitorare le comunicazioni ministeriali e, nel frattempo, verificare se esistono strumenti già operativi (es. percorsi di accesso prioritario o in deroga già previsti dalla normativa locale) per supportare la donna nelle sue esigenze immediate.
Riepilogo caso Tizio (operatore)
- Il centro antiviolenza è soggetto chiave nel percorso di presa in carico che attiva il diritto al fondo.
- Le modalità operative del fondo non sono ancora definite: attendere il decreto attuativo.
- L’operatore deve monitorare le comunicazioni del Ministero per la famiglia e delle pari opportunità.
- Nel frattempo, verificare gli strumenti già operativi a livello locale per l’accesso ai servizi ISEE.
- Il fondo copre i soli primi dodici mesi dalla data di presa in carico.
Caso 3 — Sempronio (assistente sociale comunale): coordina l'accesso ai servizi per una donna seguita dal Comune
Scenario. Sempronio è un assistente sociale del Comune che ha avviato gli interventi di protezione per una donna vittima di violenza di genere ai sensi dell’art. 5-bis del D.L. 93/2013. La donna ha bisogno di accedere a tariffe agevolate per il trasporto pubblico locale, condizionate all’ISEE.
Come si legge in pratica. Il fondo consente l’accesso a ogni servizio, strumento e agevolazione condizionato alla presentazione dell’ISEE, quindi in linea di principio anche alle tariffe agevolate per il trasporto pubblico locale rientrano nell’ambito applicativo della norma. Sempronio dovrà però attendere il decreto attuativo per conoscere la procedura concreta: chi rilascia l’attestazione che sostituisce o integra l’ISEE, a quale ufficio rivolgersi e con quali tempi. La data di avvio degli interventi di protezione è determinante per il computo dei dodici mesi.
Riepilogo caso Sempronio (assistente sociale)
- Il Comune ha avviato gli interventi di protezione: il presupposto normativo è soddisfatto.
- Le tariffe agevolate ISEE-dipendenti rientrano nell’ambito applicativo del fondo.
- Sempronio deve attendere il decreto attuativo per conoscere la procedura concreta.
- La data di avvio degli interventi di protezione è il punto di partenza per il computo dei dodici mesi.
- Il contributo a finalità assistenziale erogato tramite il fondo non rileva nelle categorie reddituali ex art. 6 TUIR.
Quando conviene una verifica
Un esperto può aiutarti a orientarti tra gli strumenti disponibili e a comprendere i tuoi diritti nell’ambito della protezione dalla violenza di genere. Hai bisogno di supporto legale o assistenziale nell'accesso ai servizi?.
Norme e fonti collegate
- Comma 231 LB 2026: fondo ISEE per donne vittime di violenza (Legge in Chiaro)
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su Normattiva
Domande frequenti
Chi può accedere al fondo per le donne vittime di violenza istituito dalla Legge di Bilancio 2026?
Il comma 231 destina il fondo alle donne vittime di violenza di genere che sono state prese in carico e per cui sono stati avviati gli interventi di protezione di cui all’art. 5-bis del D.L. 93/2013, convertito dalla L. 119/2013. Non è sufficiente essere vittime di violenza in senso generico: occorre che il percorso di protezione istituzionale sia formalmente avviato. Le modalità operative di accesso saranno definite dal decreto attuativo.
Il fondo copre tutti i servizi ISEE-dipendenti o solo alcuni?
La norma è formulata in termini ampi: il fondo è finalizzato a consentire alle beneficiarie di accedere a ogni servizio, strumento e agevolazione per i quali la fruizione sia condizionata alla presentazione dell’ISEE. Non ci sono esclusioni esplicite nel testo normativo. Il decreto attuativo potrà precisare eventuali limitazioni o priorità nell’applicazione.
Per quanti mesi è attivo il supporto del fondo?
Il fondo opera per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all’avvio degli interventi di protezione. Trascorso questo periodo, la donna dovrà accedere ai servizi ISEE-dipendenti con le modalità ordinarie. È quindi importante che durante i dodici mesi vengano avviate le procedure per regolarizzare la propria situazione economica e documentale.
Il contributo ricevuto tramite il fondo concorre alla formazione del reddito imponibile?
No. La norma precisa che i contributi a finalità assistenziale erogati nell’ambito di questa misura non rilevano nelle categorie reddituali di cui all’art. 6 del TUIR. Questo significa che il sostegno ricevuto tramite il fondo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
Quando sarà possibile richiedere concretamente il beneficio del fondo?
La norma è in attesa di decreto attuativo, presumibilmente un DPCM su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il MEF. Fino alla pubblicazione di tale decreto, non è possibile presentare domande né conoscere le procedure operative. Si consiglia di rivolgersi al centro antiviolenza o al servizio sociale di riferimento, che saranno i primi a ricevere le istruzioni operative.