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Art. 1395 c.c. Contratto con sé stesso
In vigore
È annullabile contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d’interessi. L’impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il contratto con sé stesso nell'ordinamento italiano
L'art. 1395 c.c. disciplina una fattispecie peculiare della rappresentanza: il contratto con sé stesso, in cui il rappresentante si trova a rivestire contemporaneamente due posizioni contrattuali. Può trattarsi del caso in cui acquista per sé un bene del rappresentato, oppure del caso in cui rappresenta entrambi i contraenti (doppia rappresentanza). In entrambe le ipotesi la norma presume un rischio strutturale di conflitto tra l'interesse del rappresentato e quello del rappresentante o dell'altra parte.
Regime di annullabilità
Il legislatore non ha scelto la nullità ma l'annullabilità relativa: il contratto produce effetti sino all'eventuale impugnazione, e solo il rappresentato ha legittimazione attiva. Questa scelta riflette l'idea che il vizio riguardi un interesse privato (del rappresentato) e non l'ordine pubblico. L'azione si prescrive in cinque anni dalla conclusione del contratto (art. 1442 c.c.).
Cause di esclusione dell'annullabilità
L'annullabilità è esclusa in due ipotesi tassative: (1) autorizzazione specifica del rappresentato, che deve riguardare lo specifico contratto e non può essere generica; (2) contenuto predeterminato del contratto, che neutralizza il rischio di conflitto perché non lascia al rappresentante margini discrezionali di auto-favorirsi. In pratica, nelle aste pubbliche o nei listini prezzi fissi si ricade spesso in questa seconda ipotesi.
Coordinamento con il conflitto di interessi
La norma va letta in combinato con l'art. 1394 c.c. (conflitto di interessi), che sanziona con l'annullabilità il contratto concluso dal rappresentante in conflitto con il rappresentato, purché il conflitto fosse conoscibile dal terzo. L'art. 1395 c.c. è norma speciale rispetto all'art. 1394 c.c.: nel contratto con sé stesso il conflitto è in re ipsa e non occorre provarne la conoscibilità da parte del terzo (che qui è il rappresentante stesso). La Cassazione ha più volte ribadito questa distinzione, affermando che le due norme tutelano interessi contigui ma con presupposti differenti.
Applicazioni pratiche
Situazioni tipiche: l'amministratore di società che acquista un immobile sociale per sé; il mandatario che compra per sé il bene affidatogli per la vendita; l'agente immobiliare che si propone come acquirente. In tutti questi casi il rappresentato può impugnare il contratto entro cinque anni, salvo che abbia rilasciato autorizzazione specifica scritta o che il prezzo fosse fisso e non negoziabile.
Domande frequenti
Quando il contratto con sé stesso è valido?
È valido (non annullabile) quando il rappresentato ha autorizzato specificamente l'operazione oppure quando il contenuto del contratto è predeterminato in modo da escludere ogni possibilità di conflitto di interessi, ad esempio un prezzo di listino fisso.
Chi può chiedere l'annullamento del contratto con sé stesso?
Solo il rappresentato ha legittimazione attiva. Il terzo contraente (che coincide con il rappresentante) non può impugnare il contratto. L'azione si prescrive in cinque anni dalla conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1442 c.c.
L'autorizzazione del rappresentato deve essere scritta?
La legge non impone una forma specifica, ma l'autorizzazione deve essere specifica (riferita al singolo contratto o operazione) e non generica. Per ragioni probatorie è comunque consigliabile raccoglierla per iscritto, specie per contratti di valore rilevante.
Qual è la differenza tra art. 1394 e art. 1395 c.c.?
L'art. 1394 c.c. sanziona il contratto concluso in conflitto di interessi quando il conflitto era conoscibile dal terzo. L'art. 1395 c.c. è norma speciale: nel contratto con sé stesso il conflitto è presunto in modo assoluto e non occorre provarne la conoscibilità da parte del terzo.
Vale anche per la doppia rappresentanza?
Sì. L'art. 1395 c.c. si applica anche quando il rappresentante agisce come rappresentante di entrambe le parti contrattuali (doppia rappresentanza), non solo quando contratta in proprio come controparte del rappresentato.