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Art. 1385 c.c. Caparra confirmatoria
In vigore
Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 1385 c.c. disciplina la caparra confirmatoria: la somma consegnata al momento della conclusione del contratto che funge da acconto, garanzia e liquidazione minima del danno. In caso di inadempimento, consente il recesso con trattenimento (o restituzione doppia) della caparra, senza obbligo di provare il danno.
Struttura e funzione della caparra confirmatoria
La caparra confirmatoria è un negozio accessorio, reale (si perfeziona con la consegna della somma o delle cose fungibili) che assolve a tre funzioni: (a) funzione confirmatoria: attesta la serietà dell'impegno contrattuale delle parti; (b) funzione di acconto: la somma consegnata si imputa al corrispettivo dovuto dalla parte che l'ha versata; (c) funzione di liquidazione forfetaria del danno minimo: in caso di inadempimento, consente il recesso senza necessità di provare il danno effettivo. La caparra non è una pena privata (a differenza della clausola penale ex art. 1382 c.c.), ma una liquidazione anticipata e minima del danno: il creditore può sempre optare per il risarcimento integrale se il danno supera la caparra, rinunciando però al recesso con caparra.
Il meccanismo del recesso con caparra: asimmetria e logica
L'art. 1385 co. 2 c.c. prevede due rimedi speculari: (a) se inadempie chi ha versato la caparra, l'altra parte può recedere e trattenere la caparra (perde la caparra l'inadempiente); (b) se inadempie chi ha ricevuto la caparra, l'altra parte può recedere ed esigere il doppio della caparra. La logica è simmetrica: in entrambi i casi la parte non inadempiente riceve, rispettivamente trattiene o incassa, una somma pari a una caparra, e l'inadempiente perde una somma pari a una caparra. Il recesso è un atto unilaterale recettizio: si esercita con dichiarazione comunicata all'altra parte, senza necessità di ricorrere al giudice.
La scelta tra caparra e risarcimento integrale
Il terzo comma dell'art. 1385 c.c. attribuisce alla parte non inadempiente la facoltà di optare per il rimedio ordinario, domanda giudiziale di adempimento o di risoluzione del contratto, con risarcimento del danno secondo le regole generali (artt. 1453, 1218, 1223 c.c.), in luogo del recesso con caparra. La scelta è alternativa: chi esercita il recesso con caparra rinuncia al risarcimento integrale; chi chiede la risoluzione giudiziale con risarcimento rinuncia alla caparra come strumento di recesso. La giurisprudenza ha chiarito che la scelta è definitiva: non è possibile recedere con caparra e poi chiedere il maggior danno, né viceversa (Cass. n. 7244/2019).
Caparra confirmatoria e contratto preliminare: il collegamento più frequente
La caparra confirmatoria è impiegata quasi universalmente nei contratti preliminari di compravendita immobiliare: la caparra versata all'atto del compromesso costituisce un'anticipazione del prezzo (imputata al saldo del rogito) e una garanzia reciproca dell'adempimento. In caso di inadempimento del promittente venditore, il promissario acquirente può recedere ed esigere il doppio della caparra (art. 1385 co. 2), oppure agire per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare (art. 2932 c.c.) con risarcimento del danno ulteriore. La scelta tra i due rimedi è cruciale: il recesso con caparra è immediato ma forfetario; l'azione ex art. 2932 c.c. permette di ottenere il trasferimento forzato della proprietà.
Connessioni con altre norme
L'art. 1385 va letto con l'art. 1386 c.c. (caparra penitenziale), l'art. 1382 c.c. (clausola penale), l'art. 1453 c.c. (risoluzione per inadempimento), l'art. 2932 c.c. (esecuzione in forma specifica del preliminare) e l'art. 1218 c.c. (responsabilità per inadempimento).
Domande frequenti
Se do una caparra confirmatoria di 20.000 € per un compromesso immobiliare e poi non riesco ad acquistare, perdo i 20.000 €?
Sì, se l'inadempimento è a voi imputabile (es. mancanza di liquidità, ripensamento): l'altra parte può recedere e trattenere la caparra (art. 1385 co. 2 c.c.). Tuttavia, se potete dimostrare che l'inadempimento non era a voi imputabile (es. mancata concessione del mutuo per cause indipendenti dalla vostra volontà, se la clausola di mutuo era inserita nel preliminare), la caparra va restituita.
Il venditore ha ricevuto la mia caparra confirmatoria e ora non vuole più vendere: posso recuperare il doppio?
Sì: se l'inadempimento è imputabile al venditore (che ha ricevuto la caparra), potete recedere ed esigere il doppio della caparra versata (art. 1385 co. 2 c.c.). In alternativa, potete agire per l'esecuzione forzata del contratto preliminare (art. 2932 c.c.) e chiedere anche il risarcimento del maggior danno. Le due opzioni sono alternative: scegliete quella più vantaggiosa in base al danno effettivo subito.
La caparra confirmatoria è la stessa cosa della caparra penitenziale?
No: sono due istituti distinti. La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) è versata a conferma del contratto e consente il recesso solo in caso di inadempimento dell'altra parte, con trattenimento/restituzione doppia. La caparra penitenziale (art. 1386 c.c.) è versata come corrispettivo del diritto di recesso: chi la versa può recedere perdendola; chi la riceve può recedere restituendola. Nella caparra penitenziale il recesso è libero, non presuppone inadempimento.
Se il danno da inadempimento è superiore alla caparra, posso chiedere anche il risarcimento aggiuntivo?
No, se avete già esercitato il recesso con caparra: la scelta tra recesso con caparra e risarcimento integrale è alternativa (art. 1385 co. 3 c.c.). Se avete scelto il recesso (trattenimento della caparra o esazione del doppio), non potete poi chiedere il maggior danno. Se invece rinunciate al recesso e agite per risoluzione + risarcimento integrale (art. 1453 c.c.), potete ottenere il danno effettivo, ma dovete restituire la caparra se eccede il risarcimento.