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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

I commi 188-190 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 30/12/2025, prevedono tre misure: il comma 188 esclude dall’incremento dei requisiti (comma 185) il requisito contributivo ridotto per i lavoratori usuranti di cui alla lettera d) dell’art. 1, comma 199, L. 232/2016; il comma 189 aggiunge il 2027 al novero degli anni rilevanti per il D.Lgs. 67/2011; il comma 190 esclude dall’esonero del comma 186 chi al momento del pensionamento percepisce l’indennita’ di cui all’art. 1, comma 179, L. 232/2016.

Approfondimento normativo completo: Commi 188-190 LB 2026: lavori usuranti, eccezioni adeguamento re.

Lavori usuranti e pensione anticipata: le protezioni della legge di bilancio 2026

Il sistema previdenziale italiano riconosce da tempo che non tutte le carriere lavorative sono uguali: chi svolge attivita’ usuranti o particolarmente gravose accumula un deterioramento fisico che giustifica un accesso anticipato alla pensione, con requisiti contributivi ridotti rispetto alla generalita’ dei lavoratori. La legge di bilancio 2026 ha agito su questo impianto con tre disposizioni specifiche, i commi 188, 189 e 190.

Il comma 188 stabilisce che l’incremento dei requisiti pensionistici legato all’adeguamento all’aspettativa di vita (comma 185) non si applica al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori usuranti rientranti nella lettera d) del comma 199 dell’art. 1, L. 232/2016. Si tratta di una clausola di salvaguardia importante, che preserva le condizioni di accesso anticipato per queste categorie.

Il comma 189 aggiunge il 2027 agli anni rilevanti per il D.Lgs. 67/2011, estendendo la platea temporale di applicazione delle tutele per i lavori usuranti. Il comma 190, invece, introduce una contromisura: chi al momento del pensionamento percepisce l’indennita’ prevista dal comma 179 della L. 232/2016 non puo’ beneficiare dell’esonero generale del comma 186. I casi che seguono illustrano queste dinamiche.

Cosa verificare se si lavora in condizioni usuranti

  • Accertare se la propria attivita’ rientra nella lettera d) del comma 199, art. 1, L. 232/2016.
  • Verificare se si e’ in possesso del requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori usuranti.
  • Controllare se si percepisce l’indennita’ del comma 179 L. 232/2016: in tal caso l’esonero del comma 186 non si applica.
  • Verificare che l’anno di pensionamento programmato rientri nel perimetro temporale aggiornato dal comma 189 (ora incluso il 2027).
  • Consultare un consulente previdenziale o il patronato per la certificazione della categoria usurante e la simulazione del requisito ridotto.

Caso 1: Tizio, lavoratore usurante lettera d) con requisito contributivo ridotto

Scenario. Tizio lavora da oltre vent’anni in condizioni riconosciute come usuranti ai sensi del D.Lgs. 67/2011 e rientra nella lettera d) del comma 199, art. 1, L. 232/2016. Ha maturato il requisito contributivo ridotto richiesto per la sua categoria e conta di andare in pensione anticipata nel 2026. Si chiede se l’adeguamento all’aspettativa di vita di cui al comma 185 LB 2026 possa innalzare questo requisito ridotto.

Come si legge in pratica. Il comma 188 LB 2026 garantisce espressamente che l’incremento del comma 185 non si applica al requisito contributivo ridotto dei lavoratori della lettera d) del comma 199 L. 232/2016. Tizio e’ quindi tutelato: il suo requisito contributivo ridotto rimane invariato, senza l’incremento legato all’adeguamento demografico. Deve pero’ assicurarsi di aver correttamente documentato la propria attivita’ usurante presso l’INPS e di aver presentato la relativa domanda di pensione nei termini previsti dalla procedura per i lavori usuranti.

Riepilogo Caso 1

  • Categoria: lavoratore usurante lettera d), comma 199, L. 232/2016
  • Norma applicabile: comma 188 L. 199/2025
  • Effetto: requisito contributivo ridotto non subisce l’incremento comma 185
  • Condizione: corretta documentazione attivita’ usurante presso INPS
  • Azione: domanda pensione usuranti + verifica documentazione

Caso 2: Caia, lavoratrice usurante con pensionamento nel 2027

Scenario. Caia svolge un’attivita’ riconosciuta come usurante e conta di andare in pensione nel 2027. Si chiede se le tutele del D.Lgs. 67/2011 siano ancora operative per quell’anno, poiche’ alcune disposizioni previdenziali hanno un orizzonte temporale limitato. Vuole sapere se il 2027 rientra nel perimetro di applicazione della normativa sui lavori usuranti aggiornata dalla legge di bilancio 2026.

Come si legge in pratica. Il comma 189 LB 2026 ha modificato l’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 67/2011, aggiungendo il 2027 all’elenco degli anni rilevanti per l’applicazione delle tutele sui lavori usuranti. Il 2027 e’ quindi espressamente incluso nel perimetro di applicazione. Caia puo’ programmare il suo pensionamento per quell’anno contando sulle tutele previste per i lavori usuranti, fermo restando il rispetto dei requisiti specifici e delle procedure di domanda previste dal D.Lgs. 67/2011.

Riepilogo Caso 2

  • Categoria: lavoratrice usurante (D.Lgs. 67/2011)
  • Anno pensionamento: 2027
  • Norma applicabile: comma 189 L. 199/2025 (aggiunge 2027 a D.Lgs. 67/2011)
  • Effetto: tutele lavori usuranti operative anche nel 2027
  • Azione: domanda nei termini + verifica requisiti D.Lgs. 67/2011

Caso 3: Sempronio, percettore dell'indennita' comma 179 L. 232/2016

Scenario. Sempronio e’ prossimo alla pensione e al momento della maturazione dei requisiti percepisce l’indennita’ di cui all’art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Aveva contato di beneficiare dell’esonero generale previsto dal comma 186 LB 2026 per non scontare l’adeguamento all’aspettativa di vita. Si chiede se questa aspettativa sia corretta.

Come si legge in pratica. Il comma 190 LB 2026 introduce una preclusione esplicita: chi al momento del pensionamento percepisce l’indennita’ del comma 179 L. 232/2016 non puo’ beneficiare dell’esonero del comma 186. Sempronio, quindi, non potra’ avvalersi di quella protezione generale e sara’ soggetto al meccanismo ordinario di adeguamento dei requisiti. Questa disposizione mira a evitare una doppia tutela: il lavoratore che percepisce gia’ una forma di sostegno reddituale specifico non ottiene anche la sospensione dell’adeguamento demografico. Sempronio dovra’ valutare le proprie opzioni con un consulente previdenziale.

Riepilogo Caso 3

  • Condizione: percettore indennita’ art. 1, c. 179, L. 232/2016 al pensionamento
  • Norma applicabile: comma 190 L. 199/2025
  • Effetto: esonero comma 186 non applicabile
  • Conseguenza: adeguamento comma 185 si applica regolarmente
  • Azione: consulenza previdenziale per valutare alternative

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Norme e fonti collegate

Domande frequenti

Quali lavoratori usuranti beneficiano dell'esclusione dell'adeguamento secondo il comma 188 LB 2026?

Il comma 188 LB 2026 tutela esclusivamente i lavoratori riconducibili alla lettera d) del comma 199, art. 1, L. 232/2016. Non tutti i lavoratori che svolgono attivita’ gravose o usuranti rientrano in questa specifica categoria: e’ necessario verificare se la propria mansione sia espressamente inclusa in quella lettera. Per gli altri lavoratori usuranti si applica il regime ordinario del D.Lgs. 67/2011, senza la specifica protezione del comma 188.

Il 2027 e' incluso nel perimetro di applicazione delle tutele per i lavori usuranti?

Si’. Il comma 189 LB 2026 ha modificato il D.Lgs. 67/2011, aggiungendo esplicitamente il 2027 agli anni rilevanti per l’applicazione delle tutele sui lavori usuranti. Prima di questa modifica, l’elenco degli anni previsti dalla norma non includeva il 2027. La modifica e’ in vigore dal 30 dicembre 2025 e consente ai lavoratori usuranti di programmare il pensionamento per il 2027 contando sulle medesime protezioni previste per gli anni precedenti.

Chi percepisce l'indennita' del comma 179 L. 232/2016 puo' ugualmente beneficiare dell'esonero del comma 186?

No. Il comma 190 LB 2026 stabilisce espressamente che la disposizione di esonero del comma 186 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell’indennita’ di cui all’art. 1, comma 179, L. 232/2016. Si tratta di una preclusione esplicita, che impedisce di cumulare l’esonero dall’adeguamento demografico con la percezione di quella specifica indennita’ di sostegno.

Come si documenta l'attivita' usurante ai fini della pensione anticipata?

La procedura di riconoscimento dell’attivita’ usurante ai sensi del D.Lgs. 67/2011 prevede la presentazione di una domanda all’INPS entro il 1 marzo dell’anno precedente a quello di maturazione dei requisiti. La documentazione richiesta comprende, tra l’altro, la certificazione del datore di lavoro attestante lo svolgimento dell’attivita’ usurante per i periodi richiesti. Il mancato rispetto dei termini puo’ far slittare l’accesso alla pensione.

Il comma 188 LB 2026 si applica anche alla pensione di vecchiaia dei lavoratori usuranti?

No. Il comma 188 riguarda specificamente il requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori usuranti della lettera d) del comma 199 L. 232/2016, che e’ un requisito rilevante per la pensione anticipata di questa categoria. L’esonero dall’adeguamento all’aspettativa di vita per il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia e’ disciplinato invece dal comma 186, con le limitazioni del comma 190.

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Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-29
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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