Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- La riduzione di 440 euro si applica alle detrazioni al 19% per chi supera 200.000 euro di reddito complessivo.
- Sono escluse dalla decurtazione le spese sanitarie (art. 15, co. 1, lett. c TUIR), che restano intatte.
- Rientrano nel taglio: oneri al 19% di qualsiasi fonte normativa, donazioni a partiti politici, premi assicurativi per rischio calamitoso.
- Il riferimento è il reddito complessivo ex art. 8 TUIR, non il solo reddito imponibile.
- La decurtazione è un importo fisso (440 euro), non una percentuale sul totale delle detrazioni.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
Il comma 4 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, inserisce il nuovo comma 5-bis nell’art. 16-ter TUIR: i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro subiscono una decurtazione fissa di 440 euro sull’ammontare delle detrazioni al 19%, con esclusione delle spese sanitarie ex art. 15, co. 1, lett. c) TUIR.
Approfondimento normativo completo: Comma 4 LB26: taglio di 440 euro alle detrazioni 19% per redditi.
Come funziona il taglio da 440 euro alle detrazioni oltre 200.000 euro
Il comma 4 della legge di bilancio 2026 introduce una penalizzazione specifica per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro: l’importo delle detrazioni al 19% a cui hanno diritto viene ridotto di 440 euro. La decurtazione è fissa e non graduata: si applica per intero non appena il reddito complessivo supera la soglia, anche di un solo euro.
La norma si inserisce nel comma 5-bis del nuovo art. 16-ter TUIR e coordina il taglio con i meccanismi già esistenti di riduzione delle detrazioni al crescere del reddito (commi 1-5 dello stesso articolo). In sostanza, l’ammontare di detrazioni al 19% già ridotto in funzione del reddito viene ulteriormente decurtato di 440 euro per chi supera la soglia dei 200.000 euro. Se le detrazioni rimanenti dopo i commi 1-5 sono inferiori a 440 euro, il taglio si applica fino ad azzerarle, senza produrre un credito negativo.
La misura colpisce una platea relativamente ristretta di contribuenti, ma può avere un impatto concreto su chi usufruisce di detrazioni al 19% su spese significative: interessi su mutui, premi assicurativi vita, spese veterinarie, erogazioni liberali, istruzione e simili. Le spese sanitarie sono intenzionalmente escluse dalla decurtazione per preservare l’accesso alle cure indipendentemente dal livello di reddito.
Verifiche e adempimenti per i contribuenti oltre 200.000 euro
- Verificare se il proprio reddito complessivo ex art. 8 TUIR supera la soglia di 200.000 euro.
- Elencare tutte le detrazioni al 19% di cui si usufruisce, escludendo le spese sanitarie.
- Calcolare le detrazioni al 19% spettanti dopo l’applicazione dei commi 1-5 dell’art. 16-ter TUIR.
- Sottrarre ulteriori 440 euro dal totale delle detrazioni residue per determinare il vantaggio effettivo.
- Consultare un commercialista per la pianificazione fiscale e l’eventuale ottimizzazione delle spese detraibili.
Caso 1: Tizio, dirigente con reddito complessivo di 250.000 euro
Scenario. Tizio è un dirigente di una multinazionale con reddito complessivo IRPEF di 250.000 euro. Nel 2026 sostiene spese detraibili al 19% per: interessi su mutuo prima casa (ca. 800 euro di detrazione), premi assicurativi vita e infortuni (ca. 300 euro di detrazione), spese veterinarie (ca. 100 euro di detrazione). Totale detrazioni al 19% spettanti: circa 1.200 euro, già ridotte secondo i commi 1-5 dell’art. 16-ter TUIR.
Come si legge in pratica. In base al comma 5-bis introdotto dal comma 4 LB 2026, le detrazioni al 19% di Tizio subiscono una ulteriore decurtazione fissa di 440 euro. Le detrazioni effettivamente fruibili scendono da 1.200 a 760 euro. Le spese sanitarie (se presenti) restano invece intoccate. Tizio paga quindi 440 euro di IRPEF in più rispetto a un contribuente con reddito identico ma inferiore alla soglia.
Riepilogo Caso 1
- Reddito complessivo: 250.000 euro (oltre soglia 200.000)
- Detrazioni al 19% prima del taglio: circa 1.200 euro
- Decurtazione ex comma 5-bis: 440 euro
- Detrazioni effettivamente fruibili: circa 760 euro
- IRPEF aggiuntiva rispetto al pre-riforma: 440 euro
Caso 2: Caia, medico specialista con reddito complessivo di 210.000 euro
Scenario. Caia è una medico specialista libera professionista con reddito complessivo di 210.000 euro. Sostiene spese detraibili al 19% per: spese universitarie di un figlio a carico (ca. 500 euro di detrazione), erogazioni liberali a ONLUS (ca. 250 euro), premi polizza vita (ca. 150 euro). Totale detrazioni al 19% prima del nuovo taglio: circa 900 euro. Non ha spese sanitarie rilevanti (le sue spese mediche personali sono professionalmente deducibili).
Come si legge in pratica. Il comma 5-bis si applica a Caia perché il reddito complessivo supera 200.000 euro. Le detrazioni al 19% di 900 euro vengono ridotte di 440 euro: restano 460 euro di detrazioni effettivamente fruibili. L’aggravio IRPEF è di 440 euro rispetto a un contribuente con le stesse spese ma reddito sotto la soglia. Le spese sanitarie eventualmente sostenute resterebbero invece detraibili per intero, non essendo soggette alla decurtazione del comma 5-bis.
Riepilogo Caso 2
- Reddito complessivo: 210.000 euro (appena oltre soglia)
- Detrazioni al 19% prima del taglio: circa 900 euro
- Decurtazione fissa: 440 euro
- Detrazioni residue fruibili: circa 460 euro
- IRPEF in più: 440 euro rispetto alla soglia
Caso 3: Sempronio, imprenditore con reddito complessivo di 300.000 euro
Scenario. Sempronio è titolare di un’impresa individuale con reddito complessivo di 300.000 euro. Le detrazioni al 19% dopo i meccanismi di riduzione già previsti dai commi 1-5 dell’art. 16-ter TUIR ammontano a soli 380 euro (interessi mutuo prima casa e premi assicurativi). Non ha donato a partiti politici né ha polizze calamitose rilevanti. Ha invece sostenuto significative spese sanitarie per cure specialistiche, che restano escluse.
Come si legge in pratica. La decurtazione di 440 euro prevista dal comma 5-bis supera le detrazioni al 19% residue di Sempronio (380 euro). In questo caso il taglio si applica fino ad azzerare le detrazioni: le detrazioni al 19% scendono a zero, senza che si generi un’eccedenza negativa o un debito aggiuntivo oltre all’azzeramento. Le spese sanitarie di Sempronio rimangono invece integralmente detraibili perché escluse dall’ambito di applicazione del comma 5-bis.
Riepilogo Caso 3
- Reddito complessivo: 300.000 euro
- Detrazioni al 19% residue (post-commi 1-5): 380 euro
- Decurtazione comma 5-bis: 440 euro (applicata fino ad azzerare le detrazioni)
- Detrazioni al 19% effettive: 0 euro
- Spese sanitarie: non colpite, restano interamente detraibili
Quando conviene una verifica
Per calcolare l’impatto del taglio detrazioni nel tuo caso concreto: Consulta un commercialista.
Norme e fonti collegate
- Comma 4 LB26: taglio di 440 euro alle detrazioni 19% per redditi (Legge in Chiaro)
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su Normattiva
Domande frequenti
Chi è soggetto alla decurtazione di 440 euro sulle detrazioni al 19%?
Sono soggetti alla decurtazione tutti i contribuenti persone fisiche il cui reddito complessivo — calcolato ai sensi dell’art. 8 del TUIR — supera 200.000 euro. La soglia è riferita al reddito complessivo, non al solo reddito imponibile dopo le deduzioni. Il superamento della soglia anche di un solo euro fa scattare l’intera decurtazione fissa di 440 euro.
Le spese sanitarie sono colpite dalla riduzione delle detrazioni al 19%?
No. Il comma 5-bis inserito dalla legge di bilancio 2026 esclude espressamente le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR dalla decurtazione di 440 euro. Un contribuente con reddito superiore a 200.000 euro potrà quindi continuare a detrarre integralmente le spese mediche e sanitarie nella misura del 19% prevista dalla normativa.
Cosa si intende per 'detrazioni al 19%' ai fini di questa norma?
Rientrano nel perimetro della decurtazione tutti gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, con esclusione delle spese sanitarie. Sono espressamente inclusi anche le erogazioni liberali a partiti politici (art. 11, D.L. 149/2013) e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, co. 4, D.L. 34/2020). Rientrano quindi, tra gli altri, interessi su mutui, premi assicurativi vita, spese veterinarie e istruzione.
La decurtazione di 440 euro è applicata anche se le mie detrazioni al 19% sono inferiori a tale importo?
Sì, ma con un limite: il taglio si applica fino ad azzerare le detrazioni al 19% spettanti, senza generare un valore negativo. Se un contribuente con reddito superiore a 200.000 euro ha detrazioni al 19% pari a, ad esempio, 200 euro, la decurtazione le azzera interamente ma non produce ulteriori obblighi fiscali oltre all’azzeramento.
Il taglio riguarda anche le detrazioni per oneri sostenuti nell'interesse di familiari a carico?
La norma del comma 5-bis si riferisce alle detrazioni spettanti al contribuente in relazione agli oneri elencati, inclusi quelli sostenuti nell’interesse di familiari fiscalmente a carico, laddove la detraibilità sia già prevista nella misura del 19%. Il testo non opera distinzioni in base a chi ha sostenuto materialmente la spesa, ma fa riferimento alla detrazione complessivamente computata in capo al contribuente con reddito oltre la soglia.
Domande frequenti
Chi è soggetto alla decurtazione di 440 euro sulle detrazioni al 19%?
Sono soggetti alla decurtazione tutti i contribuenti persone fisiche il cui reddito complessivo — calcolato ai sensi dell'art. 8 del TUIR — supera 200.000 euro. La soglia è riferita al reddito complessivo, non al solo reddito imponibile dopo le deduzioni. Il superamento della soglia anche di un solo euro fa scattare l'intera decurtazione fissa di 440 euro.
Le spese sanitarie sono colpite dalla riduzione delle detrazioni al 19%?
No. Il comma 5-bis inserito dalla legge di bilancio 2026 esclude espressamente le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR dalla decurtazione di 440 euro. Un contribuente con reddito superiore a 200.000 euro potrà quindi continuare a detrarre integralmente le spese mediche e sanitarie nella misura del 19% prevista dalla normativa.
Cosa si intende per 'detrazioni al 19%' ai fini di questa norma?
Rientrano nel perimetro della decurtazione tutti gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, con esclusione delle spese sanitarie. Sono espressamente inclusi anche le erogazioni liberali a partiti politici (art. 11, D.L. 149/2013) e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, co. 4, D.L. 34/2020). Rientrano quindi, tra gli altri, interessi su mutui, premi assicurativi vita, spese veterinarie e istruzione.
La decurtazione di 440 euro è applicata anche se le mie detrazioni al 19% sono inferiori a tale importo?
Sì, ma con un limite: il taglio si applica fino ad azzerare le detrazioni al 19% spettanti, senza generare un valore negativo. Se un contribuente con reddito superiore a 200.000 euro ha detrazioni al 19% pari a, ad esempio, 200 euro, la decurtazione le azzera interamente ma non produce ulteriori obblighi fiscali oltre all'azzeramento.
Il taglio riguarda anche le detrazioni per oneri sostenuti nell'interesse di familiari a carico?
La norma del comma 5-bis si riferisce alle detrazioni spettanti al contribuente in relazione agli oneri elencati, inclusi quelli sostenuti nell'interesse di familiari fiscalmente a carico, laddove la detraibilità sia già prevista nella misura del 19%. Il testo non opera distinzioni in base a chi ha sostenuto materialmente la spesa, ma fa riferimento alla detrazione complessivamente computata in capo al contribuente con reddito oltre la soglia.
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