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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1260 c.c. Cedibilità dei crediti

In vigore

Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

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In sintesi

  • Il creditore puo trasferire il proprio credito a titolo oneroso o gratuito anche senza il consenso del debitore ceduto.
  • La cessione e esclusa se il credito ha carattere strettamente personale o se il trasferimento e vietato dalla legge.
  • Le parti (cedente e debitore) possono pattuire l'incedibilita, ma il patto non e opponibile al cessionario che non ne fosse a conoscenza.
  • L'art. 1260 c.c. apre la Sezione I sulle cessioni del credito (artt. 1260-1267 c.c.), disciplina fondamentale per il mercato del credito.
  • La cessione puo avvenire a qualunque soggetto (persona fisica, societa, factor, banca) senza limiti soggettivi generali.

Il principio generale di cedibilita dei crediti

L'art. 1260 c.c. enuncia il principio cardine della libera cedibilita dei crediti: il creditore puo trasferire il proprio credito a un terzo (cessionario) anche senza il consenso del debitore ceduto. Questo principio e coerente con la natura patrimoniale del credito, che come qualsiasi altro diritto patrimoniale e liberamente disponibile dal suo titolare. La norma apre la Sezione I del Capo V del Titolo I del Libro IV del codice civile, dedicata interamente alla cessione del credito.

Il consenso del debitore: non necessario

Il tratto piu rilevante dell'art. 1260 c.c. e che il trasferimento avviene indipendentemente dal consenso del debitore. Tizio, creditore di Caio per 10.000 euro, puo cedere quel credito a Sempronio senza nemmeno informare Caio (fermo restando che la cessione produrra effetti verso Caio solo con la notificazione, ai sensi dell'art. 1264 c.c.). Questo assetto riflette la concezione patrimonialistica del credito e agevola la circolazione della ricchezza.

Le eccezioni: crediti non cedibili

La cedibilita incontra tre ordini di limiti. Il primo riguarda i crediti a carattere strettamente personale: si tratta di crediti la cui soddisfazione e inscindibilmente legata alla persona del creditore originario, come il diritto agli alimenti, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale nella sua componente piu intima, o alcuni crediti di lavoro. Il secondo limite e il divieto di legge: alcune norme speciali vietano espressamente la cessione (es. crediti nascenti da alcune tipologie di contributi pubblici). Il terzo limite e il divieto pattizio, ossia la clausola di incedibilita concordata tra creditore e debitore.

Il patto di incedibilita e la sua opponibilita al cessionario

Il secondo comma dell'art. 1260 c.c. disciplina il caso in cui le parti abbiano concordato l'incedibilita del credito. Tale patto e valido tra cedente e debitore ceduto, ma non e automaticamente opponibile al cessionario: per renderlo efficace nei confronti di quest'ultimo, occorre provare che il cessionario conosceva il patto al momento della cessione. Si tratta di una tutela dell'affidamento del cessionario, che ha diritto a fare affidamento sulla libera cedibilita del credito salvo che non fosse a conoscenza della clausola contraria.

Forma e modalita della cessione

L'art. 1260 c.c. non prescrive una forma speciale per la cessione del credito: salvo diversa previsione di legge o di contratto, la cessione puo avvenire in forma scritta, verbale o anche tacita. Nella pratica, tuttavia, la forma scritta e raccomandata ai fini probatori e per la corretta notificazione al debitore. La cessione puo avere causa onerosa (vendita, permuta, datio in solutum) o gratuita (donazione).

Rilevanza pratica: factoring e cartolarizzazione

La norma costituisce il fondamento giuridico di operazioni di grande rilievo economico come il factoring (cessione pro soluto o pro solvendo di crediti commerciali a societa specializzate) e la cartolarizzazione (securitisation) regolata dalla L. 130/1999. La libera cedibilita consente al creditore di monetizzare i propri crediti prima della scadenza, trasferendo il rischio di insolvenza al cessionario.

Domande frequenti

E necessario il consenso del debitore per cedere un credito?

No. L'art. 1260 c.c. stabilisce che il creditore puo cedere il credito anche senza il consenso del debitore. Tuttavia, per produrre effetti verso quest'ultimo, e necessaria la notificazione o la sua accettazione, ai sensi dell'art. 1264 c.c.

Quali crediti non possono essere ceduti?

Non sono cedibili i crediti a carattere strettamente personale (es. alimenti), quelli il cui trasferimento e vietato dalla legge, e quelli per i quali cedente e debitore abbiano pattuito l'incedibilita. In quest'ultimo caso, il patto non e opponibile al cessionario di buona fede.

Cosa succede se il cedente vende un credito nonostante un patto di incedibilita?

La cessione e valida ed efficace se il cessionario non conosceva il patto di incedibilita. Se invece il cessionario era a conoscenza del patto, questo gli e opponibile e il debitore puo rifiutare di pagare al cessionario.

La cessione del credito puo essere a titolo gratuito?

Si. L'art. 1260 c.c. ammette espressamente la cessione sia a titolo oneroso (es. vendita del credito con pagamento del prezzo) sia a titolo gratuito (es. donazione del credito).

Il factoring bancario si basa sull'art. 1260 c.c.?

Si. Il factoring e un'applicazione pratica del principio di libera cedibilita: l'impresa cede in massa i propri crediti commerciali alla societa di factoring, che ne anticipa il valore. La disciplina specifica e contenuta nella L. 52/1991 e, per le operazioni di cartolarizzazione, nella L. 130/1999.

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Redazione Legge in Chiaro
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