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Art. 1215 c.c. Spese
In vigore
Quando l’offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'offerta reale e il deposito: strumenti contro la mora del creditore
Gli artt. 1206 ss. c.c. disciplinano la situazione in cui il creditore non coopera per ricevere il pagamento, ponendosi in mora. In tal caso il debitore può liberarsi dall'obbligazione mediante offerta reale seguita da deposito: offre formalmente al creditore di ricevere la prestazione, e se questi non l'accetta, deposita la cosa o la somma presso un depositario autorizzato (solitamente la Cassa Depositi e Prestiti per i crediti pecuniari, o un notaio per le cose mobili).
L'art. 1215 c.c. disciplina le spese di questa procedura: se l'offerta e il deposito sono validi, cioè effettuati nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali, le spese ricadono sul creditore che ha causato la situazione rifiutando o non cooperando per ricevere il pagamento.
I requisiti di validità dell'offerta reale
L'offerta reale deve rispettare i requisiti dell'art. 1208 c.c.:
Se uno di questi requisiti manca, l'offerta è invalida e le spese non possono essere addossate al creditore.
La procedura del deposito
Dopo l'offerta rifiutata o rimasta senza risposta, il debitore può procedere al deposito. Per le somme di denaro il deposito avviene tradizionalmente presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un istituto di credito autorizzato. Per le cose mobili si ricorre al sequestro giudiziale o al deposito presso un terzo designato dal giudice. La procedura ha costi: spese notarili per la forma dell'offerta, costi di deposito, eventuali spese processuali se è necessario il controllo giudiziale della validità.
Imputazione delle spese al creditore
Se la procedura è formalmente e sostanzialmente valida, tutte le spese così sostenute sono addossate al creditore moroso. La ratio è chiara: è il creditore con il suo comportamento (rifiuto o inerzia) che ha costretto il debitore a sostenere questi costi aggiuntivi per liberarsi dall'obbligazione. La norma ha funzione sanzionatoria nei confronti del creditore che si pone in mora.
Profili pratici
Tizio deve restituire 50.000 euro a Caio-creditore che da mesi non si fa trovare per ricevere il pagamento. Tizio si rivolge a un notaio, fa l'offerta reale formale e deposita la somma. Le spese notarili e di deposito ricadono su Caio, perché il suo comportamento ha reso necessaria la procedura. Tizio è liberato dall'obbligazione dalla data del deposito (art. 1214 c.c.) e non matura ulteriori interessi.
Domande frequenti
Cosa sono l'offerta reale e il deposito liberatorio?
Sono strumenti che il debitore usa per liberarsi dall'obbligazione quando il creditore non coopera per ricevere il pagamento. Il debitore offre formalmente la prestazione e, se rifiutata, la deposita presso un terzo autorizzato.
Chi paga le spese del deposito?
Il creditore, se l'offerta reale e il deposito sono validi. La norma sanziona il creditore che con il suo comportamento ha reso necessaria la procedura.
Quando l'offerta reale è considerata valida?
Deve rispettare i requisiti dell'art. 1208 c.c.: provenire da persona capace, essere fatta al creditore capace di ricevere, comprendere l'importo esatto con interessi e spese, rispettare il luogo e la scadenza dell'obbligazione.
Dove si deposita la somma di denaro dopo l'offerta rifiutata?
Tradizionalmente presso la Cassa Depositi e Prestiti o un istituto di credito autorizzato. La procedura può richiedere l'intervento del notaio e, in alcuni casi, l'autorizzazione del giudice.
Dal momento del deposito il debitore smette di pagare interessi?
Sì. Il debitore è liberato dall'obbligazione dalla data del deposito valido (art. 1214 c.c.) e non matura ulteriori interessi. Il rischio della cosa depositata passa al creditore.