Art. 1212 c.c. Requisiti del deposito
In vigore
Per la validità del deposito è necessario: 1) che sia stato preceduto da un’intimazione notificata al creditore e contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata; 2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell’offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice; 3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito; 4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l’invito a ritirare la cosa depositata. Il deposito che ha per oggetto somme di danaro può eseguirsi anche presso un istituto di credito.
In sintesi
Commento all'art. 1212 c.c. - I requisiti formali del deposito liberatorio
L'art. 1212 c.c. elenca i quattro requisiti che il deposito deve soddisfare perche' produca l'effetto liberatorio previsto dall'art. 1210 c.c. La rigorosa procedimentalizzazione del deposito si spiega con la sua funzione: il debitore, attraverso un atto unilaterale assistito dalla fede pubblica, ottiene di liberarsi da un'obbligazione nonostante l'opposizione o l'inerzia del creditore. La forma tutela tanto il creditore (che riceve garanzie circa la conservazione del bene) quanto i terzi che possano avere interesse alla certezza dei rapporti giuridici.
Il rispetto puntuale dei requisiti previsti dalla norma e' essenziale: il deposito che ne sia privo non e' nullo ma puo' essere dichiarato invalido dal giudice in sede di accertamento, con la conseguenza che il debitore resta vincolato all'obbligazione e gli effetti della mora del creditore non si producono.
L'intimazione preventiva al creditore
Il primo requisito e' costituito dall'intimazione notificata al creditore: con essa il debitore comunica formalmente il giorno, l'ora e il luogo in cui la cosa offerta sara' depositata. La notificazione deve avvenire nelle forme degli atti giudiziari (rinvio implicito agli artt. 137 ss. c.p.c.), garantendo la certezza della ricezione.
Funzione dell'intimazione e' duplice. Per un verso essa avverte il creditore della possibilita' di evitare il deposito accettando la prestazione; per altro verso consente al creditore di presenziare al deposito e verificare la conformita' della cosa offerta. Si pensi a Tizio che deve restituire a Caio una collezione di libri antichi: l'intimazione del luogo e dell'ora permette a Caio di recarsi sul posto, ispezionare i beni e contestarne eventuali ammanchi gia' al momento del deposito.
Le modalita' della consegna
Il secondo requisito impone che il debitore consegni la cosa nella sua integrita' economica: insieme alla cosa principale, devono essere depositati anche gli interessi maturati e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta. La norma applica il principio per cui la mora del creditore non priva il debitore dei propri obblighi accessori sino al momento della formalizzazione dell'offerta.
Il luogo del deposito coincide con quello indicato dalla legge (per il denaro, ad esempio, l'istituto di credito menzionato nell'ultimo comma o la Cassa Depositi e Prestiti per i depositi previsti da leggi speciali) o, in difetto, con quello indicato dal giudice. La scelta del luogo non e' rimessa al libero arbitrio del debitore: deve trattarsi di un soggetto idoneo a garantire la conservazione del bene, normalmente un pubblico ufficiale o un depositario qualificato.
Il verbale del pubblico ufficiale
Il terzo requisito impone la redazione di un processo verbale da parte del pubblico ufficiale presente al deposito. Tale documento ha valore di atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. e fa piena prova fino a querela di falso (art. 2700 c.c.) di quanto in esso attestato: la natura delle cose offerte, la presenza o assenza del creditore, l'eventuale rifiuto di riceverle e infine il fatto materiale del deposito.
La presenza del pubblico ufficiale rappresenta il cardine garantistico della procedura: senza di essa il deposito sarebbe un mero atto privato del debitore, inidoneo a produrre effetti opponibili al creditore. Il verbale, redatto da notaio o altro pubblico ufficiale competente, costituisce il titolo sul quale il debitore fondera' la propria eccezione liberatoria.
La notificazione al creditore assente
Quando il creditore non compaia all'atto del deposito, il quarto requisito impone che il verbale di deposito gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata. Tale notificazione completa il quadro informativo del creditore, mettendolo in grado di reagire: accettando il deposito (che produce immediatamente l'effetto liberatorio) ovvero impugnandone la validita' nelle sedi competenti.
Si pensi al caso di Sempronio, debitore di una somma rilevante nei confronti di Mevia, che dopo l'intimazione effettua il deposito presso un istituto di credito alla presenza di un notaio. Mevia non si presenta: il verbale notarile deve esserle notificato con l'invito al ritiro. Solo da quel momento Mevia e' nella piena disponibilita' giuridica di accettare il deposito o di proporre opposizione.
Il deposito di denaro presso istituti di credito
L'ultimo comma dell'art. 1212 prevede una significativa semplificazione per le obbligazioni pecuniarie: il deposito di somme di denaro puo' essere eseguito presso un istituto di credito. La disposizione tiene conto della natura fungibile della moneta e della funzione di custodia tipicamente svolta dal sistema bancario.
Il deposito bancario, una volta eseguito secondo gli ulteriori requisiti dell'art. 1212 (intimazione preventiva, verbale del pubblico ufficiale, eventuale notificazione al creditore), produce i medesimi effetti del deposito tradizionale. La somma resta a disposizione del creditore, mentre il debitore beneficia degli effetti liberatori della procedura.
Domande frequenti
Quali sono i quattro requisiti formali del deposito ex art. 1212 c.c.?
Intimazione notificata al creditore con indicazione di giorno, ora e luogo; consegna della cosa con interessi e frutti dovuti; verbale del pubblico ufficiale che attesti natura, rifiuto o assenza e deposito; notificazione del verbale al creditore assente.
Cosa deve contenere l'intimazione al creditore?
L'indicazione precisa di giorno, ora e luogo in cui la cosa sara' depositata, perche' il creditore possa partecipare all'atto e verificare la conformita' della prestazione offerta.
Che valore ha il verbale del pubblico ufficiale?
E' atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. e fa piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato: natura delle cose, rifiuto o assenza del creditore, fatto del deposito.
Cosa accade se il creditore non si presenta al deposito?
Il verbale di deposito deve essergli notificato con l'invito a ritirare la cosa, completando l'informazione necessaria per consentirgli di accettare il deposito o di proporne l'invalidita'.
Il deposito di somme di danaro ha regole speciali?
Si': l'ultimo comma dell'art. 1212 c.c. consente l'esecuzione presso un istituto di credito, fermo restando il rispetto degli altri requisiti formali (intimazione, verbale, notificazione).