Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1200 c.c. Liberazione dalle garanzie
In vigore
Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità. SEZIONE II – Del pagamento con surrogazione
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1200 c.c., Liberazione dalle garanzie
L'articolo 1200 del Codice Civile sancisce uno dei corollari fondamentali del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.): una volta che il creditore ha ottenuto soddisfazione integrale, l'utilità delle garanzie reali si esaurisce e il persistere dei vincoli sui beni del debitore (o del terzo garante) diverrebbe un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione dei beni.
La disposizione si coordina con l'art. 1199 c.c. (quietanza) e con le norme sulla cancellazione di pegno e ipoteca: il creditore deve non solo rilasciare la quietanza ma anche compiere gli atti materiali e giuridici necessari per svincolare i beni (cancellazione di ipoteca, restituzione del bene in pegno, radiazione del privilegio speciale, ecc.).
Sotto il profilo pratico, la norma è di particolare rilevanza nei rapporti bancari: il mutuatario che ha estinto il mutuo può pretendere dal creditore ipotecario la necessaria dichiarazione per la cancellazione dell'ipoteca, con possibilità di agire in giudizio per ottenerne l'esecuzione forzata (art. 2884 c.c.) e il risarcimento dei danni da ritardo. La tutela si estende ai terzi garanti (art. 1204 c.c.) che, avendo prestato ipoteca o pegno su beni propri, hanno un interesse diretto e autonomo alla liberazione.
Domande frequenti
Quando sorge l'obbligo del creditore di liberare le garanzie?
L'obbligo nasce dal momento in cui il creditore ha ricevuto il pagamento integrale del debito garantito. Prima di tale momento, e in caso di pagamento parziale, il creditore può legittimamente mantenere i vincoli sui beni.
Quali garanzie devono essere liberate ai sensi dell'art. 1200 c.c.?
La norma si riferisce alle garanzie reali (pegno, ipoteca, privilegio speciale) e a ogni altro vincolo che limiti la disponibilità del bene, come il sequestro conservativo ottenuto a tutela del credito ormai estinto.
Cosa succede se il creditore si rifiuta di liberare le garanzie dopo il pagamento?
Il debitore può agire in giudizio per ottenere una sentenza costitutiva o di condanna che tenga luogo del consenso del creditore (art. 2932 c.c. per analogia) e richiedere il risarcimento dei danni subiti per il ritardo o il rifiuto, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Il terzo che ha prestato ipoteca sul proprio bene può autonomamente chiedere la liberazione?
Sì. Il terzo garante, avendo un interesse diretto, può agire autonomamente per ottenere la cancellazione del vincolo sul proprio bene non appena il debito garantito sia stato integralmente estinto.
L'art. 1200 c.c. si applica anche alla fideiussione?
No direttamente: la fideiussione è una garanzia personale, non reale. La norma riguarda i vincoli che limitano la disponibilità dei beni. L'estinzione della fideiussione è disciplinata dagli artt. 1939-1957 c.c.