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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1195 c.c. Quietanza con imputazione

In vigore

Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un’imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore.

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In sintesi

  • Chi ha piu' debiti verso lo stesso creditore e accetta una quietanza con imputazione indicata dal creditore non puo' pretenderne una diversa.
  • La regola e' vincolante per il debitore che accetti la quietanza senza contestazioni.
  • Eccezione: il debitore puo' impugnare l'imputazione se vi e' stato dolo o sorpresa da parte del creditore.
  • L'art. 1195 si distingue dall'art. 1193: qui e' il creditore a effettuare l'imputazione tramite quietanza, non il debitore.
  • La quietanza con imputazione ha valore negoziale e produce effetti estintivi sul debito indicato.

Funzione della norma nel sistema delle imputazioni

L'art. 1195 c.c. completa il quadro normativo sull'imputazione del pagamento, disciplinando il caso in cui e' il creditore a determinare — attraverso la quietanza — a quale dei piu' debiti del medesimo debitore debba essere imputato il pagamento ricevuto. Si tratta di una norma simmetrica rispetto all'art. 1193, che invece attribuisce al debitore la facolta' di scelta al momento del pagamento. Qui la scelta e' rimessa al creditore, che la esercita formalmente nel documento quietanziale.

Il meccanismo: accettazione della quietanza e effetti vincolanti

Supponiamo che Sempronio abbia due debiti verso Mevio: uno di 3.000 euro per un prestito personale e uno di 2.000 euro per merci acquistate. Sempronio versa 2.000 euro senza indicare nulla. Mevio rilascia una quietanza in cui dichiara di imputare il pagamento al debito per le merci. Se Sempronio accetta la quietanza senza riserve, non potra' poi sostenere che intendeva pagare il prestito. L'accettazione quietanziale e' vincolante.

L'accettazione puo' essere espressa (firma del debitore sulla quietanza) o tacita (ritiro del documento senza contestazioni). In entrambi i casi, il silenzio del debitore equivale ad acquiescenza all'imputazione indicata dal creditore.

Il dolo e la sorpresa: le eccezioni

La norma prevede due esimenti che consentono al debitore di chiedere una diversa imputazione nonostante l'accettazione della quietanza: il dolo e la sorpresa. Il dolo consiste nell'inganno volontario del creditore, che ad esempio inserisce nella quietanza un'imputazione diversa da quella verbalmente concordata. La sorpresa ricorre quando il debitore, pur non ingannato, non ha avuto modo di prendere effettiva cognizione del contenuto della quietanza: si pensi al caso in cui il documento venga consegnato in mezzo ad altri atti da firmare frettolosamente, con l'imputazione inserita in modo non evidente.

L'onere della prova del dolo o della sorpresa grava sul debitore che intende contestare l'imputazione. Si tratta di un'eccezione di stretta interpretazione, che non puo' essere estesa a semplici ripensamenti o a errori propri del debitore.

Differenza con l'art. 1193 e con l'art. 1194

Il sistema del codice prevede una sequenza logica: (i) il debitore puo' scegliere l'imputazione al momento del pagamento (art. 1193); (ii) se il creditore indica l'imputazione nella quietanza e il debitore la accetta, prevale questa (art. 1195); (iii) in mancanza di scelte, si applica l'imputazione legale degli artt. 1193, comma 2, e 1194. L'art. 1195 si inserisce dunque tra la liberta' del debitore e le regole suppletive di legge, riconoscendo al creditore un potere di determinazione che pero' richiede l'accettazione — anche tacita — del debitore.

Profili pratici: contratti bancari e accordi stragiudiziali

La norma ha particolare rilevanza nei rapporti bancari e nelle transazioni stragiudiziali. Quando una banca riceve un pagamento parziale da un cliente con piu' esposizioni (mutuo, conto corrente, carta di credito), la quietanza o la nota di accredito indicante l'imputazione vincola il cliente che l'abbia accettata. Analogamente, in accordi di rientro stragiudiziale, spesso il creditore (anche privato) indica esplicitamente nella ricevuta a quale posizione debitoria viene imputato il versamento, vincolando il debitore che firma o ritira il documento.

Forma della quietanza e prova

La quietanza non e' soggetta a forma scritta ad substantiam, ma e' raccomandata per ragioni probatorie. In caso di contestazione, il debitore che vuole eccepire il dolo o la sorpresa dovra' dimostrare le circostanze dell'accettazione viziata. La quietanza scritta con firma del creditore ha valore di atto unilaterale ricognitivo del pagamento e dell'imputazione indicata.

Domande frequenti

Cosa succeede se accetto una quietanza senza leggere l'imputazione indicata dal creditore?

L'accettazione anche tacita della quietanza vincola il debitore all'imputazione indicata dal creditore. Salvo provare dolo o sorpresa, non e' possibile pretendere un'imputazione diversa in un secondo momento.

Qual e' la differenza tra dolo e sorpresa nell'art. 1195 c.c.?

Il dolo e' l'inganno volontario del creditore (ad es. indica un'imputazione diversa da quella concordata). La sorpresa e' la situazione in cui il debitore non ha potuto prendere effettiva cognizione del contenuto della quietanza, pur non essendo ingannato.

Il creditore puo' sempre scegliere l'imputazione nella quietanza?

Si', ma l'efficacia vincolante dipende dall'accettazione del debitore. Se il debitore contesta immediatamente l'imputazione indicata, la quietanza non produce l'effetto di cui all'art. 1195.

Come si differenzia l'art. 1195 dall'art. 1193 c.c.?

L'art. 1193 attribuisce al debitore la scelta dell'imputazione al momento del pagamento. L'art. 1195 invece disciplina il caso in cui e' il creditore a effettuare l'imputazione tramite quietanza, che il debitore poi accetta.

La quietanza con imputazione deve avere forma scritta?

Non e' richiesta la forma scritta ad substantiam, ma e' fortemente consigliata per ragioni di prova. La quietanza scritta e' l'atto tipico con cui si attesta il pagamento e si indica l'imputazione.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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