Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1195 c.c. – Quietanza con imputazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un’imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1194 - Articolo 1194 Codice Civile: Imputazione del pagamento agli inter…→Cod. civ. art. 1196 - Articolo 1196 Codice Civile: Spese del pagamento→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1193 Codice Civile: Imputazione del pagamento→Articolo 1197 Codice Civile: Prestazione in luogo dell’adempimento→Articolo 1192 Codice Civile: Pagamento eseguito con cose altrui→Art. 1198 c.c.: Cessione di un credito in luogo dell’adempimento→Articolo 1191 Codice Civile: Pagamento eseguito da un incapace→Articolo 1199 Codice Civile: Diritto del debitore alla quietanza→Articolo 1190 Codice Civile: Pagamento al creditore incapace
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione della norma nel sistema delle imputazioni
L'art. 1195 c.c. completa il quadro normativo sull'imputazione del pagamento, disciplinando il caso in cui e' il creditore a determinare, attraverso la quietanza, a quale dei più debiti del medesimo debitore debba essere imputato il pagamento ricevuto. Si tratta di una norma simmetrica rispetto all'art. 1193, che invece attribuisce al debitore la facolta' di scelta al momento del pagamento. Qui la scelta e' rimessa al creditore, che la esercita formalmente nel documento quietanziale.
Il meccanismo: accettazione della quietanza e effetti vincolanti
Supponiamo che Sempronio abbia due debiti verso Mevio: uno di 3.000 euro per un prestito personale e uno di 2.000 euro per merci acquistate. Sempronio versa 2.000 euro senza indicare nulla. Mevio rilascia una quietanza in cui dichiara di imputare il pagamento al debito per le merci. Se Sempronio accetta la quietanza senza riserve, non potra' poi sostenere che intendeva pagare il prestito. L'accettazione quietanziale e' vincolante.
L'accettazione può essere espressa (firma del debitore sulla quietanza) o tacita (ritiro del documento senza contestazioni). In entrambi i casi, il silenzio del debitore equivale ad acquiescenza all'imputazione indicata dal creditore.
Il dolo e la sorpresa: le eccezioni
La norma prevede due esimenti che consentono al debitore di chiedere una diversa imputazione nonostante l'accettazione della quietanza: il dolo e la sorpresa. Il dolo consiste nell'inganno volontario del creditore, che ad esempio inserisce nella quietanza un'imputazione diversa da quella verbalmente concordata. La sorpresa ricorre quando il debitore, pur non ingannato, non ha avuto modo di prendere effettiva cognizione del contenuto della quietanza: si pensi al caso in cui il documento venga consegnato in mezzo ad altri atti da firmare frettolosamente, con l'imputazione inserita in modo non evidente.
L'onere della prova del dolo o della sorpresa grava sul debitore che intende contestare l'imputazione. Si tratta di un'eccezione di stretta interpretazione, che non può essere estesa a semplici ripensamenti o a errori propri del debitore.
Differenza con l'art. 1193 e con l'art. 1194
Il sistema del codice prevede una sequenza logica: (i) il debitore può scegliere l'imputazione al momento del pagamento (art. 1193); (ii) se il creditore indica l'imputazione nella quietanza e il debitore la accetta, prevale questa (art. 1195); (iii) in mancanza di scelte, si applica l'imputazione legale degli artt. 1193, comma 2, e 1194. L'art. 1195 si inserisce dunque tra la libertà del debitore e le regole suppletive di legge, riconoscendo al creditore un potere di determinazione che però richiede l'accettazione, anche tacita, del debitore.
Profili pratici: contratti bancari e accordi stragiudiziali
La norma ha particolare rilevanza nei rapporti bancari e nelle transazioni stragiudiziali. Quando una banca riceve un pagamento parziale da un cliente con più esposizioni (mutuo, conto corrente, carta di credito), la quietanza o la nota di accredito indicante l'imputazione vincola il cliente che l'abbia accettata. Analogamente, in accordi di rientro stragiudiziale, spesso il creditore (anche privato) indica esplicitamente nella ricevuta a quale posizione debitoria viene imputato il versamento, vincolando il debitore che firma o ritira il documento.
Forma della quietanza e prova
La quietanza non e' soggetta a forma scritta ad substantiam, ma e' raccomandata per ragioni probatorie. In caso di contestazione, il debitore che vuole eccepire il dolo o la sorpresa dovrà dimostrare le circostanze dell'accettazione viziata. La quietanza scritta con firma del creditore ha valore di atto unilaterale ricognitivo del pagamento e dell'imputazione indicata.
Domande frequenti
Cosa succeede se accetto una quietanza senza leggere l'imputazione indicata dal creditore?
L'accettazione anche tacita della quietanza vincola il debitore all'imputazione indicata dal creditore. Salvo provare dolo o sorpresa, non e' possibile pretendere un'imputazione diversa in un secondo momento.
Qual e' la differenza tra dolo e sorpresa nell'art. 1195 c.c.?
Il dolo e' l'inganno volontario del creditore (ad es. indica un'imputazione diversa da quella concordata). La sorpresa e' la situazione in cui il debitore non ha potuto prendere effettiva cognizione del contenuto della quietanza, pur non essendo ingannato.
Il creditore può sempre scegliere l'imputazione nella quietanza?
Si', ma l'efficacia vincolante dipende dall'accettazione del debitore. Se il debitore contesta immediatamente l'imputazione indicata, la quietanza non produce l'effetto di cui all'art. 1195.
Come si differenzia l'art. 1195 dall'art. 1193 c.c.?
L'art. 1193 attribuisce al debitore la scelta dell'imputazione al momento del pagamento. L'art. 1195 invece disciplina il caso in cui e' il creditore a effettuare l'imputazione tramite quietanza, che il debitore poi accetta.
La quietanza con imputazione deve avere forma scritta?
Non e' richiesta la forma scritta ad substantiam, ma e' fortemente consigliata per ragioni di prova. La quietanza scritta e' l'atto tipico con cui si attesta il pagamento e si indica l'imputazione.