Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1184 c.c. – Termine
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se per l’adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1183 - Articolo 1183 Codice Civile: Tempo dell’adempimento→Cod. civ. art. 1185 - Articolo 1185 Codice Civile: Pendenza del termine→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1182 Codice Civile: Luogo dell’adempimento→Articolo 1186 Codice Civile: Decadenza dal termine→Articolo 1181 Codice Civile: Adempimento parziale→Articolo 1187 Codice Civile: Computo del termine→Articolo 1180 Codice Civile: Adempimento del terzo→Articolo 1188 Codice Civile: Destinatario del pagamento→Articolo 1179 Codice Civile: Obbligo di garanzia
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In sintesi
Indice dei contenuti
La funzione del termine nell'obbligazione
L'art. 1184 c.c. disciplina uno degli elementi accidentali del rapporto obbligatorio di maggiore rilevanza pratica: il termine per l'adempimento. La norma stabilisce una presunzione relativa, iuris tantum, in ordine all'interesse cui il termine e' preordinato: esso si presume stabilito a favore del debitore, salvo che dalla legge, dagli usi o dalle circostanze del contratto risulti che sia stato convenuto nell'interesse del creditore o di entrambi.
La ratio della presunzione e' storica e logica insieme: nell'obbligazione tipica, e' il debitore a necessitare di tempo per procurarsi le risorse o i beni necessari all'adempimento; il creditore, invece, di regola preferirebbe ricevere subito la prestazione. Il termine gli e' imposto come controparte di un vantaggio (es. un prezzo di acquisto più conveniente, un interesse attivo) o di una necessità organizzativa del debitore.
Il termine a favore del debitore
Quando il termine e' stabilito nell'interesse del debitore, questi gode di due prerogative: non può essere costretto ad adempiere prima della scadenza (il creditore non può esigere anticipatamente) e, specularmente, può adempiere anticipatamente se lo desidera, rinunciando al beneficio del termine. La rinuncia e' unilaterale e non richiede il consenso del creditore: Tizio, obbligato a restituire un prestito entro il 31 dicembre, può restituirlo il 1° ottobre se lo reputa conveniente, e Caio e' tenuto ad accettare.
Questa prerogativa ha una rilevante implicazione finanziaria: nei contratti di mutuo a tasso fisso, il debitore che rimborsa anticipatamente può dover corrispondere un'indennita' di estinzione anticipata se pattuita, ma il diritto a rimborsare anticipatamente non può essere contrattualmente escluso nei mutui ai consumatori (d.lgs. 385/1993, Testo Unico Bancario, art. 125-sexies).
Il termine a favore del creditore o di entrambi
Se il termine e' stabilito nell'interesse del creditore, si verifica la situazione inversa: il creditore non e' tenuto ad accettare un adempimento anticipato del debitore. L'ipotesi e' meno frequente ma tutt'altro che rara: si pensi al contratto di deposito con termine, dove il depositante-creditore ha interesse a ricevere la restituzione in un momento preciso futuro (es. per esigenze di liquidita' programmate), o al contratto di fornitura in cui il termine di consegna corrisponde a un ciclo produttivo del cliente.
Quando il termine e' stabilito nell'interesse di entrambe le parti, e questa e' la situazione più complessa, ne' il debitore può adempiere anticipatamente (con effetto liberatorio coatto) ne' il creditore può esigere prima della scadenza. Entrambi i benefici del termine sono tutelati contemporaneamente. Si pensi a un contratto di mutuo a tasso variabile con indicizzazione mensile: la rata e' fissata a una data precisa nell'interesse di entrambi, il debitore pianifica i propri flussi di cassa, la banca-creditrice pianifica la propria liquidita'. Nessuno dei due può imporre variazioni unilaterali della tempistica.
Decadenza dal beneficio del termine e pluralità di debitori
Il beneficio del termine non e' intangibile: l'art. 1186 c.c. prevede che il debitore decade dal termine quando diventa insolvente, quando non presta le garanzie promesse o quando le garanzie prestate si deteriorano per fatto suo. In questi casi, il creditore può esigere immediatamente la prestazione, senza attendere la scadenza originariamente convenuta.
Va sottolineato che, in caso di pluralità di debitori, obbligazione solidale o parziaria, il beneficio del termine concesso a più debitori opera individualmente: la decadenza di uno non travolge gli altri, che conservano il proprio beneficio salvo che le garanzie fossero prestate congiuntamente. Questo profilo, che potrebbe sembrare di dettaglio, ha rilevanti ricadute nelle operazioni di finanziamento sindacato e nelle obbligazioni solidali con garanzie frazionate.
Domande frequenti
Se ho un termine per pagare, posso pagare prima senza chiedere il permesso al creditore?
Dipende da chi e' a favore il termine. Se il termine e' stabilito nell'interesse del debitore (presunzione legale), puoi adempiere anticipatamente senza bisogno del consenso del creditore. Se invece il termine e' nell'interesse del creditore o di entrambi, il creditore non e' tenuto ad accettare il pagamento anticipato.
Come si capisce se il termine e' a favore del debitore o del creditore?
La legge presume che il termine sia a favore del debitore. Questa presunzione e' superabile dalla legge stessa, dagli usi o dalle circostanze del contratto. Ad esempio, un termine di consegna inserito per soddisfare esigenze produttive del cliente e' normalmente a favore del creditore.
Cosa succede se il debitore diventa insolvente prima della scadenza del termine?
Il debitore decade dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. Il creditore può esigere immediatamente l'adempimento, senza attendere la scadenza originaria. La stessa decadenza si verifica se il debitore non presta le garanzie promesse o le lascia deteriorare per fatto suo.
Il termine vale allo stesso modo per tutti i debitori in caso di obbligazione solidale?
Il beneficio del termine opera individualmente per ciascun debitore. La decadenza di un debitore solidale per insolvenza o mancata garanzia non travolge automaticamente gli altri condebitori, che conservano il proprio beneficio del termine salvo specifiche pattuizioni contrarie.
Nei mutui bancari il debitore può sempre rimborsare anticipatamente?
Nei mutui ai consumatori disciplinati dal Testo Unico Bancario, il diritto al rimborso anticipato e' garantito dalla legge (art. 125-sexies TUB) e non può essere contrattualmente escluso; la banca può solo applicare un'indennita' limitata. Nei finanziamenti alle imprese, le condizioni di rimborso anticipato dipendono dalle pattuizioni contrattuali.