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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 20 TUIR – Prestazioni pensionistiche (NDR: ex art. 17-bis.)

In vigore dal 04/07/2006 con effetto dal 01/01/1999

Modificato da: Decreto-legge del 04/07/2006 n. 223 Articolo 37

Soppresso da: Decreto legislativo del 05/12/2005 n. 252 Articolo 21

“[1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1, dell`articolo 16 sono soggette ad imposta mediante l`applicazione dell`aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1, dell`articolo 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l`importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati da imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l`imposta in base all`aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto di percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d`imposta. Si applicano le disposizioni previste dall`articolo 17, comma 1-bis.

2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell`importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l`imposta si applica sull`importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dall`articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell`articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, e comunque quando l`importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell`assegno sociale di cui all`articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Salvo conguaglio all`atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all`articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l`aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.]”

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A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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