Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 20 TUIR – Prestazioni pensionistiche (NDR: ex art. 17-bis.)
In vigore dal 04/07/2006 con effetto dal 01/01/1999
Modificato da: Decreto-legge del 04/07/2006 n. 223 Articolo 37
Soppresso da: Decreto legislativo del 05/12/2005 n. 252 Articolo 21
“[1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1, dell`articolo 16 sono soggette ad imposta mediante l`applicazione dell`aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1, dell`articolo 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l`importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati da imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l`imposta in base all`aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto di percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d`imposta. Si applicano le disposizioni previste dall`articolo 17, comma 1-bis.
2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell`importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l`imposta si applica sull`importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dall`articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell`articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, e comunque quando l`importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell`assegno sociale di cui all`articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Salvo conguaglio all`atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all`articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l`aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.]”
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 20 del TUIR si inserisce nel sistema di incentivi fiscali alla previdenza complementare che il legislatore ha costruito nel corso degli ultimi decenni per far fronte alle criticita' del sistema pensionistico obbligatorio. Il principio ispiratore e' quello dell'EET (Exempt-Exempt-Taxed): i contributi versati al fondo pensione sono dedotti nella fase di accumulo (artt. 10 e 51 TUIR), i rendimenti maturati durante la fase di investimento sono tassati in misura agevolata in capo al fondo (imposta sostitutiva del 20% ridotta al 12,5% sui rendimenti da titoli di Stato), e le prestazioni finali sono tassate in uscita con l'aliquota agevolata prevista dall'art. 20.
La riduzione progressiva dell'aliquota al 9% per i partecipanti di lungo periodo persegue l'obiettivo di incentivare la fedelta' al fondo pensione e scoraggiare il riscatto anticipato delle posizioni accumulate, che priverebbe il lavoratore di una copertura previdenziale adeguata in età avanzata. L'intero sistema e' coerente con le finalità previdenziali del risparmio a lungo termine.
Analisi
L'art. 20 TUIR prevede che le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale o di rendita siano assoggettate a una ritenuta a titolo di imposta - e non a titolo d'acconto - applicata direttamente dalla forma pensionistica erogante (fondo pensione, società assicurativa, ecc.). La ritenuta a titolo di imposta e' definitiva: il beneficiario non deve dichiarare ulteriormente le somme ricevute nella propria dichiarazione dei redditi, né può portarle in compensazione con altri redditi.
L'aliquota di partenza e' il 15%. Per ogni anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare che supera il quindicesimo, l'aliquota si riduce di 0,30 punti percentuali. Il meccanismo consente di raggiungere l'aliquota minima del 9% dopo 35 anni di partecipazione (15 anni + 20 anni x 0,30% = 6%, portando l'aliquota da 15% a 9%). Anni di partecipazione inferiori al quindicesimo non danno diritto alla riduzione.
La base imponibile non coincide con l'intera prestazione ricevuta: ne sono escluse le quote corrispondenti a contributi non dedotti (perché eccedenti i limiti di deducibilita' o perché il contribuente ha scelto di non dedurli), nonché le eventuali quote di rendimento già assoggettate a imposta sostitutiva in capo al fondo. Il fondo pensione erogante e' responsabile del corretto calcolo della base imponibile e dell'applicazione della ritenuta.
Per le prestazioni in rendita, la tassazione si applica ad ogni singola rata con la stessa modalità. Per le anticipazioni (prelevamenti parziali durante la fase di accumulo), il regime fiscale può essere differente a seconda della causale (acquisto/ristrutturazione prima casa, spese mediche, altre causita'), con aliquote che possono variare rispetto al regime ordinario di uscita.
Quando si applica
L'art. 20 TUIR si applica al momento dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari, ossia quando il partecipante raggiunge l'età pensionabile o matura i requisiti previsti dal regolamento del fondo pensione per il pensionamento complementare. La norma si applica altresi' in caso di riscatto della posizione individuale per cause diverse dal pensionamento, sebbene in queste ipotesi l'aliquota applicabile possa essere quella ordinaria del 23%.
Il fondo pensione o la compagnia assicurativa erogante e' il sostituto d'imposta che applica la ritenuta: il beneficiario non deve effettuare alcun adempimento dichiarativo per le somme soggette a ritenuta a titolo d'imposta, ma deve conservare la documentazione attestante gli anni di partecipazione e i contributi versati, utile in caso di verifica fiscale.
Connessioni
L'art. 20 TUIR si coordina con le seguenti disposizioni:
Art. 10, comma 1, lettera e-bis), TUIR: deducibilita' dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari fino a 5.164,57 euro annui, che costituisce la corrispondente fase di accumulo agevolato. Art. 51, comma 2, lettera h), TUIR: esclusione dalla base imponibile del lavoro dipendente dei contributi alle forme pensionistiche versati dal datore di lavoro nei limiti previsti. D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252: testo unico della previdenza complementare, che disciplina l'accesso, il funzionamento e le prestazioni dei fondi pensione, in stretto coordinamento con il regime fiscale dell'art. 20 TUIR. Art. 17 TUIR: tassazione separata per alcune tipologie di prestazioni in capitale, che però si applica alle liquidazioni del TFR e non alle prestazioni pensionistiche complementari soggette all'art. 20.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare
L'Agenzia detta le istruzioni operative sulla tassazione delle prestazioni pensionistiche complementari ex d.lgs. 252/2005 ai fini dell'art. 20 TUIR: criteri di tassazione separata, regime delle rivalutazioni e gestione delle prestazioni in capitale e in rendita.
Casi pratici
Caso 1: Prestazione in capitale con 20 anni di partecipazione
Tizio ha aderito a un fondo pensione aperto all'età di 45 anni e va in pensione a 65 anni, con 20 anni di partecipazione. Sceglie di ritirare il 50% della posizione in forma di capitale, pari a 60.000 euro. Poiché ha partecipato per 20 anni (5 anni oltre il quindicesimo), l'aliquota si riduce di 1,50 punti percentuali (5 x 0,30%), passando dal 15% al 13,50%. Il fondo applica la ritenuta a titolo d'imposta del 13,50% sulla quota imponibile del capitale (al netto dei contributi non dedotti), e Tizio riceve il netto senza dover dichiarare ulteriormente le somme.
Caso 2: Rendita mensile con aliquota minima
Caio ha aderito a un fondo pensione negoziale all'età di 30 anni e va in pensione a 67 anni, con 37 anni di partecipazione. Sceglie di percepire l'intera posizione in forma di rendita mensile. Avendo partecipato per 37 anni (22 anni oltre il quindicesimo), la riduzione e' di 6,60 punti percentuali (22 x 0,30%), ma poiché l'aliquota non può scendere sotto il 9%, Caio beneficia dell'aliquota minima del 9% sulla quota imponibile di ogni rata di rendita mensile, con un risparmio fiscale significativo rispetto all'aliquota marginale IRPEF ordinaria.
Domande frequenti
Le pensioni INPS sono tassate come le prestazioni dei fondi pensione?
No. Le pensioni obbligatorie INPS sono qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 49 TUIR) e sono tassate con le aliquote progressive IRPEF ordinarie. Le prestazioni dei fondi pensione complementari seguono invece il regime agevolato dell'art. 20 TUIR con aliquota del 15%-9%.
Come si calcola la riduzione dell'aliquota per chi partecipa da molti anni al fondo?
L'aliquota di base e' il 15%. Per ogni anno di partecipazione che supera il quindicesimo, si applica una riduzione di 0,30 punti percentuali. Il minimo e' il 9%, raggiungibile dopo almeno 35 anni di partecipazione (15 + 20 anni aggiuntivi). Chi partecipa da meno di 15 anni applica l'aliquota piena del 15%.
Devo dichiarare le prestazioni del fondo pensione nel modello 730?
No, se sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 20 TUIR. La ritenuta e' definitiva e il fondo pensione assolve l'obbligo tributario per conto del beneficiario. Non e' necessaria alcuna dichiarazione ulteriore per quelle somme, salvo i casi in cui una parte della prestazione sia non imponibile o soggetta a regime diverso.
Se riscatto anticipatamente il fondo pensione, si applica ancora l'aliquota agevolata?
Dipende dalla causale del riscatto. Per le anticipazioni per spese sanitarie gravi o acquisto/ristrutturazione della prima casa, le aliquote possono essere agevolate (23% per talune causali). Per i riscatti per altre cause (es. cessazione del rapporto di lavoro non seguita da nuova occupazione), l'aliquota può essere quella ordinaria del 23%.
Cosa succede alla quota di prestazione corrispondente a contributi non dedotti?
La quota di prestazione che corrisponde a contributi non dedotti fiscalmente non e' imponibile ai sensi dell'art. 20 TUIR. Il fondo pensione e' tenuto a tracciare la composizione della posizione individuale (contributi dedotti e non dedotti) per calcolare correttamente la base imponibile al momento dell'erogazione.