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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1129 c.c. Nomina e revoca dell’amministratore

In vigore

dell'amministratore (1) Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario. Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonchè i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori. Nel caso in cui l’amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l’intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio. Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore. In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore. L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonchè quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi. Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore. La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato. Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità: 1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; 2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonchè di deliberazioni dell’assemblea; 3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma; 4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini; 5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; 6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva; 7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9); 8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo. In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato. L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV. Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonchè a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica.

In sintesi

  • Quando i condomini sono più di otto, la nomina dell'amministratore è obbligatoria; se l'assemblea non provvede, interviene l'autorità giudiziaria.
  • L'amministratore deve comunicare dati anagrafici, codice fiscale, sede dei registri e orari di consultazione al momento della nomina e di ogni rinnovo.
  • Le somme del condominio devono transitare su un conto corrente dedicato intestato al condominio.
  • L'incarico dura un anno e si rinnova automaticamente; la revoca può avvenire in qualsiasi momento dall'assemblea o dall'autorità giudiziaria in caso di gravi irregolarità.

Obbligo di nomina dell'amministratore

L'art. 1129 c.c., profondamente riformato dalla L. 220/2012, è la norma centrale sulla figura dell'amministratore di condominio. La norma stabilisce innanzitutto che, quando i condomini sono più di otto, la nomina dell'amministratore è obbligatoria. Se l'assemblea non provvede, la nomina può essere richiesta all'autorità giudiziaria da uno o più condomini o dall'amministratore dimissionario.

Obblighi di trasparenza e conto dedicato

Al momento dell'accettazione dell'incarico e di ogni rinnovo, l'amministratore deve comunicare ai condomini i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale (o la denominazione societaria), l'ubicazione dei registri condominiali e gli orari di consultazione gratuita.

Una delle innovazioni più rilevanti della riforma del 2012 è l'obbligo del conto corrente dedicato: tutte le somme ricevute o erogate per conto del condominio devono transitare su un conto postale o bancario intestato esclusivamente al condominio. Questo tutela il patrimonio condominiale da eventuali confusioni con il patrimonio personale dell'amministratore.

Durata, rinnovo e revoca

L'incarico ha durata annuale e si rinnova automaticamente per un altro anno salvo revoca. La revoca può essere deliberata dall'assemblea in qualsiasi momento (con la stessa maggioranza della nomina) oppure disposta dall'autorità giudiziaria in caso di gravi irregolarità, tra cui: omessa convocazione dell'assemblea, mancata esecuzione di delibere, mancata apertura del conto dedicato, gestione non trasparente. I requisiti professionali dell'amministratore sono disciplinati dall'art. 71-bis disp. att. c.c.

Domande frequenti

Quanti condomini sono necessari per rendere obbligatoria la nomina dell'amministratore?

Più di otto condomini. Con nove o più condomini la nomina è obbligatoria; se l'assemblea non provvede, l'autorità giudiziaria può intervenire su ricorso (art. 1129 c.c.).

L'amministratore può usare il proprio conto per i soldi del condominio?

No. L'art. 1129 c.c. impone l'uso di un conto corrente dedicato, postale o bancario, intestato esclusivamente al condominio. Il mancato rispetto è una grave irregolarità.

Per quanto tempo dura l'incarico dell'amministratore?

L'incarico dura un anno e si rinnova automaticamente per un altro anno, salvo revoca deliberata dall'assemblea o disposta dall'autorità giudiziaria.

Quando può essere revocato l'amministratore dal tribunale?

In caso di gravi irregolarità, tra cui: omessa convocazione dell'assemblea, mancata esecuzione di delibere giudiziarie o assembleari, mancata apertura del conto dedicato, irregolarità fiscali.

Quali requisiti deve avere l'amministratore di condominio?

I requisiti sono fissati dall'art. 71-bis disp. att. c.c., introdotto dalla L. 220/2012: diploma di scuola secondaria superiore, assenza di condanne penali, formazione specifica e aggiornamento periodico.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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