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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1049 c.c. Somministrazione di acqua a un edificio

In vigore

Se a una casa o alle sue dipendenze manca l’acqua necessaria per l’alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi domestici, e non è possibile procurarla senza eccessivo dispendio, il proprietario del fondo vicino deve consentire che sia dedotta l’acqua di sopravanzo nella misura indispensabile per le necessità anzidette. Prima che siano iniziati i lavori, deve pagarsi il valore dell’acqua, che si chiede di dedurre, calcolato per un’annualità. Si devono altresì sostenere tutte le spese per le opere di presa e di derivazione. Si applicano inoltre le disposizioni del primo comma dell’articolo 1038. In mancanza di convenzione, la sentenza determina le modalità della derivazione e l’indennità dovuta. Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni originarie, la derivazione può essere soppressa su istanza dell’una o dell’altra parte.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Consente al proprietario di un edificio privo di acqua potabile di ottenere la somministrazione coattiva dell'acqua di sopravanzo dal fondo vicino.
  • Presupposti: mancanza di acqua necessaria per alimentazione di uomini/animali e usi domestici, impossibilità di procurarla senza eccessivo dispendio.
  • Obbligo di pagare anticipatamente il valore dell'acqua per un'annualità e di sostenere le spese per le opere di presa e derivazione.
  • In mancanza di accordo, il giudice determina modalità e indennità; la derivazione può essere soppressa se mutano le condizioni originarie.

Finalità e fondamento

L'art. 1049 c.c. introduce un istituto di solidarietà fondiaria: il proprietario del fondo vicino è tenuto a tollerare la derivazione dell'acqua di sopravanzo a favore di un edificio che ne sia sprovvisto, quando non sia possibile approvvigionarsi altrimenti senza costi eccessivi. La norma bilancia il diritto di proprietà del cedente con la necessità primaria dell'acqua potabile.

Presupposti applicativi

Tre condizioni devono concorrere: (a) mancanza di acqua nell'edificio o nelle sue dipendenze; (b) indispensabilità per alimentazione umana, animale o usi domestici; (c) impossibilità di procurarsi l'acqua altrimenti senza eccessivo dispendio. Il concetto di «eccessivo dispendio» è relativo e va valutato in concreto, tenendo conto delle condizioni economiche del richiedente e delle caratteristiche del territorio.

Acqua di sopravanzo

Solo l'acqua eccedente i bisogni del fondo cedente può essere richiesta: il proprietario del fondo vicino non è obbligato a privarsi dell'acqua necessaria al proprio uso. La misura della derivazione deve essere indispensabile per le necessità indicate, non meramente conveniente.

Indennità e spese

Prima dell'avvio dei lavori occorre pagare il valore dell'acqua calcolato per un'annualità. Le spese per le opere di presa e derivazione sono a carico del richiedente. Si applicano altresì le disposizioni dell'art. 1038, primo comma c.c. in materia di indennità per la servitù di acquedotto.

Procedura e variazioni successive

In assenza di accordo, il giudice determina le modalità della derivazione e l'indennità con sentenza costitutiva. Se le condizioni originarie mutano (es. il fondo si allaccia all'acquedotto pubblico), la derivazione può essere soppressa su istanza di entrambe le parti.

Domande frequenti

Quando scatta l'obbligo di somministrazione coattiva di acqua a un edificio ex art. 1049 c.c.?

Quando l'edificio o le sue dipendenze mancano dell'acqua necessaria per alimentazione di uomini o animali e per usi domestici, e non è possibile procurarla altrove senza eccessivo dispendio o disagio. Devono concorrere tutti e tre i presupposti.

Cosa si intende per «acqua di sopravanzo» richiamata dall'art. 1049 c.c.?

È l'acqua che eccede le necessità domestiche, agricole e industriali del fondo cedente. Il proprietario del fondo vicino non può essere costretto a cedere acqua di cui ha bisogno; solo l'eccedenza può essere oggetto della somministrazione coattiva.

Chi paga le spese delle opere di presa e derivazione previste dall'art. 1049 c.c.?

Tutte le spese per le opere di presa e derivazione sono a carico del proprietario che richiede la somministrazione coattiva. Prima dell'inizio dei lavori deve anche versare anticipatamente il valore dell'acqua calcolato per un'annualità.

L'art. 1049 c.c. si applica se l'acqua può essere ottenuta tramite allacciamento all'acquedotto pubblico?

No. Se è possibile allacciarsi all'acquedotto pubblico senza eccessivo dispendio, il presupposto dell'impossibilità di procurarsi l'acqua altrimenti non è soddisfatto e la somministrazione coattiva non può essere richiesta.

Cosa succede se dopo l'istituzione della servitù le condizioni originarie cambiano?

L'art. 1049 c.c. prevede espressamente che, in caso di mutamento delle condizioni originarie (es. realizzazione di un allacciamento idrico pubblico), la derivazione può essere soppressa su istanza di ciascuna delle parti, anche tramite ricorso al giudice in mancanza di accordo.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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