In sintesi
- Disciplina gli obblighi reciproci tra utenti superiori e inferiori nella derivazione e nell'uso delle acque.
- Vieta qualsiasi pregiudizio vicendevole causato da stagnamento, rigurgito o diversione delle acque.
- Si inserisce nel sistema della servitù di acquedotto (artt. 1033-1047 c.c.) come norma di protezione dell'equilibrio idrico tra fondi contigui.
- Tutela sia il fondo dominante sia il fondo servente da usi scorretti delle acque derivate.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1048 c.c. – Obblighi degli utenti
Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nella derivazione e nell’uso delle acque a norma del precedente articolo, deve evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle acque medesime.
Stesso numero, altri codici
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Commento
Indice dei contenuti
Inquadramento sistematico
L'art. 1048 c.c. chiude la disciplina della servitù di acquedotto e di scarico (artt. 1033-1047 c.c.) imponendo un principio di uso non lesivo delle acque: chi esercita una derivazione non può causare stagnamento, rigurgito o diversione che pregiudichino gli altri utenti, siano essi a monte o a valle.
Utenti superiori e inferiori
La norma distingue tra utenti superiori (che prelevano acqua prima, o a quota più alta) e inferiori (che ricevono le acque a valle o in posizione idraulicamente subordinata). Entrambi sono vincolati al divieto di pregiudizio reciproco.
Condotte vietate
Tre sono le condotte espressamente vietate:
Coordinamento con il T.U. acque
Il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 (TU acque pubbliche) e il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'ambiente) integrano la disciplina civilistica: le concessioni di derivazione rilasciate dall'ente competente fissano portate e modalità d'uso, sicché una derivazione conforme alla concessione ma lesiva degli altri utenti rimane comunque illecita ai sensi dell'art. 1048 c.c.
Rimedi
In caso di violazione, gli utenti danneggiati possono agire in via inibitoria (art. 1079 c.c.) per la cessazione della condotta illecita e in via risarcitoria per i danni subiti. Se le acque sono pubbliche, si può investire anche l'autorità amministrativa competente ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
Domande frequenti
Chi sono gli «utenti superiori» e «inferiori» di cui all'art. 1048 c.c.?
Gli utenti superiori sono coloro che derivano o utilizzano le acque a monte o in posizione idraulicamente prevalente; gli inferiori sono quelli posti a valle o in condizione subordinata. Entrambi sono reciprocamente obbligati a non cagionare pregiudizio agli altri.
Cosa si intende per «rigurgito» vietato dall'art. 1048 c.c.?
Il rigurgito consiste nella risalita forzata dell'acqua verso monte, determinata da ostruzione, manovra di paratoie o altri interventi sul tratto a valle, che impedisce il normale deflusso e danneggia gli utenti superiori. È vietato indipendentemente dall'elemento soggettivo.
L'art. 1048 c.c. si applica anche alle acque pubbliche concesse in derivazione?
Sì. Anche se la derivazione è autorizzata da concessione amministrativa ai sensi del R.D. 1775/1933 o del D.Lgs. 152/2006, il concessionario rimane vincolato al divieto di pregiudizio reciproco tra utenti previsto dall'art. 1048 c.c. Le due discipline si integrano.
Quali rimedi ha l'utente danneggiato da stagnamento o diversione illecita?
Può agire in giudizio con l'azione confessoria (art. 1079 c.c.) per far cessare le turbative e ripristinare il corretto esercizio della servitù, nonché richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti. Se le acque sono pubbliche, può anche segnalare la violazione all'autorità di bacino competente.
L'art. 1048 c.c. trova applicazione anche nei rapporti tra condomini di un edificio che condividono una conduttura idrica?
In via analogica sì, ma il rapporto condominiale è disciplinato principalmente dagli artt. 1117 ss. c.c. e dal regolamento condominiale. L'art. 1048 c.c. si applica direttamente ai fondi contigui che condividono una servitù di acquedotto ai sensi degli artt. 1033 ss. c.c.
Vedi anche