Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 995 c.c. – Cose consumabili
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se l’usufrutto comprende cose consumabili, l’usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l’obbligo di pagarne il valore al termine dell’usufrutto secondo la stima convenuta.
Mancando la stima, è in facoltà dell’usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l’usufrutto o di restituirne altre in eguale qualità e quantità.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 994 - Articolo 994 Codice Civile: Perimento delle mandrie o dei greggi→Cod. civ. art. 996 - Articolo 996 Codice Civile: Cose deteriorabili→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 993 Codice Civile: Semenzai→Articolo 997 Codice Civile: Impianti, opifici e macchinari→Articolo 992 Codice Civile: Pali per vigne e per altre coltivazioni→Articolo 998 Codice Civile: Scorte vive e morte→Articolo 991 Codice Civile: Alberi fruttiferi→Articolo 999 Codice Civile: Locazioni concluse dall’usufruttuario→Art. 990 c.c.: Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il cosiddetto quasi usufrutto
L'articolo 995 del Codice civile disciplina una figura particolare, storicamente nota come quasi usufrutto: l'usufrutto su cose consumabili. Per cose consumabili si intendono quei beni che si esauriscono con l'uso conforme alla loro destinazione naturale, come denaro, derrate alimentari, combustibili, vino, foraggio, materie prime. La caratteristica essenziale di queste cose è che il loro godimento implica necessariamente la loro distruzione o trasformazione, rendendo impossibile la conservazione della sostanza imposta dalla disciplina generale dell'usufrutto. Da qui nasce la necessità di una regola speciale che concili il diritto al godimento con la tutela del valore patrimoniale del proprietario.
Effetti sulla titolarità del bene
La dottrina tradizionale qualifica il quasi usufrutto come ipotesi in cui si verifica un vero e proprio trasferimento della proprietà delle cose consumabili dal nudo proprietario al titolare del diritto. Caio, ricevendo in usufrutto una somma di denaro o una partita di grano, ne diventa proprietario e può disporne liberamente. Il nudo proprietario perde il diritto reale sulle cose specifiche e acquista, in cambio, un diritto di credito alla restituzione dell'equivalente al termine dell'usufrutto. La trasformazione del rapporto da diritto reale a rapporto obbligatorio è uno dei tratti più peculiari della figura.
La stima convenuta
Il legislatore privilegia la stima preventiva, perché definisce con certezza il debito restitutorio dell'usufruttuario. Quando Tizio costituisce a favore di Caio l'usufrutto su una scorta di derrate stimate in un determinato valore, al termine dell'usufrutto Caio dovrà restituire quella somma. La stima convenuta cristallizza il valore e tutela il nudo proprietario dalle oscillazioni di mercato, ma anche l'usufruttuario, perché non gli impone obblighi quantitativi indeterminati. La stima è opportuna soprattutto quando le cose sono soggette a forte variabilità di prezzo, come prodotti agricoli o materie prime industriali.
L'alternativa in assenza di stima
Se le parti non hanno effettuato la stima, l'usufruttuario ha la facoltà di scegliere tra due modalità di adempimento: pagare il valore che le cose hanno al tempo in cui finisce l'usufrutto, oppure restituire cose di eguale qualità e quantità. La prima opzione configura un'obbligazione di valuta, soggetta al principio nominalistico; la seconda costituisce un'obbligazione di genere, che impegna l'usufruttuario a reperire cose fungibili equivalenti. La scelta spetta al debitore ed è discrezionale, salva la buona fede nell'esecuzione. In contesti inflazionistici o di scarsità delle materie prime, la scelta diventa economicamente strategica.
Profili fiscali e contabili
Per il commercialista, il quasi usufrutto pone questioni delicate. L'usufrutto su denaro genera obbligazioni di pagamento che vanno qualificate ai fini delle imposte di donazione e successione, con valutazione attuariale. L'usufrutto su scorte di magazzino o materie prime, frequente negli atti di passaggio aziendale, richiede attenta valutazione dell'inventario iniziale, della stima e delle modalità restitutorie. La scelta tra obbligazione di valuta e obbligazione di genere ha effetti significativi in periodi di inflazione, perché l'usufruttuario sopporta il rischio della scelta. Anche dal punto di vista contabile, le scorte trasferite in quasi usufrutto richiedono una rilevazione specifica nei bilanci d'esercizio dei soggetti coinvolti, con esposizione del debito restitutorio.
Domande frequenti
Cos'è il quasi-usufrutto?
È l'usufrutto avente ad oggetto cose consumabili (denaro, vino, grano, combustibile). Poiché il godimento implica il consumo della cosa, l'usufruttuario ne diventa proprietario e alla scadenza restituisce il valore stimato al momento della consegna, non le stesse cose.
L'usufruttuario di denaro può spenderlo?
Sì. Chi riceve denaro in usufrutto può spenderlo liberamente perché ne diventa proprietario. Alla scadenza dovrà restituire la stessa somma nominale (o quella stimata al momento della consegna, se in valuta diversa).
Se le cose consumabili si rivalutano, l'usufruttuario deve restituire il valore rivalutato?
No, salvo diverso accordo. La legge stabilisce che si restituisce il valore stimato al momento della consegna. La svalutazione o rivalutazione successiva non modifica il debito nominale, a meno che le parti abbiano inserito clausole di indicizzazione o abbiano convenuto la restituzione in natura.
Qual è la differenza tra quasi-usufrutto e mutuo?
Entrambi trasferiscono la proprietà di cose fungibili con obbligo di restituzione. Il mutuo è un contratto autonomo e tipico che di solito prevede il pagamento di interessi; il quasi-usufrutto è una modalità di godimento nell'ambito di un diritto reale, senza obbligo di interessi (salvo patto). Inoltre il mutuo si estingue per rimborso, il quasi-usufrutto per le cause di estinzione dell'usufrutto (morte, termine).
Le scorte di un'azienda agricola (grano, vino) possono formare oggetto di quasi-usufrutto?
Sì. Le scorte alimentari e le derrate sono cose consumabili per eccellenza. L'usufrutto di un'azienda agricola che includa le scorte comporta quasi-usufrutto su queste ultime. Le parti spesso preferiscono la clausola di restituzione in natura (stessa quantità e qualità di grano/vino), che è espressamente ammessa dall'art. 995 c.c.