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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 995 c.c. Cose consumabili

In vigore

Se l’usufrutto comprende cose consumabili, l’usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l’obbligo di pagarne il valore al termine dell’usufrutto secondo la stima convenuta. Mancando la stima, è in facoltà dell’usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l’usufrutto o di restituirne altre in eguale qualità e quantità.

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In sintesi

  • Se l'usufrutto comprende cose consumabili (denaro, derrate, vino, carburante ecc.), l'usufruttuario ha diritto di servirsene.
  • L'obbligazione restitutoria è di valore, non di identità: l'usufruttuario restituisce il valore stimato al momento della consegna, non le stesse cose.
  • Questa figura prende il nome di quasi-usufrutto (o usufrutto improprio): il diritto su cosa consumabile non può che avere per oggetto la proprietà della cosa stessa.
  • Se le parti concordano la restituzione delle cose in natura (stessa quantità e qualità), questa clausola prevale sul valore.

Il quasi-usufrutto ricorre quando l'oggetto del diritto è una cosa consumabile: l'usufruttuario diventa proprietario della cosa consumabile e alla scadenza restituisce il valore stimato al momento della consegna. Si tratta di una figura peculiare perché il "godimento" implica necessariamente il consumo della cosa, il che trasforma l'obbligazione restitutoria da identità a valore.

Natura del quasi-usufrutto

L'art. 995 c.c. disciplina il c.d. quasi-usufrutto (nomen iuris di tradizione romanistica), che sorge quando l'oggetto dell'usufrutto sono cose consumabili: cose che si distruggono con l'uso o che vengono meno fisicamente con la prima utilizzazione (denaro, alimenti, combustibili, materiali di consumo, sementi). Il godimento di una cosa consumabile implica necessariamente il suo consumo: non si può godere del vino senza berlo, del grano senza consumarlo. Pertanto l'usufruttuario di cose consumabili deve diventarne proprietario, con l'obbligo di restituire a fine usufrutto il valore delle cose ricevute.

Obbligazione di valore: non di identità

L'elemento peculiare del quasi-usufrutto è che l'obbligazione restitutoria è di valore, non di identità. L'usufruttuario non deve restituire le stesse cose (impossibile se le ha consumate) né cose della stessa specie e qualità (a meno che ciò sia convenuto), ma il valore stimato al momento della consegna. Questo crea una posizione analoga a quella del mutuatario nel mutuo di denaro: chi riceve denaro in usufrutto può spenderlo liberamente e alla scadenza paga una somma equivalente. La stima al momento della consegna fissa il debito; la svalutazione monetaria successiva non modifica l'entità nominale del debito, salvo diverse pattuizioni.

Clausola di restituzione in natura

Le parti possono convenire che alla scadenza dell'usufrutto la restituzione avvenga in natura — stessa quantità e qualità delle cose ricevute — anziché per equivalente in denaro. Questa clausola è valida e deroga alla regola legale del valore. È frequente per le scorte di magazzino di un'azienda agricola (grano, foraggi, vino in botti) dove la restituzione in natura può essere più conveniente per entrambe le parti.

Confronto con il mutuo

Il quasi-usufrutto su denaro è strutturalmente simile al mutuo: in entrambi i casi il beneficiario acquista la proprietà della somma e si obbliga alla restituzione. La differenza è nella causa: il mutuo è un contratto autonomo con obbligo di restituzione del capitale e, di solito, degli interessi; il quasi-usufrutto è la modalità di godimento di un bene consumabile all'interno di un più ampio rapporto. In materia fiscale, il quasi-usufrutto su denaro può rilevare come operazione finanziaria per l'applicazione di imposte di registro e ipocatastali.

Coordinamento normativo

L'art. 995 va letto con l'art. 996 c.c. (cose deteriorabili), l'art. 978 c.c. (costituzione dell'usufrutto), l'art. 1002 c.c. (inventario e stima) e con la disciplina del mutuo agli artt. 1813 ss. c.c.

Domande frequenti

Cos'è il quasi-usufrutto?

È l'usufrutto avente ad oggetto cose consumabili (denaro, vino, grano, combustibile). Poiché il godimento implica il consumo della cosa, l'usufruttuario ne diventa proprietario e alla scadenza restituisce il valore stimato al momento della consegna, non le stesse cose.

L'usufruttuario di denaro può spenderlo?

Sì. Chi riceve denaro in usufrutto può spenderlo liberamente perché ne diventa proprietario. Alla scadenza dovrà restituire la stessa somma nominale (o quella stimata al momento della consegna, se in valuta diversa).

Se le cose consumabili si rivalutano, l'usufruttuario deve restituire il valore rivalutato?

No, salvo diverso accordo. La legge stabilisce che si restituisce il valore stimato al momento della consegna. La svalutazione o rivalutazione successiva non modifica il debito nominale, a meno che le parti abbiano inserito clausole di indicizzazione o abbiano convenuto la restituzione in natura.

Qual è la differenza tra quasi-usufrutto e mutuo?

Entrambi trasferiscono la proprietà di cose fungibili con obbligo di restituzione. Il mutuo è un contratto autonomo e tipico che di solito prevede il pagamento di interessi; il quasi-usufrutto è una modalità di godimento nell'ambito di un diritto reale, senza obbligo di interessi (salvo patto). Inoltre il mutuo si estingue per rimborso, il quasi-usufrutto per le cause di estinzione dell'usufrutto (morte, termine).

Le scorte di un'azienda agricola (grano, vino) possono formare oggetto di quasi-usufrutto?

Sì. Le scorte alimentari e le derrate sono cose consumabili per eccellenza. L'usufrutto di un'azienda agricola che includa le scorte comporta quasi-usufrutto su queste ultime. Le parti spesso preferiscono la clausola di restituzione in natura (stessa quantità e qualità di grano/vino), che è espressamente ammessa dall'art. 995 c.c.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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