Testo dell'articoloVigente
Il licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla comunicazione scritta con qualsiasi atto scritto che manifesti la volontà di contestarlo (raccomandata, PEC). Entro i successivi 180 giorni va depositato il ricorso in tribunale o presentata richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Entrambi i termini sono perentori: la loro inosservanza rende il licenziamento definitivamente inoppugnabile.
Tabella riepilogativa
| Fase | Termine | Come si compie |
|---|---|---|
| Impugnazione stragiudiziale | 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento | Lettera raccomandata A/R o PEC al datore con dichiarazione di volontà di impugnare |
| Deposito del ricorso | 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale | Ricorso al Tribunale del lavoro (o conciliazione / arbitrato avviati entro il termine) |
| Decorrenza del primo termine | Dal giorno successivo alla comunicazione scritta del licenziamento | Se il licenziamento è verbale, il termine decorre dalla sua comunicazione (ma il lic. verbale è già invalido) |
I 60 giorni: l'impugnazione stragiudiziale
Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta del licenziamento il lavoratore deve inviare al datore un atto scritto che esprima inequivocabilmente la volontà di contestare il recesso. Non occorre spiegare i motivi in dettaglio: è sufficiente dichiarare di impugnare il licenziamento. La forma più sicura è la raccomandata con ricevuta di ritorno o la PEC. Il sindacato o un’associazione di tutela può trasmettere l’impugnazione per conto del lavoratore.
I 180 giorni: il ricorso giudiziario
Dopo l’impugnazione stragiudiziale, entro i successivi 180 giorni il lavoratore deve depositare il ricorso presso il Tribunale del Lavoro competente (di norma quello del luogo dove si trova o si trovava la sede di lavoro). In alternativa, può entro quel termine avviare un tentativo di conciliazione o un procedimento arbitrale, a condizione che siano forme previste dal CCNL o dalla legge. La sola impugnazione stragiudiziale, senza il successivo ricorso, non è sufficiente a conservare il diritto.
Cosa succede se si perde uno dei due termini
Entrambi i termini sono perentori: la loro inosservanza comporta la decadenza dall’impugnazione, il che significa che il licenziamento diventa definitivamente efficace e non può più essere contestato in nessuna sede. Non è possibile rimessione in termini salvo casi eccezionali (forza maggiore). È quindi fondamentale agire senza indugio non appena si riceve la comunicazione di licenziamento.
Casi pratici
Tizio riceve la lettera di licenziamento il 1° marzo. Non fa nulla per 70 giorni, convinto di dover aspettare l’esito di un tentativo di conciliazione informale. Il termine dei 60 giorni è scaduto il 30 aprile: Tizio ha perso il diritto di impugnare il licenziamento.
Caia invia la raccomandata di impugnazione entro il 60° giorno. Tuttavia non deposita il ricorso in tribunale entro i successivi 180 giorni. Anche in questo caso è decaduta: l’impugnazione stragiudiziale da sola non basta a conservare il diritto.
Sempronio contatta il sindacato il giorno successivo al licenziamento. Il sindacato invia la raccomandata di impugnazione entro la settimana (ben prima dei 60 giorni) e deposita il ricorso entro i 180 giorni. Sempronio ha rispettato entrambi i termini e la causa può proseguire.
Domande frequenti
Entro quando devo impugnare il licenziamento?
Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta con un atto scritto (raccomandata o PEC) al datore, seguito dal deposito del ricorso in tribunale entro i successivi 180 giorni (L. 183/2010, art. 32).
L'impugnazione può essere inviata dal sindacato?
Sì, può essere trasmessa anche da un sindacato, da un patronato o da un’associazione di tutela dei lavoratori, purché in nome e per conto del lavoratore.
Il tentativo di conciliazione sospende i 180 giorni?
No: l’avvio della conciliazione o dell’arbitrato entro i 180 giorni sostituisce il deposito del ricorso, ma non sospende i termini. Occorre comunque agire entro i 180 giorni.
I termini valgono anche per le dimissioni per giusta causa?
Per l’impugnazione di atti datoriali (come il licenziamento) sì. Le dimissioni per giusta causa non si impugnano nello stesso modo, ma il lavoratore che agisce per il risarcimento deve comunque rispettare le ordinarie prescrizioni.
Se il licenziamento è verbale, i termini si applicano?
Un licenziamento verbale è già nullo per difetto di forma scritta (art. 2 L. 604/1966), ma il lavoratore ha comunque l’onere di agire in giudizio per farlo dichiarare tale entro termini ragionevoli.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Entro quando devo impugnare il licenziamento?
Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta con un atto scritto (raccomandata o PEC) al datore, seguito dal deposito del ricorso in tribunale entro i successivi 180 giorni (L. 183/2010, art. 32).
L'impugnazione può essere inviata dal sindacato?
Sì, può essere trasmessa anche da un sindacato, da un patronato o da un'associazione di tutela dei lavoratori, purché in nome e per conto del lavoratore.
Il tentativo di conciliazione sospende i 180 giorni?
No: l'avvio della conciliazione o dell'arbitrato entro i 180 giorni sostituisce il deposito del ricorso, ma non sospende i termini. Occorre comunque agire entro i 180 giorni.
I termini valgono anche per le dimissioni per giusta causa?
Per l'impugnazione di atti datoriali (come il licenziamento) sì. Le dimissioni per giusta causa non si impugnano nello stesso modo, ma il lavoratore che agisce per il risarcimento deve comunque rispettare le ordinarie prescrizioni.
Se il licenziamento è verbale, i termini si applicano?
Un licenziamento verbale è già nullo per difetto di forma scritta (art. 2 L. 604/1966), ma il lavoratore ha comunque l'onere di agire in giudizio per farlo dichiarare tale entro termini ragionevoli.
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