Testo dell'articoloVigente
Il D.Lgs. 24/2023, recependo la direttiva UE 2019/1937, ha introdotto un sistema organico di tutele per i segnalanti (whistleblower) di illeciti nel settore pubblico e privato. Chi segnala in buona fede non può essere licenziato, demansionato, trasferito o discriminato. Le segnalazioni avvengono tramite canali interni obbligatori, l’ANAC o in via pubblica.
Tabella riepilogativa
| Canale | Quando usarlo | Gestore |
|---|---|---|
| Canale interno | Prima opzione; aziende ≥50 dipendenti obbligate ad attivarlo | Responsabile interno designato |
| Canale esterno ANAC | Se il canale interno è assente, inattivo o la segnalazione è a rischio; sempre disponibile | ANAC (piattaforma dedicata) |
| Pubblica divulgazione | Se canali interni/ANAC non hanno risposto o la violazione è un pericolo imminente | Media, autorità, opinione pubblica |
| Denuncia all’autorità giudiziaria | Sempre ammessa in parallelo | Procura competente |
Chi è tutelato e cosa si può segnalare
Il D.Lgs. 24/2023 tutela i lavoratori del settore pubblico e privato, inclusi lavoratori autonomi, collaboratori, tirocinanti e azionisti. Oggetto della segnalazione possono essere violazioni del diritto dell’UE e nazionale (reati, illeciti amministrativi, pratiche di corruzione, violazioni in materia di sicurezza, ambiente, salute). La tutela si applica a chi segnala in buona fede, anche se la violazione non viene poi confermata.
Le tutele contro le ritorsioni
Il decreto vieta espressamente qualsiasi misura ritorsiva nei confronti del segnalante: licenziamento, demansionamento, trasferimento, sanzione disciplinare, mancato rinnovo del contratto, mobbing, molestie. Si presume la natura ritorsiva di qualsiasi provvedimento sfavorevole adottato entro un certo tempo dalla segnalazione: spetta al datore dimostrare che il provvedimento è motivato da ragioni diverse dalla segnalazione.
Obblighi del datore e sanzioni
Le aziende con 50 o più dipendenti (e tutte quelle che operano in certi settori regolamentati) devono istituire un canale interno di segnalazione, garantire la riservatezza del segnalante, accusare ricevuta entro 7 giorni e fornire riscontro entro 3 mesi. L’ANAC può irrogare sanzioni da 10.000 a 50.000 euro per ritorsioni, ostruzione o mancata istituzione del canale.
Casi pratici
Tizio, addetto alla contabilità, scopre fatture false. Utilizza il canale interno dell’azienda (≥50 dipendenti), garantendosi la riservatezza. Se entro 3 mesi non riceve riscontro, può rivolgersi all’ANAC senza perdere le tutele.
Caia segnala violazioni ambientali all’ANAC. Un mese dopo viene licenziata. Il datore deve dimostrare che il licenziamento non è collegato alla segnalazione; in assenza di prova, si presume la ritorsione e il licenziamento è nullo.
Sempronio ha segnalato al canale interno e all’ANAC senza esito. La violazione costituisce un pericolo per la salute pubblica. Decide di contattare un giornalista investigativo: la pubblica divulgazione lo tutela purché siano rispettati i presupposti del D.Lgs. 24/2023 (canali previamente esperiti, pericolo imminente o segnalazione inascoltata).
Domande frequenti
Chi è tutelato dal D.Lgs. 24/2023 sul whistleblowing?
Lavoratori subordinati (pubblici e privati), lavoratori autonomi, collaboratori, tirocinanti, azionisti e chiunque venga a conoscenza di violazioni nel contesto lavorativo, purché agisca in buona fede.
Cosa si può segnalare?
Violazioni del diritto UE e nazionale, reati, illeciti amministrativi, pratiche corruttive, violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente, salute pubblica e tutela dei dati personali, tra le principali categorie.
Il segnalante può essere licenziato?
No. Il licenziamento in ritorsione è nullo. Si presume ritorsivo qualsiasi provvedimento sfavorevole adottato a ridosso della segnalazione; spetta al datore l’onere di provare motivazioni diverse.
Quanto tempo ha il datore per rispondere alla segnalazione interna?
Deve accusare ricevuta entro 7 giorni dalla segnalazione e fornire un riscontro entro 3 mesi.
Cosa succede se l'azienda non ha attivato il canale interno?
Il segnalante può ricorrere direttamente al canale esterno ANAC, senza perdere alcuna tutela. L’azienda è soggetta a sanzione fino a 50.000 euro per la mancata istituzione del canale (se obbligata).
La segnalazione anonima è tutelata?
Il D.Lgs. 24/2023 tutela principalmente le segnalazioni riservate (identità nota al gestore ma protetta). Le segnalazioni anonime possono essere trattate, ma il segnalante anonimo non beneficia automaticamente delle stesse tutele se successivamente identificato.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il whistleblowing è passato, con il D.Lgs. 24/2023, da disciplina frammentaria a sistema organico. Recependo la direttiva UE 2019/1937, il decreto ha unificato la materia per settore pubblico e privato, costruendo un meccanismo che incoraggia l'emersione degli illeciti proteggendo chi li segnala dalle conseguenze negative sul rapporto di lavoro.
L'ambito di tutela soggettivo
La protezione non riguarda solo i dipendenti: si estende a lavoratori autonomi e collaboratori, professionisti e consulenti, tirocinanti e volontari, azionisti e persone con funzioni di amministrazione o controllo. La tutela copre anche la fase precedente all'instaurazione del rapporto e quella successiva alla sua cessazione, quando l'informazione sull'illecito sia stata acquisita nel contesto lavorativo. È una nozione ampia, coerente con la finalità di favorire le segnalazioni.
Cosa si può segnalare
Oggetto della segnalazione sono le violazioni del diritto dell'Unione e nazionale apprese nel contesto lavorativo: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte di corruzione, violazioni in materia di sicurezza, ambiente, salute pubblica, tutela dei consumatori e dei dati. Restano fuori le contestazioni di carattere personale del segnalante, che seguono le ordinarie tutele. La buona fede è presidiata: la protezione opera anche se la violazione non viene poi confermata, purché il segnalante avesse fondato motivo di ritenerla vera.
I canali di segnalazione
Il sistema prevede una gerarchia di canali. Il canale interno, che le organizzazioni di certe dimensioni devono obbligatoriamente istituire, è la prima via e deve garantire riservatezza e gestione affidata a un soggetto designato. Il canale esterno dell'ANAC è attivabile quando quello interno manchi, sia inattivo o vi sia il rischio di ritorsioni, ed è comunque sempre disponibile. La divulgazione pubblica è ammessa solo come extrema ratio, in presenza di pericolo imminente o di inerzia degli altri canali.
Il divieto di ritorsioni
Il cuore protettivo del decreto è il divieto di qualsiasi misura ritorsiva: licenziamento, demansionamento, trasferimento, mancato rinnovo, sanzioni disciplinari, mutamenti di mansioni o di sede, molestie e ogni altro atto sfavorevole collegato alla segnalazione. Gli atti ritorsivi sono nulli e il segnalante ha diritto al ripristino della situazione precedente e al risarcimento del danno subito.
L'inversione dell'onere della prova
A rendere effettiva la tutela è una regola probatoria favorevole: si presume che le misure sfavorevoli adottate dopo la segnalazione siano ritorsive. Spetta al datore dimostrare che il provvedimento è fondato su ragioni estranee alla segnalazione, oggettive e autonome. Questa inversione dell'onere riequilibra la posizione del segnalante, tipicamente più debole, di fronte a chi dispone dei poteri organizzativi.
Gli obblighi del datore e le sanzioni
Le organizzazioni con almeno 50 dipendenti, e quelle operanti in determinati settori regolamentati, devono istituire il canale interno, designarne il gestore, garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e dei contenuti, dare riscontro alla segnalazione nei termini previsti. L'omessa attivazione del canale, la mancata gestione delle segnalazioni o l'adozione di ritorsioni espongono a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'ANAC.
Riservatezza e trattamento dei dati
La riservatezza è il presupposto di funzionamento del sistema: l'identità del segnalante è protetta e non può essere rivelata senza il suo consenso, salve le eccezioni di legge. Il trattamento dei dati personali segue la disciplina di protezione dei dati, con misure tecniche e organizzative adeguate. La tutela della riservatezza si estende anche al contenuto della segnalazione e all'identità delle persone coinvolte.
Domande frequenti
Chi è protetto dalla disciplina sul whistleblowing?
Non solo i dipendenti, ma anche lavoratori autonomi, collaboratori, professionisti, tirocinanti, volontari, azionisti e organi di amministrazione e controllo, sia nel settore pubblico sia in quello privato (D.Lgs. 24/2023).
Cosa si può segnalare?
Le violazioni del diritto UE e nazionale apprese nel contesto lavorativo: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, corruzione, violazioni in materia di sicurezza, ambiente e salute. Restano escluse le contestazioni di interesse meramente personale.
Quali sono i canali di segnalazione?
Il canale interno (obbligatorio per le organizzazioni di certe dimensioni), il canale esterno ANAC e, come extrema ratio, la divulgazione pubblica. È sempre possibile anche la denuncia all'autorità giudiziaria.
Quali ritorsioni sono vietate?
Ogni misura sfavorevole collegata alla segnalazione: licenziamento, demansionamento, trasferimento, sanzioni disciplinari, mancato rinnovo, molestie. Gli atti ritorsivi sono nulli e danno diritto a ripristino e risarcimento.
Su chi grava l'onere della prova?
Sul datore: si presume ritorsiva la misura sfavorevole adottata dopo la segnalazione, e spetta al datore dimostrare che è fondata su ragioni oggettive e autonome, estranee alla segnalazione.