Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Tipologie contrattuali

In sintesi

Il periodo di prova deve essere pattuito per iscritto prima dell’inizio del lavoro. La durata massima è fissata dal CCNL applicato (varia per inquadramento e settore). Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza obbligo di indicare un motivo; se il rapporto continua oltre la scadenza, il lavoratore si intende confermato.

Riferimento normativo

Art. 2096 Codice Civile

Tabella riepilogativa

Regole essenziali del periodo di prova (art. 2096 c.c.)
Aspetto Regola
Forma Obbligatoriamente scritta nel contratto individuale
Durata Fissata dal CCNL; varia per settore e livello di inquadramento
Recesso durante la prova Libero per entrambe le parti, senza preavviso e senza obbligo di motivazione
Retribuzione durante la prova Pari a quella prevista dal CCNL per il livello assegnato
Conferma automatica Se il rapporto prosegue oltre la scadenza, il dipendente è considerato assunto a tempo indeterminato
Computo dell’anzianità Il periodo di prova è computato nell’anzianità di servizio se il rapporto è confermato

Forma scritta obbligatoria

Il patto di prova è valido solo se risulta per iscritto nel contratto individuale o in un documento separato consegnato prima dell’inizio del lavoro. Un patto di prova orale non è opponibile al lavoratore: in sua assenza il rapporto si intende instaurato senza prova fin dall’origine. Il documento deve indicare la mansione assegnata e la durata della prova.

Durata: varia per CCNL e inquadramento

La legge non fissa una durata massima unica: la fissa il contratto collettivo applicato, modulandola per categoria e livello di inquadramento. In linea generale i CCNL prevedono periodi più brevi per i livelli operativi (spesso 1-3 mesi) e più lunghi per quadri e dirigenti (fino a 6 mesi). Alcune leggi speciali introducono limiti specifici per determinate categorie. Verificare sempre il CCNL del proprio settore.

Recesso libero durante la prova

Sia il datore sia il lavoratore possono recedere in qualsiasi momento durante la prova, senza obbligo di preavviso (salvo diversa previsione del CCNL) e senza dover addurre un motivo. Il recesso del datore durante la prova non dà diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, ma il lavoratore matura comunque il TFR e le competenze di fine rapporto proporzionali al periodo lavorato.

Conferma e computo dell'anzianità

Se, alla scadenza del periodo di prova, il rapporto non viene interrotto, il lavoratore si intende automaticamente confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova è computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio (ai fini del TFR, dello scatto di anzianità, del preavviso futuro).

Casi pratici

Tizio – patto di prova non scritto

Tizio inizia a lavorare senza alcun documento firmato: il datore sostiene che fossero d’accordo oralmente per tre mesi di prova. Il patto non è valido: Tizio è assunto a tempo indeterminato senza prova dall’inizio, e il datore non può recedere liberamente.

Caia – recesso del datore alla quarta settimana

Il contratto di Caia prevede due mesi di prova in linea con il CCNL. Il datore la licenzia alla quarta settimana senza motivazione: è legittimo, perché il recesso durante la prova è libero. Caia ha però diritto al TFR maturato e alla retribuzione dei giorni lavorati.

Sempronio – rapporto proseguito oltre la scadenza della prova

La prova di Sempronio scade il 30 settembre; il datore non comunica nulla e lui continua a lavorare fino a dicembre. Dal 1° ottobre Sempronio è automaticamente confermato a tempo indeterminato: il datore non può più invocare il recesso in prova.

Domande frequenti

Il periodo di prova deve essere scritto?

Sì, il patto di prova è valido solo se stipulato per iscritto prima dell’inizio dell’attività lavorativa. Senza forma scritta non è opponibile al lavoratore.

Quanto dura il periodo di prova?

La durata è stabilita dal CCNL applicato e varia in base al settore e al livello di inquadramento. Non esiste una durata unica di legge per il settore privato.

Il datore può licenziare senza motivo durante la prova?

Sì. Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso, salvo diversa previsione del CCNL. Il recesso non deve però essere discriminatorio o ritorsivo.

Si matura il TFR durante la prova?

Sì. La retribuzione e il TFR maturano per ogni giorno lavorato, anche durante il periodo di prova. In caso di recesso si liquidano le competenze proporzionali.

Il periodo di prova conta per l'anzianità?

Sì, se il rapporto viene confermato alla scadenza della prova, il periodo è computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il patto di prova deve essere scritto e pattuito prima dell'inizio del lavoro (art. 2096 c.c.); in mancanza il rapporto si intende senza prova.
  • La durata massima e fissata dal CCNL applicato e varia per settore e inquadramento.
  • Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e, di regola, senza obbligo di motivazione.
  • Se il rapporto prosegue oltre la scadenza, il lavoratore si intende confermato a tempo indeterminato.
  • Il periodo di prova e computato nell'anzianita di servizio in caso di conferma.
Indice dei contenuti

Il periodo di prova e una fase di reciproco collaudo: serve al datore per valutare le capacita del lavoratore e a quest'ultimo per verificare la convenienza dell'impiego. Proprio per questa funzione, l'ordinamento alleggerisce le regole sul recesso, ma a precise condizioni di forma e di durata. Trascurarle puo trasformare un recesso apparentemente libero in un atto contestabile.

La forma scritta e il momento della pattuizione

L'art. 2096 c.c. richiede che il patto di prova risulti per iscritto e sia pattuito prima dell'inizio della prestazione. Un patto orale, o stipulato dopo che il lavoratore ha gia preso servizio, non e opponibile: il rapporto si intende instaurato senza prova fin dall'origine, con la conseguenza che il recesso seguira le regole ordinarie e non quelle agevolate della prova.

Il contenuto del patto: mansione e durata

Il documento deve indicare con chiarezza la mansione assegnata e la durata della prova. L'indicazione delle mansioni non e un dettaglio formale: il collaudo deve riguardare proprio i compiti su cui il lavoratore e chiamato a misurarsi. Un patto generico o privo di riferimenti alle mansioni espone a contestazioni sulla sua validita.

La durata: il rinvio al CCNL

La legge non fissa una durata massima unica: la determina il contratto collettivo applicato, modulandola per categoria e livello di inquadramento. In linea generale i CCNL prevedono periodi piu brevi per i livelli operativi e piu lunghi per quadri e dirigenti. Per individuare la durata corretta occorre quindi sempre verificare le tabelle del CCNL vigente nel proprio settore.

Il recesso durante la prova

Durante il periodo di prova sia il datore sia il lavoratore possono recedere in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso (salvo diversa previsione del CCNL) e, di norma, senza dover addurre un motivo. Il recesso datoriale in prova non da diritto all'indennita sostitutiva del preavviso; restano tuttavia dovute le competenze di fine rapporto e il TFR maturati in proporzione al periodo lavorato.

I limiti al recesso in prova

La liberta del recesso non e assoluta. Il recesso resta illegittimo se determinato da ragioni discriminatorie o ritorsive, oppure se il patto di prova e nullo (ad esempio per difetto di forma o per mancata indicazione delle mansioni): in tali ipotesi il recesso fuoriesce dallo schema della prova e va valutato secondo le regole ordinarie del licenziamento.

Conferma e computo dell'anzianita

Se, alla scadenza, il rapporto prosegue senza interruzione, il lavoratore si intende automaticamente confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova, in caso di conferma, e computato a tutti gli effetti nell'anzianita di servizio, con riflessi su istituti come scatti, ferie e maturazione del preavviso. La conferma non richiede atti formali: e sufficiente la prosecuzione del rapporto.

Domande frequenti

Il patto di prova deve essere scritto?

Si. L'art. 2096 c.c. richiede la forma scritta e la pattuizione prima dell'inizio del lavoro. In mancanza, il rapporto si intende instaurato senza prova fin dall'origine.

Quanto puo durare il periodo di prova?

La durata massima e fissata dal CCNL applicato e varia per settore e inquadramento. Occorre verificare le tabelle del CCNL vigente; la legge non stabilisce un limite unico.

Si puo recedere liberamente durante la prova?

Si, entrambe le parti possono recedere senza preavviso e, di regola, senza motivazione. Il recesso resta pero illegittimo se discriminatorio, ritorsivo o se il patto di prova e nullo.

Cosa succede se supero il periodo di prova?

Se il rapporto prosegue oltre la scadenza, il lavoratore si intende automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza necessita di atti formali.

Il periodo di prova conta per l'anzianita?

Si. In caso di conferma, il periodo di prova e computato a tutti gli effetti nell'anzianita di servizio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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