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Art. 145.2 T.U.B. – Collaborazione tra Autorita’.
In vigore dal 09/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1
“1. La Banca d’Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita’ di altri Stati dell’Unione europea competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, al fine di prevenire il cumulo di sanzioni amministrative e di altre misure amministrative in situazioni transfrontaliere. Le informazioni ricevute dalla Banca d’Italia possono essere trasmesse alle autorita’ italiane competenti, salvo diniego dell’autorita’ che ha fornito le informazioni.”
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 145.2 TUB, Collaborazione tra Autorità
Contesto normativo
L'art. 145.2 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), inserito dal D.Lgs. 208/2025 in recepimento della direttiva CRD VI (2024/1619/UE), disciplina la collaborazione orizzontale tra la Banca d'Italia e le omologhe autorità di vigilanza degli Stati membri dell'Unione europea nelle procedure sanzionatorie aventi profili transfrontalieri.
Ratio e obiettivi
La disposizione risponde all'esigenza di evitare che, in presenza di infrazioni bancarie con elementi di estraneità, uno stesso soggetto subisca sanzioni parallele in più giurisdizioni per il medesimo fatto. Il principio del ne bis in idem in ambito amministrativo, ribadito dalla Corte di Giustizia UE, impone che gli Stati coordinino i propri procedimenti. La Banca d'Italia è dunque tenuta a scambiare tempestivamente le informazioni rilevanti, contribuendo così alla coerenza del sistema sanzionatorio europeo.
Meccanismo operativo
Il flusso informativo è bidirezionale: la Banca d'Italia condivide dati con le autorità estere e, a sua volta, riceve informazioni che può redistribuire alle autorità italiane competenti, ad esempio l'IVASS, la CONSOB o la Guardia di Finanza, a condizione che l'autorità d'origine non opponga diniego. Tale riserva tutela la riservatezza dei procedimenti esteri e le garanzie difensive del soggetto vigilato.
Raccordo con la CRD VI
La direttiva 2024/1619/UE ha rafforzato i meccanismi di supervisione convergente, ampliando l'obbligo di collaborazione già previsto dalla CRD IV (2013/36/UE). L'art. 145.2 TUB traduce tale obbligo nel diritto interno, coordinandosi con gli artt. 144-145.3 TUB sul procedimento sanzionatorio e con le disposizioni sull'obbligo del segreto d'ufficio (art. 7 TUB).
Profili pratici per gli intermediari
Gli enti bancari operativi in più Stati UE devono considerare che un procedimento aperto in Italia può attivare comunicazioni verso le autorità estere e viceversa. La difesa dovrà essere coordinata, tenendo conto delle tempistiche procedimentali di ciascuna giurisdizione.
Domande frequenti