Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 145.2 T.U.B. – Collaborazione tra Autorità.

In vigore dal 09/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

“1. La Banca d’Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità di altri Stati dell’Unione europea competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, al fine di prevenire il cumulo di sanzioni amministrative e di altre misure amministrative in situazioni transfrontaliere. Le informazioni ricevute dalla Banca d’Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell’autorita’ che ha fornito le informazioni.”

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

In sintesi

  • L'art. 145.2 TUB disciplina la collaborazione transfrontaliera tra la Banca d'Italia e le autorità competenti degli altri Stati UE ai sensi della direttiva CRD (2013/36/UE).
  • Lo scambio di informazioni mira a prevenire il cumulo di sanzioni amministrative nelle situazioni transfrontaliere, evitando la doppia penalizzazione dello stesso soggetto.
  • Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo esplicito diniego dell'autorità trasmittente.
  • La norma attua i principi di leale cooperazione tra supervisori bancari europei previsti dall'impianto del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU/SSM).
  • Introdotta dal D.Lgs. 208/2025 (attuazione CRD VI 2024/1619), è in vigore dal 9 gennaio 2026.

Commento all'art. 145.2 TUB, Collaborazione tra Autorità

Contesto normativo

L'art. 145.2 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), inserito dal D.Lgs. 208/2025 in recepimento della direttiva CRD VI (2024/1619/UE), disciplina la collaborazione orizzontale tra la Banca d'Italia e le omologhe autorità di vigilanza degli Stati membri dell'Unione europea nelle procedure sanzionatorie aventi profili transfrontalieri.

Ratio e obiettivi

La disposizione risponde all'esigenza di evitare che, in presenza di infrazioni bancarie con elementi di estraneità, uno stesso soggetto subisca sanzioni parallele in più giurisdizioni per il medesimo fatto. Il principio del ne bis in idem in ambito amministrativo, ribadito dalla Corte di Giustizia UE, impone che gli Stati coordinino i propri procedimenti. La Banca d'Italia è dunque tenuta a scambiare tempestivamente le informazioni rilevanti, contribuendo così alla coerenza del sistema sanzionatorio europeo.

Meccanismo operativo

Il flusso informativo è bidirezionale: la Banca d'Italia condivide dati con le autorità estere e, a sua volta, riceve informazioni che può redistribuire alle autorità italiane competenti, ad esempio l'IVASS, la CONSOB o la Guardia di Finanza, a condizione che l'autorità d'origine non opponga diniego. Tale riserva tutela la riservatezza dei procedimenti esteri e le garanzie difensive del soggetto vigilato.

Raccordo con la CRD VI

La direttiva 2024/1619/UE ha rafforzato i meccanismi di supervisione convergente, ampliando l'obbligo di collaborazione già previsto dalla CRD IV (2013/36/UE). L'art. 145.2 TUB traduce tale obbligo nel diritto interno, coordinandosi con gli artt. 144-145.3 TUB sul procedimento sanzionatorio e con le disposizioni sull'obbligo del segreto d'ufficio (art. 7 TUB).

Profili pratici per gli intermediari

Gli enti bancari operativi in più Stati UE devono considerare che un procedimento aperto in Italia può attivare comunicazioni verso le autorità estere e viceversa. La difesa dovrà essere coordinata, tenendo conto delle tempistiche procedimentali di ciascuna giurisdizione.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 94/2014

ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte ha dichiarato illegittimi per eccesso di delega gli artt. 133, 134 e 135 del codice del processo amministrativo nella parte in cui devolvevano al giudice amministrativo le controversie sulle sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia ex art. 145 TUB. Conseguenza: rivive l'art. 145, comma 4, TUB e la giurisdizione torna al giudice ordinario (Corte d'appello competente), restituendo coerenza al procedimento sanzionatorio disegnato dall'art. 145 e ai suoi commi precedenti, incluso il comma 2 sulla contestazione degli addebiti.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 145.2 TUB?

Disciplina la collaborazione e lo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e le autorità di vigilanza degli altri Stati UE, al fine di prevenire il cumulo di sanzioni amministrative in situazioni transfrontaliere.

Quando è entrato in vigore l'art. 145.2 TUB?

È in vigore dal 9 gennaio 2026, introdotto dal D.Lgs. 208/2025 in recepimento della direttiva CRD VI (2024/1619/UE).

La Banca d'Italia può sempre condividere le informazioni ricevute dall'estero?

No. Le informazioni ricevute possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti solo se l'autorità estera che le ha fornite non vi si oppone con esplicito diniego.

Qual è la direttiva europea di riferimento?

La direttiva 2013/36/UE (CRD IV) come modificata dalla CRD VI (2024/1619/UE), che ha rafforzato il sistema di vigilanza prudenziale e sanzionatoria a livello europeo.

Perché è importante prevenire il cumulo di sanzioni transfrontaliere?

Per rispettare il principio del ne bis in idem in materia amministrativa: lo stesso soggetto non può essere sanzionato più volte per il medesimo fatto in giurisdizioni diverse all'interno dell'UE.

Fonti consultate: 1 fonte verificata
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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