Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 145.2 T.U.B. – Collaborazione tra Autorita’.
In vigore dal 09/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1
“1. La Banca d’Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita’ di altri Stati dell’Unione europea competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, al fine di prevenire il cumulo di sanzioni amministrative e di altre misure amministrative in situazioni transfrontaliere. Le informazioni ricevute dalla Banca d’Italia possono essere trasmesse alle autorita’ italiane competenti, salvo diniego dell’autorita’ che ha fornito le informazioni.”
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
Vedi anche
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 145.2 TUB, Collaborazione tra Autorità
Contesto normativo
L'art. 145.2 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), inserito dal D.Lgs. 208/2025 in recepimento della direttiva CRD VI (2024/1619/UE), disciplina la collaborazione orizzontale tra la Banca d'Italia e le omologhe autorità di vigilanza degli Stati membri dell'Unione europea nelle procedure sanzionatorie aventi profili transfrontalieri.
Ratio e obiettivi
La disposizione risponde all'esigenza di evitare che, in presenza di infrazioni bancarie con elementi di estraneità, uno stesso soggetto subisca sanzioni parallele in più giurisdizioni per il medesimo fatto. Il principio del ne bis in idem in ambito amministrativo, ribadito dalla Corte di Giustizia UE, impone che gli Stati coordinino i propri procedimenti. La Banca d'Italia è dunque tenuta a scambiare tempestivamente le informazioni rilevanti, contribuendo così alla coerenza del sistema sanzionatorio europeo.
Meccanismo operativo
Il flusso informativo è bidirezionale: la Banca d'Italia condivide dati con le autorità estere e, a sua volta, riceve informazioni che può redistribuire alle autorità italiane competenti, ad esempio l'IVASS, la CONSOB o la Guardia di Finanza, a condizione che l'autorità d'origine non opponga diniego. Tale riserva tutela la riservatezza dei procedimenti esteri e le garanzie difensive del soggetto vigilato.
Raccordo con la CRD VI
La direttiva 2024/1619/UE ha rafforzato i meccanismi di supervisione convergente, ampliando l'obbligo di collaborazione già previsto dalla CRD IV (2013/36/UE). L'art. 145.2 TUB traduce tale obbligo nel diritto interno, coordinandosi con gli artt. 144-145.3 TUB sul procedimento sanzionatorio e con le disposizioni sull'obbligo del segreto d'ufficio (art. 7 TUB).
Profili pratici per gli intermediari
Gli enti bancari operativi in più Stati UE devono considerare che un procedimento aperto in Italia può attivare comunicazioni verso le autorità estere e viceversa. La difesa dovrà essere coordinata, tenendo conto delle tempistiche procedimentali di ciascuna giurisdizione.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 94/2014
La Corte ha dichiarato illegittimi per eccesso di delega gli artt. 133, 134 e 135 del codice del processo amministrativo nella parte in cui devolvevano al giudice amministrativo le controversie sulle sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia ex art. 145 TUB. Conseguenza: rivive l'art. 145, comma 4, TUB e la giurisdizione torna al giudice ordinario (Corte d'appello competente), restituendo coerenza al procedimento sanzionatorio disegnato dall'art. 145 e ai suoi commi precedenti, incluso il comma 2 sulla contestazione degli addebiti.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 145.2 TUB?
Disciplina la collaborazione e lo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e le autorità di vigilanza degli altri Stati UE, al fine di prevenire il cumulo di sanzioni amministrative in situazioni transfrontaliere.
Quando è entrato in vigore l'art. 145.2 TUB?
È in vigore dal 9 gennaio 2026, introdotto dal D.Lgs. 208/2025 in recepimento della direttiva CRD VI (2024/1619/UE).
La Banca d'Italia può sempre condividere le informazioni ricevute dall'estero?
No. Le informazioni ricevute possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti solo se l'autorità estera che le ha fornite non vi si oppone con esplicito diniego.
Qual è la direttiva europea di riferimento?
La direttiva 2013/36/UE (CRD IV) come modificata dalla CRD VI (2024/1619/UE), che ha rafforzato il sistema di vigilanza prudenziale e sanzionatoria a livello europeo.
Perché è importante prevenire il cumulo di sanzioni transfrontaliere?
Per rispettare il principio del ne bis in idem in materia amministrativa: lo stesso soggetto non può essere sanzionato più volte per il medesimo fatto in giurisdizioni diverse all'interno dell'UE.