Art. 125 octies T.U.B. – Sconfinamento.
In vigore dal 10/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1
“1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I. Allo sconfinamento si applicano gli articoli 121, 122, 124.1, comma 1, 124-bis, 125, 125-septies, 125-oc-ties.1, 125-decies, 125-terdecies.
2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il finanziatore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole:
a) lo sconfinamento;
b) l’importo interessato;
c) il tasso debitore;
d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili;
d-bis) la data del rimborso .
2-bis. In caso di sconfinamento regolare, il finanziatore offre al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, e lo reindirizza gratuitamente verso servizi di consulenza sul debito.
3. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione dei commi 2 e 2-bis, in particolare con riferimento:
a) al termine di invio della comunicazione;
b) ai criteri per la determinazione della consistenza e della regolarità dello sconfinamento.”
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In sintesi
Inquadramento normativo
L'art. 125-octies TUB disciplina la fattispecie dello sconfinamento nei contratti di conto corrente, estendendo a tale istituto l'applicazione di una selezione di norme del credito al consumo. La disposizione, introdotta dal D.Lgs. 141/2010 e da ultimo modificata dal D.Lgs. 212/2025 in recepimento della direttiva CCD2 (Dir. 2023/2225/UE), bilancia la flessibilità operativa dello sconfinamento con un insieme di tutele informative e di accesso ai servizi di supporto per il consumatore in difficoltà.
Nozione di sconfinamento e ambito applicativo
Lo sconfinamento si verifica quando il consumatore utilizza fondi eccedenti il saldo disponibile del conto corrente o il fido accordato, con il consenso, anche tacito, della banca. L'art. 125-octies si applica ai soli contratti di conto corrente che prevedono esplicitamente questa possibilità, escludendo gli utilizzi non autorizzati. Quando tale clausola è presente, scattano gli obblighi informativi e le tutele previste dal Capo I del Titolo VI TUB, con il rimando espresso a specifiche norme: artt. 121, 122, 124.1 comma 1, 124-bis, 125, 125-septies, 125-octies.1, 125-decies e 125-terdecies.
Comunicazione in caso di sconfinamento consistente
Il comma 2 prevede un obbligo di comunicazione attiva in capo al finanziatore quando lo sconfinamento sia «consistente» e si protragga per oltre un mese. In tale ipotesi, senza indugio, la banca deve inviare al consumatore su supporto cartaceo o durevole tutte le informazioni essenziali: l'esistenza dello sconfinamento, l'importo coinvolto, il tasso debitore applicato, le penali, le spese e gli interessi di mora eventualmente previsti, nonché la data di rimborso attesa. Questo obbligo di comunicazione proattiva mira a impedire che il consumatore rimanga inconsapevole del proprio indebitamento e dei costi crescenti.
Sconfinamento regolare e consulenza al debito (novità CCD2)
Il comma 2-bis, introdotto dal D.Lgs. 212/2025 in attuazione della direttiva CCD2, introduce un obbligo di supporto attivo in caso di sconfinamento «regolare». In questa ipotesi il finanziatore deve offrire al consumatore i servizi di consulenza sul debito disponibili e reindirizzarlo gratuitamente verso tali servizi. La norma si raccorda con l'art. 125-terdecies TUB, che disciplina specificamente l'accesso ai servizi di consulenza al debito e individua i soggetti abilitati a fornirli. Si tratta di un approccio preventivo all'indebitamento eccessivo, ispirato ai principi di credito responsabile sanciti dalla CCD2.
Poteri regolamentari della Banca d'Italia
Il comma 3 delega alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, la definizione di disposizioni attuative in ordine a: il termine entro cui inviare la comunicazione di cui al comma 2; i criteri per determinare quando uno sconfinamento è «consistente» o «regolare». Questi concetti indeterminati vengono quindi precisati a livello secondario, consentendo alla vigilanza di calibrare le soglie in modo flessibile in relazione all'evoluzione delle prassi di mercato e alle indicazioni delle autorità europee.
Coordinamento con la CCD2 e il quadro delle tutele
La direttiva CCD2 (Dir. 2023/2225/UE), recepita con D.Lgs. 207/2024 e completata con D.Lgs. 212/2025, ha introdotto un approccio sistematico alla prevenzione del sovraindebitamento dei consumatori, valorizzando la consulenza al debito come strumento complementare alla disciplina contrattuale. L'art. 125-octies TUB si inserisce in questo quadro estendendo le tutele CCD2 anche allo sconfinamento sul conto corrente, che rappresenta una forma di credito informale ma strutturalmente analoga al credito al consumo.
Domande frequenti