Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 125 octies T.U.B. – Sconfinamento.

In vigore dal 10/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

“1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I. Allo sconfinamento si applicano gli articoli 121, 122, 124.1, comma 1, 124-bis, 125, 125-septies, 125-oc-ties.1, 125-decies, 125-terdecies.

2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il finanziatore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole:

a) lo sconfinamento;

b) l’importo interessato;

c) il tasso debitore;

d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili;

d-bis) la data del rimborso .

2-bis. In caso di sconfinamento regolare, il finanziatore offre al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, e lo reindirizza gratuitamente verso servizi di consulenza sul debito.

3. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione dei commi 2 e 2-bis, in particolare con riferimento:

a) al termine di invio della comunicazione;

b) ai criteri per la determinazione della consistenza e della regolarità dello sconfinamento.”

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In sintesi

  • Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità di sconfinamento, si applicano le disposizioni del Capo I sul credito al consumo, inclusi gli artt. 121, 122, 124-bis, 125 e 125-decies TUB.
  • In caso di sconfinamento consistente protratto per oltre un mese, il finanziatore deve comunicare al consumatore su supporto durevole: importo, tasso debitore, penali/spese, interessi di mora e data di rimborso.
  • In caso di sconfinamento regolare il finanziatore deve offrire servizi di consulenza sul debito disponibili e reindirizzare gratuitamente il consumatore verso tali servizi.
  • La Banca d'Italia, su delibera CICR, stabilisce il termine di invio della comunicazione e i criteri per determinare la consistenza e la regolarità dello sconfinamento.
  • La norma è stata significativamente modificata dal D.Lgs. 212/2025, che ha introdotto il comma 2-bis sulla consulenza al debito in recepimento della direttiva CCD2 (Dir. 2023/2225/UE).
Indice dei contenuti

Inquadramento normativo

L'art. 125-octies TUB disciplina la fattispecie dello sconfinamento nei contratti di conto corrente, estendendo a tale istituto l'applicazione di una selezione di norme del credito al consumo. La disposizione, introdotta dal D.Lgs. 141/2010 e da ultimo modificata dal D.Lgs. 212/2025 in recepimento della direttiva CCD2 (Dir. 2023/2225/UE), bilancia la flessibilità operativa dello sconfinamento con un insieme di tutele informative e di accesso ai servizi di supporto per il consumatore in difficoltà.

Nozione di sconfinamento e ambito applicativo

Lo sconfinamento si verifica quando il consumatore utilizza fondi eccedenti il saldo disponibile del conto corrente o il fido accordato, con il consenso, anche tacito, della banca. L'art. 125-octies si applica ai soli contratti di conto corrente che prevedono esplicitamente questa possibilità, escludendo gli utilizzi non autorizzati. Quando tale clausola è presente, scattano gli obblighi informativi e le tutele previste dal Capo I del Titolo VI TUB, con il rimando espresso a specifiche norme: artt. 121, 122, 124.1 comma 1, 124-bis, 125, 125-septies, 125-octies.1, 125-decies e 125-terdecies.

Comunicazione in caso di sconfinamento consistente

Il comma 2 prevede un obbligo di comunicazione attiva in capo al finanziatore quando lo sconfinamento sia «consistente» e si protragga per oltre un mese. In tale ipotesi, senza indugio, la banca deve inviare al consumatore su supporto cartaceo o durevole tutte le informazioni essenziali: l'esistenza dello sconfinamento, l'importo coinvolto, il tasso debitore applicato, le penali, le spese e gli interessi di mora eventualmente previsti, nonché la data di rimborso attesa. Questo obbligo di comunicazione proattiva mira a impedire che il consumatore rimanga inconsapevole del proprio indebitamento e dei costi crescenti.

Sconfinamento regolare e consulenza al debito (novità CCD2)

Il comma 2-bis, introdotto dal D.Lgs. 212/2025 in attuazione della direttiva CCD2, introduce un obbligo di supporto attivo in caso di sconfinamento «regolare». In questa ipotesi il finanziatore deve offrire al consumatore i servizi di consulenza sul debito disponibili e reindirizzarlo gratuitamente verso tali servizi. La norma si raccorda con l'art. 125-terdecies TUB, che disciplina specificamente l'accesso ai servizi di consulenza al debito e individua i soggetti abilitati a fornirli. Si tratta di un approccio preventivo all'indebitamento eccessivo, ispirato ai principi di credito responsabile sanciti dalla CCD2.

Poteri regolamentari della Banca d'Italia

Il comma 3 delega alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, la definizione di disposizioni attuative in ordine a: il termine entro cui inviare la comunicazione di cui al comma 2; i criteri per determinare quando uno sconfinamento è «consistente» o «regolare». Questi concetti indeterminati vengono quindi precisati a livello secondario, consentendo alla vigilanza di calibrare le soglie in modo flessibile in relazione all'evoluzione delle prassi di mercato e alle indicazioni delle autorità europee.

Coordinamento con la CCD2 e il quadro delle tutele

La direttiva CCD2 (Dir. 2023/2225/UE), recepita con D.Lgs. 207/2024 e completata con D.Lgs. 212/2025, ha introdotto un approccio sistematico alla prevenzione del sovraindebitamento dei consumatori, valorizzando la consulenza al debito come strumento complementare alla disciplina contrattuale. L'art. 125-octies TUB si inserisce in questo quadro estendendo le tutele CCD2 anche allo sconfinamento sul conto corrente, che rappresenta una forma di credito informale ma strutturalmente analoga al credito al consumo.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Quando si applicano le norme sul credito al consumo a uno sconfinamento su conto corrente?

Ai sensi dell'art. 125-octies TUB, le norme sul credito al consumo si applicano quando il contratto di conto corrente prevede espressamente la possibilità di sconfinamento. In quel caso si applica una selezione di disposizioni del Capo I del Titolo VI TUB, tra cui gli artt. 121, 122, 124-bis e 125-decies.

Quando scatta l'obbligo di comunicazione al consumatore per uno sconfinamento?

L'obbligo scatta quando lo sconfinamento è «consistente» e si protrae per oltre un mese. In tal caso la banca deve comunicare senza indugio al consumatore, su supporto durevole, l'importo dello sconfinamento, il tasso debitore, le penali, le spese, gli interessi di mora e la data di rimborso.

Cosa si intende per sconfinamento regolare e quali tutele prevede la norma?

Il concetto di sconfinamento «regolare» è definito dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR. In presenza di sconfinamento regolare, introdotto dal D.Lgs. 212/2025 in attuazione della CCD2, il finanziatore è obbligato a offrire servizi di consulenza sul debito disponibili e a reindirizzare gratuitamente il consumatore verso tali servizi, come previsto dall'art. 125-terdecies TUB.

Il consumatore può essere addebito di spese per lo sconfinamento non autorizzato?

L'art. 125-octies riguarda esclusivamente gli sconfinamenti autorizzati dal contratto. Le condizioni economiche applicabili (tassi, penali, spese) devono essere comunicate al consumatore nei casi previsti dalla norma. Per gli sconfinamenti non autorizzati si applicano disposizioni diverse, e la banca deve comunque garantire trasparenza sulle condizioni praticate.

Quale impatto ha avuto la direttiva CCD2 sull'art. 125-octies TUB?

La direttiva CCD2 (Dir. 2023/2225/UE), recepita in Italia con D.Lgs. 207/2024 e D.Lgs. 212/2025, ha introdotto il comma 2-bis sull'obbligo di reindirizzamento verso i servizi di consulenza al debito in caso di sconfinamento regolare, rafforzando l'approccio preventivo al sovraindebitamento dei consumatori.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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