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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 796 c.c. Riserva di usufrutto

In vigore

È permesso al donante di riservare l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un’altra persona o anche di più persone, ma non successivamente.

In sintesi

  • Nella donazione è ammessa la riserva di usufrutto a favore del donante o di altro soggetto: il donatario acquista la nuda proprietà, l'usufruttuario il diritto di godimento.
  • Alla morte dell'usufruttuario (o al verificarsi dell'evento finale), la piena proprietà si consolida automaticamente nel donatario senza nuovo atto.
  • L'usufrutto donativo è regolato dagli artt. 978 ss. c.c.: durata massima coincidente con la vita del beneficiario (persona fisica) o 30 anni (persona giuridica).
  • È possibile riservare l'usufrutto a favore di più soggetti in successione, purché tutti viventi al momento della donazione (limite contro la sostituzione vietata ex art. 795 c.c.).
  • Strumento usato nelle donazioni familiari di immobili per garantire al donante il godimento vitalizio del bene, conservando il trasferimento patrimoniale in favore dei figli.

La riserva di usufrutto: funzione e disciplina

L'art. 796 c.c. consente al donante di trasferire al donatario la sola nuda proprietà del bene, riservando a sé stesso o a un terzo il diritto di usufrutto. Si realizza così uno sdoppiamento del dominio: la titolarità formale passa immediatamente al donatario, ma il godimento del bene, uso e percezione dei frutti, resta in capo all'usufruttuario per la durata stabilita o per la sua vita. È uno degli strumenti più diffusi nella pianificazione successoria familiare italiana.

La donazione con riserva di usufrutto consente al donante anziano di trasferire ai figli il proprio patrimonio immobiliare conservando la disponibilità abitativa e i frutti del bene fino alla morte. Al decesso dell'usufruttuario la piena proprietà si consolida automaticamente nel donatario, senza necessità di nuovi atti notarili o di adempimenti fiscali ulteriori (al netto della voltura catastale, atto ricognitivo).

Riserva a favore di terzi e usufrutto successivo

L'art. 796 c.c. prevede espressamente la possibilità di riservare l'usufrutto non solo a favore del donante, ma anche di altre persone. Si può ad esempio donare la nuda proprietà al figlio riservando l'usufrutto al coniuge del donante, o costituire un usufrutto congiunto a favore di entrambi i genitori. L'usufrutto può essere stabilito in capo a più beneficiari, congiuntamente o successivamente.

L'usufrutto successivo trova un limite specifico: ai sensi della norma, i beneficiari successivi devono essere tutti viventi al tempo della donazione. La ratio di questa restrizione è ancora una volta il divieto di sostituzione (art. 795 c.c.): se si potesse riservare l'usufrutto a soggetti non ancora nati al momento della donazione, si configurerebbe una sostituzione mascherata, vietata dall'ordinamento. La giurisprudenza è rigorosa nel sanzionare con la nullità le clausole che eludono il divieto.

Disciplina dell'usufrutto donativo

L'usufrutto costituito per riserva nella donazione è regolato dalla disciplina generale degli artt. 978 e seguenti del Codice civile. La durata massima è coincidente con la vita dell'usufruttuario (se persona fisica) o pari a 30 anni (se persona giuridica). L'usufruttuario ha diritto al godimento del bene secondo la sua destinazione economica, percepisce i frutti naturali e civili (canoni di locazione, dividendi) e deve restituire il bene alla cessazione dell'usufrutto nello stato in cui lo ha ricevuto, salvo deterioramento per uso conforme.

Gli obblighi dell'usufruttuario comprendono: inventario iniziale (art. 1002 c.c.); cauzione (art. 1002 c.c., salvo dispensa); riparazioni ordinarie (art. 1004 c.c.); pagamento di imposte sui frutti. Le riparazioni straordinarie sono a carico del nudo proprietario (art. 1005 c.c.). Tali regole, di natura dispositiva, possono essere modificate dall'atto di donazione.

Profili fiscali e pratica notarile

Sul piano fiscale, la donazione della nuda proprietà sconta imposte di donazione, registro e ipocatastali calcolate sul valore della nuda proprietà, determinato sottraendo dal valore della piena proprietà il valore dell'usufrutto (calcolato in base all'età dell'usufruttuario secondo coefficienti ministeriali aggiornati con D.M. annuali). Quanto più giovane è l'usufruttuario, tanto maggiore è il valore dell'usufrutto e minore quello della nuda proprietà.

Al consolidamento dell'usufrutto per morte dell'usufruttuario non si applica nuova imposta di donazione: il consolidamento è effetto naturale della cessazione del diritto temporaneo, non un nuovo trasferimento (Risoluzione Agenzia Entrate n. 446/E del 2008). Il notaio rogante deve menzionare in atto l'oggetto della riserva, i beneficiari, la durata e gli eventuali patti accessori (cauzione, dispensa, riparazioni). Riferimenti normativi: artt. 769-809, 796 c.c., 978-1020 c.c., D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS), D.M. Economia su coefficienti usufrutto annuali.

Domande frequenti

Posso donare la casa ai miei figli mantenendone l'uso a vita?

Sì. L'art. 796 c.c. consente al donante di riservare a sé stesso l'usufrutto sull'immobile donato. I figli acquistano la nuda proprietà mentre il donante conserva il diritto di abitare la casa e percepirne i frutti per tutta la vita.

Cosa succede alla morte dell'usufruttuario?

Alla morte dell'usufruttuario la piena proprietà si consolida automaticamente nel nudo proprietario (donatario), senza necessità di nuovi atti notarili e senza ulteriori imposte di donazione. È sufficiente la voltura catastale a fini di pubblicità.

Posso riservare l'usufrutto a favore di mio coniuge anziché a me stesso?

Sì. L'art. 796 c.c. consente la riserva di usufrutto a favore di terzi diversi dal donante, come il coniuge o altro familiare. Si può anche prevedere un usufrutto congiunto o successivo, purché i beneficiari siano tutti viventi al momento della donazione.

Si possono designare beneficiari dell'usufrutto non ancora nati?

No. L'art. 796 c.c. richiede che i beneficiari successivi dell'usufrutto siano tutti viventi al tempo della donazione. La ratio è evitare l'elusione del divieto di sostituzione previsto dall'art. 795 c.c.

Come si calcola il valore fiscale di una donazione con riserva di usufrutto?

Le imposte si calcolano sul valore della nuda proprietà, pari al valore della piena proprietà meno il valore dell'usufrutto, determinato in base all'età dell'usufruttuario con coefficienti aggiornati annualmente dal Ministero dell'Economia (TUS, D.Lgs. 346/1990).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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